Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4926 del 28/02/2011

Cassazione civile sez. III, 28/02/2011, (ud. 24/01/2011, dep. 28/02/2011), n.4926

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSERA Maurizio – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3778-2009 proposto da:

D.M.A. (OMISSIS), M.M.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 44, presso lo studio dell’avvocato MIGLINO ARNALDO, che li

rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EDILSOLE S.R.L. (OMISSIS);

– intimata –

nonchè da :

EDILSOLE S.R.L. (OMISSIS), in persona del suo legale

rappresentante pro tempore M.S., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA BUCCARI 3, presso lo studio dell’avvocato

MARIA TERESA AGONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ACONE

MODESTINO giusta delega a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

D.M.A. (OMISSIS), M.M.

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 29/2008 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

emessa il 7/6/2007, depositata l’08/01/2008, R.G.N. 1398/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/01/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito l’Avvocato MODESTINO ACONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e

del ricorso incidentale.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1. La scrittura privata, con la quale i coniugi D.M. e M. e la Edilsole srl transigevano una pregressa controversia civile, dava origine ad una nuova controversia in cui le parti, concordi nel riconoscere la scrittura e le sottoscrizioni, si addebitavano reciprocamente l’inadempimento e chiedevano la condanna ai danni previsti nella clausola penale. La società faceva valere l’inadempimento dei coniugi – per non essersi presentati alla stipula dell’atto pubblico rispetto all’obbligo di formalizzare, con atto dinanzi al notaio anche ai fini della trascrizione, la transazione (contenente la costituzione di una servitù altius non tollendi e un diritto d’uso pertetuo). I coniugi, in riconvenzionale, facevano valere l’inadempimento della società nel predisporre i necessari accatastamenti, frazionamenti e quant’altro necessario ai fini di provvedere alla formalizzazione, e chiedevano anche la condanna della società al frazionamento e accastamento e alle spese di registrazione della scrittura.

1.1. Il Tribunale rigettava le domande di entrambe le parti. In parziale accoglimento dell’appello proposto dai D.M., la Corte di merito (sentenza 8 gennaio 2008): riconosceva l’inadempimento della società, condannandola alla predisposizione del frazionamento e accatastamento; rigettava la domanda di risarcimento nella misura della penale degli stessi coniugi, appellanti principali; rigettava l’appello incidentale della società, volto ad ottenere la trascrizione della scrittura e la condanna al risarcimento nella misura della penale. Rigettava per il resto appello principale e incidentale.

La sentenza di appello, riconosciuto come pacifico tra le parti che la società non aveva provveduto al frazionamento e accatastamento e che i coniugi non si erano presentati a stipulare l’atto pubblico, ritenuta l’indispensabilità delle suddette operazioni preliminari all’atto pubblico, riconosceva l’inadempimento della società e legittimo, ex art. 1460 c.c., il rifiuto di stipulare l’atto da parte dei coniugi. La domanda dei coniugi di condanna della società alla penale prevista veniva, invece, rigettata. Interpretata la relativa clausola nel senso della pattuizione solo per l’inadempimento e non anche per il ritardo, rilevava che, ex art. 1383 c.c., la domanda della penale non poteva cumularsi con la domanda della prestazione principale.

2. I coniugi D.M. hanno proposto ricorso per cassazione con nove motivi, corredati da quesiti. Ha resistito la società, proponendo ricorso incidentale con tre motivi, sintetizzati dai quesiti, e ha presentato memoria.

3. L’esame del primo motivo del ricorso incidentale è logicamente preliminare. In esso (artt. 112, 324 e 342 c.p.c. e art. 2909 c.c.) si denuncia l’omessa pronuncia del giudice di appello sulla eccezione, sollevata dalla società, di inammissibilità dell’appello principale per difetto di specificità dei motivi di impugnazione, con conseguente giudicato interno formatosi sulla sentenza di primo grado.

Il motivo va rigettato.

La sentenza impugnata, pur dando atto della eccezione ritualmente sollevata dalla società, ha esaminato direttamente il merito della controversia. In tal modo, ha pronunciato sul profilo preliminare di verifica della ammissibilità dei motivi di impugnazione, sia pure solo implicitamente, ritenendo tali motivi specifici.

Secondo giurisprudenza ormai pacifica (seguita a isolate pronunce di segno contrario, Cass. 2217 del 2007 e Cass. n. 3538 del 2005), la specificità dei motivi di impugnazione, richiesta dall’art. 342 c.p.c., è verificabile in sede di legittimità direttamente, poichè la relativa censura è riconducibile nell’ambito dell’error in procedendo, non riguardando l’interpretazione dell’atto di appello, in quanto tale riservata al giudice del merito, ma risolvendosi nel convincimento della mancanza di un’effettiva censura alla decisione di primo grado (cass. n. 806 del 2009, nell’ambito delle generali affermazioni di cui a Cass. S.U. n. 16 del 2000).

Dal diretto esame degli atti processuali, consentito con cognizione piena, risulta che correttamente il giudice di appello ha implicitamente ritenuto rispettato il requisito di specificità dei motivi addotti dai coniugi D.M.. Infatti, i limiti della controversia in sede di gravame sono fissati, in una combinazione insieme volitiva e argomentativa volta a confutare le ragioni addotte dal primo giudice (cass. n. 9244 del 2007), con l’obiettivo di ottenere la condanna della società alla predisposizione del frazionamento e accatastamento, alle spese di registrazione della scrittura di transazione, al risarcimento nella misura della penale.

3.1. Parimenti logicamente preliminari sono gli altri due motivi del ricorso incidentale, i quali sindacano la sentenza d’appello solo nella parte in cui, nel modificare la sentenza di primo grado, ha condannato la società al frazionamento e accatastamento, così vertendo sulla configurabilità o meno del grave inadempimento nei confronti della società.

In particolare, la società censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto indispensabili frazionamento e accatastamento ai fini della stipula dell’atto pubblico, nonostante i beni fossero individuati nella transazione e nella planimetria (artt. 1455, 1457 e 1460 c.c. e della L. n. 89 del 1913, art. 51 secondo motivo), senza motivare, quindi, sulla individuazione risultante dagli atti (terzo motivo).

I motivi, strettamente intrecciati, sono inammissibili per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4. Infatti, la ricorrente – pur basando le proprie critiche sull’omessa considerazione della individuazione dei beni risultante dagli atti (transazione e planimetria allegata) – non ha indicato in quale sede processuale il documento, pur indicato in ricorso, risulti prodotto, nè lo ha prodotto in sede di legittimità (cass. S.U. n. 28547 del 2008; cass. S.U. n. 7161 del 2010), impedendo in tal modo alla corte l’esame del merito delle censure.

4. Attraverso i primi sette motivi del ricorso principale, i coniugi D.M. censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha negato il risarcimento previsto nella clausola penale, ritenendo che la stessa fosse stata prevista solo per l’inadempimento e non per il ritardo nell’adempimento.

Gli stessi sono tutti inammissibili per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis. Per astrattezza e inadeguatezza dei quesiti, quelli che (primo, in relazione all’art. 1362 c.c.;

quinto, all’art. 1363 c.c.; sesto, all’art. 1365 c.c.; settimo, all’art. 1367 c.c.), attraverso la parcellizzazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o il ricorso ad astratte categorie dogmatiche (secondo, richiamante gli artt. 1382 e 1383 c.c.), mirano a criticare l’interpretazione della transazione compiuta dal giudice del merito, senza riuscire a indicare chiaramente la violazione compiuta, per consentirne il controllo della Corte nella fattispecie concreta. Per inidoneità del momento di sintesi, laddove (terzo e quarto motivo, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5) censurano la motivazione della sentenza senza che l’illustrazione si concretizzi in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso, in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.

4.1. Meritano di essere accolti, invece, i motivi che censurano l’omessa pronuncia (ottavo, art. 112 c.p.c.) e la conseguente omessa motivazione (nono), in ordine alla domanda relativa alle spese di registrazione della scrittura di transazione.

In effetti, la sentenza – dopo aver dato atto della domanda riconvenzionale in primo grado relativa alla condanna delle spese di registrazione della transazione e dell’appello dei D.M., con cui si lamentava la mancata pronuncia sulla stessa – omette ogni disamina di tale motivo di appello e, solo nel dispositivo, “rigetta nel resto l’appello principale”.

La sentenza va pertanto cassata solo in relazione a tale omessa pronuncia e la causa rinviata alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie i motivi ottavo e nono del ricorso principale, che rigetta nel resto. Rigetta il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011

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