Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4927 del 25/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/02/2020, (ud. 12/09/2019, dep. 25/02/2020), n.4927

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso 10560-2019 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AGOSTINO

DEPRETIS 86, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO GLANGIACOMO,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.E., in proprio e nella qualità di legale rappresentante

della Società C. ASSICURAZIONI SAS DI C.E. &

C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI 23,

presso lo studio dell’avvocato ERMANNO PRASTARO, che li rappresenta

e difende unitamente all’avvocato PAOLO MARAN;

– controricorrenti –

contro

UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA, L.C., ALLIANZ SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 18941/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 31/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONEH,A

PELLECCHIA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. In data 22.12.2014, veniva notificato il ricorso per cassazione ad M.A., con il quale C.E., in proprio e quale legale rappresentante di C. Assicurazioni s.a.s., impugnava la sentenza n. 1109/2014, pronunciata dalla Corte d’appello di Venezia del 6.5.2014.

Si costituivano in giudizio M.A. e Unipol con autonomi controricorsi, L.C. e Allianz s.p.a., regolarmente intimate rimanevano contumaci.

Con sentenza n. 18941 del 31/7/2017, la Corte di cassazione, Pres. Dott. Angelo Spirito, Consigliere Relatore Dott.ssa Antonella Pellecchia, rigettava il ricorso proposto da C.E., in proprio e quale legale rappresentante di C. Assicurazioni e, per l’effetto, condannava “il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 18.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge”.

2. Avverso tale sentenza, M.A. ricorre in cassazione per errore materiale ex art. 391 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. Parte ricorrente chiede che venga disposta la correzione dell’errore materiale nel dispositivo della sentenza nella quale si statuisce la condanna di una sola parte ricorrente alla refusione delle spese di lite da corrispondere in favore di un solo controricorrente. Sostiene, infatti, che due erano le parti ricorrenti, C.E. e C. Assicurazioni, e due erano i controricorrenti, M.A. e Unipol.

La parte rileva che a riprova dell’errore in cui incorreva la Corte, la stessa sentenza, sia nell’esposizione fattuale che nelle ragioni della decisione, individuava correttamente i soggetti ricorrenti e controricorrenti, errando nel solo dispositivo.

Pertanto, si chiede che l’importo liquidato dall’adita Corte a titolo di spese relative al giudizio di legittimità e quantificato in Euro 18.000,00 oltre accessori, venga liquidato in solido dai ricorrenti per ciascuna parte resistente, anche alla luce dei parametri forensi di cui al D.M. n. 55 del 2014 e ss.mm..

4. Pertanto la Corte, in accoglimento dell’istanza formulata ex art. 391 bis c.p.c., provvede alla correzione nell’ordinanza n. 18941 del 2017 degli errori materiali presenti nel suo dispositivo ed a questo scopo dispone che: a) dopo la parola “condanna” le parole “i ricorrenti in solido” sostituiscano le parole “il ricorrente”; b) dopo le parole “in favore” le parole “di ciascuno dei resistenti” sostituiscano quelle “della controricorrente”.

PQM

la Corte dispone la correzione nell’ordinanza n. 18941 del 2017 degli errori materiali presenti nel suo dispositivo ed a questo scopo dispone che: a) dopo la parola “condanna” le parole “i ricorrenti in solido” sostituiscano le parole “il ricorrente”; b) dopo le parole “in favore” le parole “di ciascuno dei resistenti” sostituiscano quelle “della controricorrente”.

Dispone, altresì, che la presente ordinanza correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020

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