Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4929 del 03/03/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 4929 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: NUZZO LAURENZA

SENTENZA

sul ricorso 2237-2008 proposto da:
D’AMICO

DOMENICO

DMCDNC30S13B428D,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLE MILIZIE 48, presso lo
studio dell’avvocato FRANCESCO CORVASCE, rappresentato
e difeso dall’avvocato FREDDI ROMOLO;
– ricorrente contro

2013
2677

BONAZZA ROBERTO, per sé e quale procuratore dei Sigg.ri
DUCA ROSSANA e BONAZZA
– intimati –

sul ricorso 5293-2008 proposto da:

Data pubblicazione: 03/03/2014

BONAZZA ROBERTO, per sé e nella qualifica di
procuratore della Sig.ra DUCA ROSSANA, in virtu’ di
Procura rilasciata dal Notaio Dott. Sandro Scoccianti
e recante il n. di Rep. 250082 e di rogito 37655,
registrata ad Ancona il 3/11/1977, nonche’ quale

Procura rilasciata dal Consolato Generale d’Italia a
Chicago (USA) recante in n. di rep.42/95,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PRISCIANO 28,
presso lo studio dell’avvocato SERRANI DANILO, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato SPECIALE
ANDREA VINCENZO;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali contro

D’AMICO DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEGLI SCIPIONI 191, presso lo studio dell’avvocato
ALFIERI ARTURO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato FREDDI ROMOLO;
– controri corrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 592/2007 del TRIBUNALE di
ANCONA, depositata il 19/04/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/12/2013 dal Consigliere Dott. LAURENZA
NUZZO;
udito l’Avvocato FRANCESCO CORVASCE, con delega
dell’Avvocato ROMOLO FREDDI difensore del ricorrente,

procuratore del Sig. BONAZZA RICCARDO, in virtu’ di

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale
ed il rigetto del ricorso incidentale;
udito

l’Avvocato

DANILO SERRANI

difensore dei

resistenti e ricorrenti incidentali che ha chiesto il
rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso, riuniti
i ricorsi, per il rigetto di entrambi i ricorsi.

ricorso incidentale;

Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 17.3.2000, Bonazza
Roberto, in proprio e quale procuratore di Duca Rossana

giudice di Pace di Ancona, Domenico D’Amico, amministratore dello stabile di via Parecchia n. 2- Ancona, di
cui essi attori erano condomini, chiedendone la condanna al pagamento di £ 3.013.000, oltre rivalutazione ed
interessi, per il pagamento di lavori di manutenzione
straordinaria, somma che il convenuto aveva omesso di
trasferire all’impresa esecutrice dei lavori, la Rinnova
s.r.1, alla quale i condomini stessi avevano dovuto corrispondere direttamente il pagamento.
Si costituiva il convenuto assumendo, fra l’altro, che la
somma reclamata era stata utilizzata per spese condominiali di ordinaria amministrazione,come documentate in
bilancio.
Espletata la prova testimoniale di parte attrice, con sentenza depositata il 26.1.2001, il Giudice adito condannava la ditta individuale, Amministrazioni

Immobiliari

D’Amico, in persona del legale rappresentante, alla restituzione, in favore degli attori, della somma di
£ 3.013.000, oltre rivalutazione monetaria,interessi compensativi e pagamento delle spese di lite.
Avverso tale decisione il D’Amico proponeva appello

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e Bonazza Riccardo, conveniva in giudizio, innanzi al

cui resisteva Bonazza Roberto anche quale procuratore
di Bonazza Riccardo e Duca Rossana.
Con sentenza depositata il 19.4.2007 il Tribunale di An-

tuizione sulla svalutazione monetaria e sugli interessi
compensativi”, modificata nel senso del riconoscimento
dei soli interessi legali e con l’eliminazione dell’inciso
“in solido”;condannava il D’Amico alla rifusione delle
spese del grado.
Osservava il giudice di appello che la prova testimoniale articolata dal D’Amico era generica ed esplorativa e
che già la sentenza n. 3107 del 2001, confermata in appello, aveva escluso un credito del D’Amico per la gestione
9.2.2000;

condominiale
inoltre

il

prorogata
prospetto

fino alla data del
contabile

recante

l’intestazione ” situazione amministrativa gestione lavori
straordinari”, prodotto dall’appellante,

non valeva

a

documentare il credito suddetto, risultando pienamente
valida la delibera condominiale di revoca del D’Amico
dall’incarico di amministratore e la conseguente cessazione da tale incarico a decorrere dal 9.2.1999.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il
D’Amico, formulando quattro motivi con i relativi quesiti.Resiste con controricorso e ricorso incidentale

Bo-

nazza Roberto, in proprio e nella qualifica suddetta, de-

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cona rigettava l’appello “con la sola eccezione della sta-

positando successiva memoria .
Il ricorrente ha depositato, a sua volta,

controricorso

al ricorso incidentale.

Il ricorrente principale deduce:
1)violazione dell’art. 132 co. 1 n. 4 c.p.c. e 118 co. 2
disp. att. c.p.c.,posto che il giudice di appello si era limitato ad aderire alla sentenza pronunciata da altro giudice per motivare il rigetto delle richieste istruttorie
dell’appellante,senza esaminare i motivi di impugnazione;
2)insufficiente motivazione su un punto controverso e
decisivo per il giudizio nonché violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2721-2726 c.c. in relazione al rigetto delle prove richieste da esso appellante, tenuto
conto che la documentazione allegata al bilancio era costituita da fatture e ricevute fiscali di spese effettuate
dall’amministratore per il condominio , idonee a riscontare la dedotta prova testimoniale ed a giustificare la richiesta di C.T. contabile;
3) violazione e falsa applicazione degli artt. 2697-27022733-2735 c.c.,115-116 c.p.c.; insufficiente motivazione
circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio;
considerato che gli attori non avevano mai contestato la
documentazione giustificativa delle spese allegate dal

3

Motivi della decisione

ricorrente ai bilanci, per il periodo sino al 31.3.1999, il
Giudice di appello avrebbe dovuto ritenere provati i
pagamenti e le loro causali, come indicati nei bilanci e,

miniale ordinaria, della somma pretesa in restituzione;
4)violazione e /o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.
ed omessa motivazione su un punto controverso e decisivo per il giudizio, posto che la sentenza impugnata non
aveva dato conto dei motivi di impugnazione e di quanto dedotto sull’esito della C.T.U. in ordine alla situazione contabile passiva del condominio alla data del
31.3.1999.
Il ricorrente incidentale lamenta:
a)violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1224 e
2033 c.c. ed insufficiente

motivazione circa un fatto

controverso e decisivo, laddove

il giudice di appello

aveva riconosciuto i soli interessi legali sul presupposto
che trattavasi di obbligazione di restituzione di somma
di denaro, costituente debito di valuta,escludendo la possibilità di cumulare rivalutazione ed interessi, senza
considerare che, nel caso di ripetizione d’indebito, spettano al creditore gli interessi legali ed anche il maggior
danno da svalutazione monetaria, sussistente “in re ipsa”; doveva, comunque riconoscersi al creditore la facoltà di scelta tra interessi e rivalutazione;

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quindi, provato anche l’utilizzo, nella gestione condo-

b)violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in
quanto il dispositivo della sentenza non conteneva alcuna statuizione sulle spese della C.T.U; peraltro, il ricor-

all’udienza del 13.11.2007 con decreto ancora in vigore
in quanto cronologicamente posteriore alla sentenza impugnata.
Va preliminarmente disposta, ex art. 335 c.p.c. la riunione dei ricorsi in quanto proposti avverso la medesima
sentenza
Il ricorso principale è infondato.
In ordine al primo motivo va rilevato che, secondo un
principio consolidato di questa Corte, la motivazione può
ritenersi mancante qualora consista in un mero rinvio
alla sentenza di primo grado, ma non allorché il giudice
di appello, nonostante detto rinvio, sia pure con la “concisione”, peraltro stabilita dall’art. 118, co. 2°, disp.
att. c.p.c., abbia confutato le censure proposte
dall’impugnante, sviluppando un iter argomentativo desumibile dall’integrazione della parte motiva delle due
sentenze( Cass. n. 3066/2002; n. 9497/2000).
Le Sezioni Unite, al riguardo, hanno distinto il caso di
accoglimento da quello di rigetto del gravame, evidenziando che i riferimenti generici alle risultanze istruttorie possono ritenersi sufficienti quando l’impugnazione

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so del Bonazza, ex art. 11 L. 319/80, era stato rigettato

venga rigettata con la conferma della pronuncia impugnata( Cass.S.U. n. 10892 del 2001), come avvenuto nella specie, Né l’adeguatezza della motivazione comporta

legazioni della parte. Neppure occorre che nella sentenza siano prese in esame, al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni da essa svolte,essendo sufficiente che il giudice dell’impugnazione esponga, anche
in maniera concisa, gli elementi posti a fondamento della decisione e le ragioni del suo convincimento ( Cass. n.
696/2002; n. 10569/2001).
Il secondo ed il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente in quanto entrambi attinenti alla mancata ammissione di mezzi probatori, sono infondati.
Va rammentato che il vizio di motivazione, per mancata
ammissione della prova per testi i sussiste solo ove la
prova non ammessa sia idonea a dimostrare circostanze
tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di
mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del
giudice di merito, così da far venir meno la “ratio decidendi” posta a fondamento della decisione (V.Cass. n.
11457/2007).
Nella specie, a parte le altre argomentazioni, la ratio del
rigetto

della

impugnazione

6

è

stata

rapportata

l’onere del giudice di appello di occuparsi di tutte le al-

all’acquisizione della prova di ” una gestione oltremodo
disordinata” e nella “inopportunità” della stessa per difetto della prova documentale richiesta dal tipo di con-

dovuto interpretare documenti contabili e non attestare
fatti .
Il quarto motivo è pure inammissibile in quanto, in violazione del principio di autosufficienza, non indica né
trascrive i motivi di appello sui quali sarebbe stata omessa la decisione.
Passando all’esame del ricorso incidentale, il primo motivo pone la questione del mancato riconoscimento del
danno da svalutazione monetaria sulla somma oggetto di
obbligazione di restituzione.
Il giudice di appello correttamente ha qualificato la
somma dovuta in restituzione come credito di valuta e
non di valore, escludendone la natura risarcitoria e non
riconoscendo, di conseguenza, il cumulo di rivalutazione
monetaria ed interessi, in aderenza al principio affermato in materia da questa Corte,secondo cui, in caso
d’inadempimento o di ritardato adempimento di
un’obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro,
assoggettata in quanto tale, alla disciplina dell’art. 1277
c.c., la rivalutazione monetaria del credito può essere
riconosciuta solo a condizione che il creditore alleghi e

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troversia( V. pag. 8 sent. imp.),sicché i testi avrebbero

dimostri, ai sensi dell’art. 1224, secondo comma, cod.
civ., l’esistenza del maggior danno derivante dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mo-

legali nella misura determinata dall’art. 1224, primo
comma, cod. civ., rimanendo comunque esclusa la possibilità del cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi
compensativi( Cass. n. 12828/2009; n. 3738/2012).
Merita accoglimento la seconda censura con cui si lamenta la omessa pronuncia sulle spese della C.T.U. espletata in appello.
Viola, infatti, il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice di merito che,nel provvedere sulle spese del giudizio,ometta di pronunciare su
quelle di consulenza tecnica (Cass. n. 1511/1968).
Nella specie la sentenza nulla statuisce al riguardo, avendo solo addebitato al D’Amico le spese relative al
giudizio di appello, secondo il criterio della soccombenza, ritenuta dal giudicante “pressoché totale”. Ne conseguiva che , nei rapporti interni fra le parti t il compenso
dovuto al C.T.U. doveva essere regolata secondo tale
principio, non rilevando, peraltro, che, in via provvisoria•,tali spese siano poste solidalmente a carico di tutte
le parti ,in considerazione del fatto che l’attività posta in
essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione

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ra, non compensato dalla corresponsione degli interessi

del superiore interesse della giustizia, interesse non valevole, invece, ai rapporti interni fra le parti( V. Cass.
n. 28094/2009).

condo motivo del ricorso incidentale la sentenza impugnata va, quindi, cassata con rinvio al altro giudice del
Tribunale di Ancona che provvederà anche sulle spese
del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale
ed il primo motivo

del ricorso incidentale; accoglie il

secondo motivo del

ricorso stesso; cassa sul punto la

sentenza impugnata e rinvia ad altro giudice dl Tribunale di Ancona anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 19.12.2013

Rigettato il ricorso principale, in accoglimento del se-

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