Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4928 del 27/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 27/02/2017, (ud. 22/11/2016, dep.27/02/2017),  n. 4928

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

C.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

EMILIA 88, presso lo studio dell’avvocato PAOLA CHIRULLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO FRANCESCO BRAGA;

– ricorrente –

contro

G.A.M., M. SRL, S.M.S.,

M.R., R.M., elettivamente domiciliati in ROMA, P.ZA

CROCE ROSSA 2/B, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO TROIANO,

rappresentati e difesi dall’avvocato MASSIMO IOLITA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 805/2012 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

emessa il 30/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito l’Avvocato C.F., con delega depositata in udienza

dell’Avvocato Paola CHIRULLI, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato CIRENNA Alessia, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato IOLITA Massimo, difensore della resistente che si è

riportata al controricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento dei primi due

motivi e per l’assorbimento degli altri motivi di ricorso.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Il Tribunale di Brescia, riuniti due giudizi instaurati a seguito di distinti atti di citazione di C.G. nei confronti delle odierne parti contro ricorrenti, con sentenza n. 5210/2001 – in parziale accoglimento delle domande attoree – accertava la natura di contratto definitivo del negozio inter partes stipulato con scrittura privata del (OMISSIS), nonchè l’autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce alla stessa scrittura e dichiarava avvenuto in favore del C. il trasferimento di proprietà del solo immobile di cui al mappale (OMISSIS) del (OMISSIS) determinando il residuo prezzo dovuto (Lire 16.473.400) e le modalità di versamento dello stesso, rigettando ogni altra domanda.

La suddetta decisione del Giudice di prima istanza veniva appellata in via principale dagli originari convenuti ed in via incidentale dall’appellato.

L’adita Corte di Appello di Brescia, con sentenza n. 672/2004, in accoglimento dell’appello principale, rigettando quello incidentale – dell’originario attore, dichiarava la risoluzione del contratto inter partes del (OMISSIS) per inadempimento del C..

A tanto perveniva con tale pronunzia l’adita Corte di appello, ritenendo che sul detto inadempimento si era formato un giudicato esterno.

Il C. proponeva ricorso in cassazione, resistito dagli Originari convenuti, che proponevano altresì ricorso incidentale, avverso tale prima decisione della Corte bresciana.

Questa Corte con sentenza n. 20873/2009 accoglieva parzialmente il ricorso principale (quanto al primo motivo) del C. stesso, rigettando quello incidentale e cassava con rinvio l’impugnata sentenza.

All’esito della riassunzione del processo e a definizione del giudizio di rinvio, la Corte di Appello di Brescia, con sentenza n. 805/2012, accoglieva l’appello principale, rigettava quello incidentale e, per l’effetto, dichiarava risolto il contratto inter partes del (OMISSIS) per inadempimento dell’originario attore, condannandolo al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede, nonchè alla refusione delle spese di lite del doppio grado del giudizio.

In particolare tale seconda decisione della Corte bresciana fondava, fra l’altro, il proprio dictum sul fatto che l’originario attore, avendo chiesto in precedente fase processuale la risoluzione del contratto dopo averne domandato l’adempimento, avrebbe rinunziato alla domanda di adempimento, nonchè in considerazione del comportamento tenuto dal C. a seguito dell’invito al rogito.

Per la cassazione della suddetta ultima decisione della Corte distrettuale ricorre il C. con atto affidato a quattro motivi e resistito con controricorso dalle parti intimate.

Nell’approssimarsi dell’udienza ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 c.p.c., il ricorrente.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Con il primo motivo del ricorso parte ricorrente deduce promiscuamente la violazione e falsa applicazione di legge (artt. 1453, 1455 c.c. e 112 e 306 c.p.c.), nonchè omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Col motivo, nella sostanza, si prospetta l’erroneità di quanto ritenuto nell’impugnata sentenza, quanto alla “ravvisata rinunzia da parte del C. all’azione di adempimento”.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce, sempre promiscuamente ed analogamente al primo motivo, il vizio di violazione e falsa applicazione di legge (art. 2909 c.c., art. 324 c.p.c., artt. 1453 e 1455 c.c. e artt. 112 e 306 c.p.c.) e di omessa e contraddittoria motivazione.

3.- I primi due motivi del ricorso, attesa la loro connessione, possono essere trattati congiuntamente e, in particolare, deve esaminarsi, per il suo carattere dirimente, il secondo motivo del ricorso.

Con lo stesso, sulla base di argomentazione analoga a quella posta a base del primo motivo, si prospetta il fatto (oggetto della presunta carenza motivazionale) che nessuna formale rinunzia da parte del C. all’adempimento del contratto vi era stata, nè tantomeno essa risultava pacificamente.

Conseguentemente non poteva ravvisarsi per intervenuta la medesima rinunzia alla stregua di un precedente accertamento giudiziale.

Più specificamente parte ricorrente deduce l’erroneità della gravata decisione e la sua carenza motiva con riguardo a quanto “.affermato nella stessa a pag. 12” e con riferimento, pure, a. quanto “evidenziato a pag. 4 della sentenza di rinvio della Corte di Cassazione”.

Col secondo motivo qui in esame (ed anche con il precedente) ci si dilunga sull’accertamento della rinuncia all’adempimento del C. per come avvenuti ed “accertato con la sentenza del tribunale di Brescia del 26 luglio 1986, confermata dalla Corte di Appello di Brescia con la sentenza 557 del 16 giugno 1002 e successivamente passata in giudicato”.

Il tutto con le conseguenti prospettazioni in ordine all’efficacia ed al valore di quell’accertamento di rinuncia.

E, quindi, con una serie di deduzioni relative alla questione del mutamento della domanda di adempimento in risoluzione, alla sua valenza solo e soltanto nell’ambito processuale in cui tale domanda viene formulata e non in altro giudizio, come quello odierno, e al riferimento al principio per cui, alla stregua della nota pronuncia di Cass. 26152/2010, il “divieto di adempimento dopo l’azione di risoluzione viene meno e non ha più ragion d’essere se la domanda di risoluzione viene rigettata”.

Orbene, tutta la prospettazione di cui ai motivi qui congiuntamente trattati, in ispecie del secondo motivo, fuorviante al cospetto delle ragioni poste a base della sentenza oggi impugnata.

Quest’ultima è fondata (non solo, ma) essenzialmente sui una ben precisa ratio: il C., comunque, non si presentò alla stipula del rogito in data (OMISSIS) e non ebbe ad offrire il residuo del prezzo di Lire 37.851.060 dovuto a saldo.

Tali circostanze, accertate per di più dalla sentenza come “pacifiche” (e neppure oggetto di contestazione), fondano il ritenuto “inadempimento di non grave importanza”, tale valutato anche alla stregua della “condotta contraddittoria… tenuta dallo stesso C….”

Tale è indubbiamente la ratio principale della impugnata sentenza che non viene colta dal secondo motivo in esame che deve, pertanto, essere rigettato.

Tale rigetto comporta, a sua volta, l’assorbimento dell’analogo primo motivo del ricorso.

4.- Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta l’errato esame della domanda di risoluzione del contratto (domanda già proposta in precedente giudizio definito con sentenza n. 557/92 C.A. BS) Col motivo parte ricorrente appare invocare, a proprio favore, il “giudicato” di cui alla sentenza della Corte di appello di Brescia n. 557/1992.

Il motivo per lo stesso ordine di ragioni innanzi esposte sub 3 deve essere rigettato.

Tutte le (reiterate) prospettazioni della parte ricorrente eludono, nella sostanza, l’effettiva ratio su cui su fonda come già innanzi detto la sentenza oggi gravata ovvero l’inadempimento grav’e consumato dal C. che hanno determinato l’accoglimento della domanda di risoluzione del contratto formulata a suo tempo dagli odierni contro ricorrenti.

Il motivo va, dunque, respinto.

5.- Con il quarto motivo del ricorso, in via gradata al mancato accoglimento dei precedenti motivi proposti, si prospetta sempre con formulazione promiscua di censure – il vizio di violazione e falsa applicazione di legge (art. 1453 e 1455 c.c.) ed il vizio di omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’inadempimento imputato al C. e sulla ritenuta rilevanza del medesimo ai fini della risoluzione del contratto.

Senonchè, quanto al prospettato vizio di violazione di legge così come formulato dalla parte ricorrente, va ribadito il principio che questa Corte ha già avuto modo di enunciare per cui “difetta, pertanto, di specificità dei motivi il ricorso in cui, pur denunciando violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano indicate le affermazioni di diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate – o con un’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina – e, pertanto, il motivo è inammissibile perchè non consente alla Corte di Cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunciata violazione” (Cass. n. 10475/2001 e Cass. 1317/2004).

Quanto alla paventata carenza motiva in relazione al detto inadempimento, va rilevato che quest’ultimo – come innanzi si è già avuto Modo di ribadire – è stato valutato correttamente e motivato congruamente dalla decisione gravata.

Pertanto – sotto tale profilo – il motivo comporta una inammissibile rivalutazione, in fatto, di quanto già adeguatamente accertato dalla Corte di merito.

Al riguardo non può che ribadirsi che “il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte perchè la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all’uopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (Cass. SS.UU. 11 giugno 1998, n. 5802).

E, pertanto, “è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, qualora esso intenda far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e,in particolare, prospetti un preteso, migliore e più appagante coordinamento dei fatti acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata.

In caso contrario, infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura – ed alle finalità del giudizio di cassazione” (Cass. civ., 26 marzo 2010, n. 7394).

Il motivo è, pertanto e nel suo complesso, inammissibile.

6.- Alla stregua di quanto affermato e ritenuto il ricorso deve essere rigettato.

7.- Le spese seguono la soccombenza e, per l’effetto, si determinano come in dispositivo.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio, determinate in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA