Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 493 del 01/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 11/01/2011, (ud. 14/10/2010, dep. 11/01/2011), n.493

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 832-2010 proposto da:

G.W. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA GIULIA 188, presso URBANO ORLANDI, rappresentata e difesa

dall’avvocato RUOCCO GIUSEPPE, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati LUIGI CALIULO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 263/2008 della CORTE D’APPELLO di SALERNO del

26.11.08, depositata il 15/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

udito per la ricorrente l’Avvocato Giuseppe Ruocco che si riporta ai

motivi del ricorso, insistendo per l’accoglimento dello stesso; in

subordine chiede la trattazione in pubblica udienza;

udito per il controricorrente l’Avvocato Luigi Caliulo che si riporta

ai motivi del controricorso, insistendo per il rigetto del ricorso.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letta la sentenza impugnata con cui la Corte d’appello di Salerno, confermando la sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta da G.W. contro l’Inps per la declaratoria della esistenza del rapporto di lavoro subordinato dal 1987 al 1995 come bracciante agricola alle dipendenze della azienda agricola della zia Bruno Evelina e quindi per la declaratoria del suo diritto alla iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, essendo stata cancellata con provvedimento dell’Inps del 9.7.1997. La Corte territoriale, premesso che il provvedimento di cancellazione dagli elenchi era stato confermato dalla Commissione provinciale per la manodopera agricola, affermava che le prove testimoniali esperite non avevano consentito di accertare il requisito della subordinazione, essendo da esse emerso solo che la ricorrente aveva lavorato nell’azienda agricola della zia;

Letto il ricorso della soccombente con due motivi illustrati da memoria, e il controricorso dell’Inps.

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili perchè, con i due motivi si denunzia difetto di motivazione, per avere escluso il requisito della subordinazione, ma la Corte adita ha esaminato tutte le prove testimoniali ed ha accertato che da esse risultava solo l’espletamento di lavoro da parte della ricorrente presso l’azienda agricola della zia, senza però alcun riferimento all’esistenza nè di ordini e direttive da parte del presunto datore, nè di erogazione della retribuzione; sulla base di questi elementi la sentenza impugnata si è conformata all’orientamento di legittimità per cui (Cass. n. 1218 del 23/01/2004) “Con riferimento all’attività lavorativa prestata in agricoltura in favore di parenti o affini, nel quadro di colture tradizionali e di piccole proprietà, la mera prestazione di attività lavorativa non è sufficiente a far configurare un rapporto di lavoro subordinato, essendo invece necessaria una specifica prova della subordinazione e della onerosità delle prestazioni, che può essere fornita anche al di fuori degli elementi sintomatici più tipici della subordinazione, purchè risulti un nesso di corrispettività tra la prestazione lavorativa e quella retributiva, entrambe caratterizzate dall’obbligatorietà, e la prestazione lavorativa sia soggetta a direttive e controlli, pur se in un eventuale quadro caratterizzato da maggiore elasticità di orati”. Ed ancora (Cass. n. 7845 del 19/05/2003) “L’iscrizione di un lavoratore nell’elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l’INPS, a seguito di un controllo, disconosca l’esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l’onere di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa de rapporto dedotto a fondamento del diritto all’iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”.

Peraltro non si ravvisano vizi logici nè giuridici quanto all’apprezzamento dei fatti, attività riservata ai giudici di merito, nè rileva che non siano stati sentiti tutti i testi indicati, perchè non sono stati neppure riportati i capitoli di prova su cui avrebbero dovuto essere sentiti, così impedendo a quella Corte di verificarne la decisività;

Ritenuto che pertanto il ricorso va rigettato e che non si deve provvedere sulle spese ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. nel testo anteriore alle modifiche del 2003 essendo la causa iniziata in precedenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2011

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