Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4928 del 25/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/02/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 25/02/2020), n.4928

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22181-2017 proposto da:

QUABAS SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 19, presso lo

studio dell’avvocato LUCA PARDO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

T.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 671/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 16/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

DELL’UTRI.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza resa in data 16/3/2017, la Corte d’appello di Bologna, in accoglimento dell’appello proposto dalla Quabas s.p.a., e in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da T.F. per la condanna della Quabas s.p.a. al pagamento, in favore del T., di somme allo stesso pretesamente dovute a titolo di corrispettivi per taluni servizi di autotrasporto;

che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato l’infondatezza della domanda proposta dal T., attesa l’inapplicabilità, nella specie, della disciplina relativa alle c.d. tariffe a forcella invocate dall’attore a sostegno della pretesa creditoria avanzata;

che, avverso la sentenza d’appello, la Quabas s.p.a. propone ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo d’impugnazione; che T.F. non ha svolto difese in questa sede;

che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis, le parti non hanno presentato memoria;

che, con atto in data 28/8/2018, l’avv.to Stefano Cavanna, difensore della società ricorrente, ha dichiarato di rinunciare al mandato;

che, con ordinanza n. 26848/2018 emessa in data 13/923/10/2018, il Collegio ha disposto la rimessione della causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulla questione riguardante la verifica del corretto adempimento degli oneri di procedibilità imposti dall’art. 369 c.p.c., in caso di deposito di copie analogiche estratte da documenti realizzati o ricevuti in formato digitale;

che, a seguito della pronuncia della sentenza Sez. U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019 la causa è stata rimessa sul ruolo;

che la Quabas s.p.a. ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che, con l’unico motivo di impugnazione proposto, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte d’appello omesso di pronunciarsi sulla domanda formulata in sede d’appello dalla Quabas s.p.a. per la condanna della controparte alla restituzione delle somme corrisposte dalla stessa Quabas s.p.a. in esecuzione della sentenza di primo grado successivamente riformata;

che, preliminarmente, dev’essere rilevata la procedibilità del ricorso, avendo il difensore della società ricorrente ritualmente provveduto, mediante deposito in data precedente a quella dell’esame del ricorso in camera di consiglio, all’asseverazione della conformità agli originali delle copie analogiche degli atti estratti da documenti realizzati o ricevuti in formato digitale, in ottemperanza ai principi sul punto stabiliti dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Sez. U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597 – 01; Sez. U, Sentenza n. 22438 del 24/09/2018, Rv. 650462 – 01);

che, nel merito, il ricorso è manifestamente fondato;

che, al riguardo, osserva il Collegio come costituisca principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello in forza del quale la sentenza d’appello che, in riforma quella di primo grado, faccia sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce, in mancanza di un’espressa statuizione di condanna alla ripetizione di dette somme, titolo esecutivo, occorrendo all’uopo che il solvens attivi un autonomo giudizio, ovvero che formuli in sede di gravame – per evidenti ragioni di economia processuale ed analogamente a quanto disposto dall’art. 96 c.p.c., comma 2, e art. 402 c.p.c., comma 1, – un’apposita domanda in tal senso (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 12387 del 16/06/2016, Rv. 640323 – 01);

che, pertanto, la restituzione di quanto pagato in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva può chiedersi, per la prima volta, con lo stesso atto di appello avverso quest’ultima, anche in sede di precisazione delle conclusioni, non potendo tale domanda considerarsi nuova e, quindi, preclusa, sicchè il giudice del gravame che ometta di pronunciarsi sulla stessa incorre nella violazione di cui all’art. 112 c.p.c., (Sez. 3, Sentenza n. 6457 del 31/03/2015, Rv. 634943 – 01);

che, nel caso di specie, avendo il ricorrente adeguatamente allegato (nel rispetto degli oneri allo stesso imposti dall’art. 366 c.p.c., n. 6), la circostanza dell’avvenuta proposizione in appello della domanda avente ad oggetto la condanna della controparte alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado successivamente riformata, e non avendo il giudice a quo adottato alcuna pronuncia al riguardo, dev’essere rilevata la violazione, ad opera della corte territoriale, dell’art. 112 c.p.c.;

che dal rilievo di tale violazione discende, in accoglimento del ricorso, la necessaria cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020

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