Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4927 del 27/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 27/02/2017, (ud. 22/11/2016, dep.27/02/2017),  n. 4927

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17810-2012 proposto da:

S.N., (OMISSIS), S.K. (OMISSIS), C.C.,

S.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA 441,

presso lo studio dell’avvocato BRUNO GENTILE, che li rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI

N. 36, presso lo studio dell’avvocato CARLO MARTUCCELLI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3595/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 08/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito l’Avvocato GENTILE Bruno, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito L’Avvocato MARTUZELLI Carlo, difensore del resistente che ha

chiesto l’inammissibilità, in subordine, rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha chiesto l’inammissibilità o rigetto del

ricorso.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

La Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 3595/2011, rigettava l’appello proposto dalle odierne parti ricorrenti avverso la sentenza del Tribunale di quella stessa Città n. 3085/2005. Con tale, ultima, confermata decisione, veniva rigettata la domanda con cui le attuali parti ricorrenti chiedevano la declaratoria di nullità dell’atto di compravendita in data (OMISSIS), con il quale il congiunto S.O. aveva venduta a F.G. l’immobile di (OMISSIS) in forza di procura speciale del padre M.A.S.B., procura del 6 novembre 1996 asseritamente estinta per intervenuto decesso del mandante avvenuto il (OMISSIS). Avverso la sentenza della Corte distrettuale ricorrono le parti di cui in epigrafe con atto affidato a cinque ordini di motivi. Resiste con controricorso l’intimato acquirente dell’immobile de quo F.G..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 1722 e 1396 c.c.. Parti ricorrenti insistono nell’asserire che – nel giudizio di primo grado è emersa la prova inconfutabile dell’estinzione della procura del 6.11.96 utilizzata per la compravendita de quo”.

Tuttavia nel motivo non viene enunciato il principio che sarebbe stato violato dalla Corte territoriale con la gravata decisione.

Inoltre nella sua parte espositiva il motivo finisce con il riprendere la narrazione delle vicende, in fatto, relative al decesso del Mussa Ali Salem Belgasem avvenuto – per inciso – a Malta presso l’Ospedale St. James il (OMISSIS).

Orbene, al – di là del mancato adempimento della dovuta precisa indicazione del principio eventualmente violato dalla impugnata sentenza, il motivo è, in ogni caso, infondato.

Nei giudizi di merito è stato correttamente rilevato che la prova della colpa del terzo acquirente nell’avere ignorato la causa dell’estinzione della procura ovvero la morte del mandante al momento della stipula dell’atto spetta al rappresentante e, quindi, ai suoi eredi ovvero alle odierne parti ricorrenti.

Nella fattispecie – giova evidenziare – il mandante rappresentato era residente e registrato all’anagrafe italiana;

il decesso dello stesso si è potuto compiutamente accertare solo a seguito di prova testimoniale per rogatoria internazionale;

non è stata raggiunta la prova del fatto che il terzo, anche adottando la propria diligenza professionale quale architetto ed imprenditore, poteva apprendere la circostanza della morte del mandante.

Da tale contesto di elementi non può conseguentemente configurarsi la pretesa violazione delle norme di cui al motivo qui in esame.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di “contraddittorietà della motivazione sul fatto controverso relativo alla possibilità di accertare la morte del mandante da parte dell’acquirente”.

Il motivo è del tutto inammissibile.

Con lo stesso si persegue una rivalutazione in fatto, del tutto inammissibile in questa sede, delle risultanze fattuali acclarate nel giudizio di merito e congruamente motivate nell’impugnata sentenza (per di più, alla stregua di quanto innanzi già esposto sub 1); gli elementi accertati, in fatto e quanto alla “possibilità di accertare la morte del andante”, risultano frutto di idonea ponderazione dei fatti per come emersi dalla svolta istruttoria.

Per di più e conclusivamente va riaffermato il principio per cui “la motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito emerga una totale obliterazione di elementi” (Cass. civ., S.U., Sent. 25 ottobre 2013 n. 24148).

Nè, d’altra parte, “il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 può equivalere e risolversi nella revisione del “ragionamento decisorio” (Cass. civ., Sez. L., Sent. 14 no novembre 2013, n. 25608).

Il motivo è, quindi, inammissibile.

3.- Con il terzo motivo parti ricorrenti lamentano l'”assenza di motivazione ed insufficiente motivazione….sulla domanda relativa al risarcimento dei danni subiti per le ricorrenti con la perdita dei mobili”.

Il motivo è infondato e va respinto.

Non è vero che manca la motivazione nella impugnata sentenza sul punto oggetto di lagnanza.

La Corte territoriale ha evidenziato che per la perdita del mobilio nessun danne può essere invocato nei confronti dell’odierno contro ricorrente giacchè il trasloco dello stesso fu ordinato ed eseguito su disposizione del congiunto delle odierne parti ricorrenti S.O..

4.- Con il quarto motivo del ricorso si prospetta il vizio di “violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la condanna delle appellanti alle spese del giudizio”.

Il motivo è infondato e va rigettato.

L’irrogata condanna per cui è doglianza fu adottata nel rispetto della disciplina che impone il carico delle spese di lite alle parti soccombenti.

5.- Con il quinto ed ultimo motivo del ricorso si cesura (del tutto genericamente e senza neppure l’indicazione del parametro normativo violato) la “contraddittorietà della motivazione sul fatto dell’ignoranza colpevole del F. della causa estintiva della procura in ordine alle spese del giudizio”.

Il motivo, per la sua formulazione e per l’assoluta genericità, inammissibile.

6.- Alla stregua di quanto innanzi affermato e ritenuto va rigettato:

7.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così come in dispositivo.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti, in solido, al pagamento in favore del contro ricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA