Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4926 del 27/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 27/02/2017, (ud. 10/11/2016, dep.27/02/2017),  n. 4926

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12387/2012 proposto da:

C.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE

DEI PARIOLI 76, presso lo studio dell’avvocato SEVERINO D’AMORE,

rappresentata e difesa dagli avvocati LUCIANO DELL’ORSO, ROSARIO

PANEBIANCO;

– ricorrente –

contro

EMERALD 75 SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 37,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO RECCHIONI, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARIA TERESA DI ROCCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 340/2011 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 01/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2016 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO;

udito l’Avvocato DELL’ORSO Luciano difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato D’URBANO Paolo, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato DI ROCCO Maria Teresa, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del primo, secondo,

terzo, quinto e settimo motivo per l’accoglimento del quarto e del

sesto motivo e per l’assorbimento dell’ottavo, del nono e del decimo

motivo di ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con atto di citazione notificato il 5 marzo 1997 il Condominio (OMISSIS), nonchè alcuni proprietari delle singole unità immobiliari, convenivano innanzi al Tribunale de l’Aquila la Emerald srl, per sentirla condannare alla riduzione del prezzo di vendita degli appartamenti di rispettiva proprietà, nonchè al risarcimento dei danni ex art. 1494 c.c., per la presenza di vizi sulle parti comuni del fabbricato.

La convenuta resisteva.

All’udienza di prima comparizione spiegava intervento volontaria C.M., chiedendo la condanna della convenuta alla restituzione della quota parte di prezzo corrispondente ai millesimi di proprietà, pari al minor valore del bene acquistato, ovvero al costo di eliminazione dei vizi in misura proporzionale al diritto di proprietà sulle parti comuni. Nelle more del giudizio di primo grado interveniva transazione tra gli attori e la Emerald, mentre l’interveniente C. insisteva per l’accoglimento della domande spiegate con il proprio intervento.

Il Tribunale de l’Aquila, con sentenza del 13.5.2002 dichiarava cessata la materia del contendere quanto alle domande originariamente proposte ed affermava l’inammissibilità delle domande proposte dalla C., per tardività dell’intervento.

La Corte d’Appello dell’Aquila, qualificato l’intervento della C. come “adesivo”, dichiarava l’inammissibilità dell’appello dalla stessa proposto per sopravvenuta carenza d’interesse, rilevando che, a seguito dell’intervenuta transazione tra il condominio e la Emerald 75 srl, era venuto meno l’interesse della C. a proseguire la causa.

La Corte d’Appello, in particolare, evidenziava che gli accordi formalizzati nella transazione, con il pagamento di una somma per l’eliminazione dei vizi e l’impegno al rimborso delle spese già sostenute dal condominio per la riparazione del tetto condominiale, non potevano non riflettersi sulla posizione sostanziale della C., la quale aveva dedotto la titolarità di un diritto connesso con il titolo fatto valere dagli attori.

Da ciò il carattere “adesivo” dell’intervento spiegato dalla C., la quale aveva sostanzialmente aderito alla domanda principale spiegata dal condominio e la conseguenza che, a fronte dell’intervenuta transazione, era venuto meno l’interesse della stessa a proseguire la causa.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la C. articolato su dieci motivi.

La Emerald 75 srl ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denunzia la violazione del “giudicato” e la falsa applicazione dell’art. 100 cpc, in relazione all’art. 360, n. 3) codice di rito, deducendo l’intervenuto giudicato implicito sull’inopponibilità nei suoi confronti della transazione, atteso che il primo giudice si era pronunziato sull’inammissibilità dell’intervento. Con il secondo motivo si denunzia violazione del “giudicato” e falsa applicazione dell’art. 105 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3) codice di rito, per avere la sentenza impugnata omesso di rilevare la formazione del “giudicato” sulla qualificazione dell’intervento della ricorrente come adesivo autonomo affermando, in violazione di tale qualificazione, che la C. aveva in sostanza aderito alla domanda principale.

Con il terzo motivo la ricorrente denunzia il difetto di motivazione e la violazione dell’art. 105 cpc in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), censurando la sentenza impugnata per aver erroneamente qualificato il proprio intervento come adesivo dipendente e non anche come autonomo, nonostante la propria domanda fosse fondata su titolo diverso da quello azionato dalle altre parti.

Con il quarto motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 268 c.p.c., per aver ritenuto la tardività dell’intervento della ricorrente, in quanto intervenuto dopo la scadenza del termine concesso al convenuto per la formulazione di domande riconvenzionali.

Con il quinto motivo si denunzia il vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5), deducendo la mancata valutazione di un documento decisivo e lamentando, in particolare, che il giudice di appello abbia attribuito alla transazione un contenuto diverso da quello effettivo.

Con il sesto motivo si denunzia la violazione degli artt. 1135, 1346 e 1418 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3), censurando la statuizione dell’impugnata sentenza che ha erroneamente ritenuto che l’assemblea condominiale del 27.4.1996 avesse attribuito all’amministratore di condominio il potere di agire ex art. 1492 c.c., potere che a questi non apparteneva, atteso che gli unici soggetti legittimati all’esercizio dell’azione contrattuale erano i singoli condomini acquirenti.

Con il settimo motivo di ricorso si denunzia la nullità della sentenza in relazione all’art. 159 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4), facendo discendere dalla nullità della su menzionata delibera assembleare del 27.4.1996 la nullità della procura alle liti di tutti gli atti compiuti dall’amministratore e della sentenza impugnata.

Con l’ottavo motivo si denunzia la violazione degli artt. 1372 e 1966 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), censurando la statuizione della sentenza impugnata la quale, pur escludendo che la ricorrente abbia conferito mandato all’amministratore di agire sulla riduzione del prezzo di acquisto del proprio appartamento, ha affermato che la transazione della lite tra condominio e venditore dispiegasse effetti nei confronti della ricorrente. Con il nono motivo si denunzia la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata ex art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la Corte, da un lato affermato l’inammissibilità della domanda proposta dalla ricorrente in quanto domanda nuova, sul presupposto che fosse stato azionato un rapporto diverso da quelli dedotti in giudizio, e dall’altro ritenuto che la domanda medesima avesse lo stesso titolo ed oggetto di quella proposta tra le parti originarie.

Con il decimo motivo si denunzia la violazione dell’art. 1314 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la Corte d’Appello affermato che la società aveva estinto il proprio debito nei confronti dell’attrice, a fronte del pagamento di una somma di denaro che non era stato dimostrato essere satisfattiva del credito della ricorrente: la transazione infatti non coinvolgeva – e non poteva coinvolgere – la posizione della ricorrente in quanto aveva ad oggetto un’obbligazione divisibile e la convenuta aveva pagato ad altro creditore, ex art. 1314 c.c., la somma che avrebbe dovuto pagare alla ricorrente per liberarsi.

Deve preliminarmente disattendersi l’eccezione, sollevata dal controricorrente, di inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale, per essere la stessa priva di data e di specifica menzione del provvedimento impugnato.

Ed invero, come questa Corte ha già affermato l’art. 83 c.p.c., comma 3, nell’attribuire alla parte la facoltà di apporre la procura in calce o a margine di specifici e tipici atti del processo, fonda la presunzione che il mandato così conferito abbia effettiva attinenza al grado o alla fase del giudizio cui l’atto che lo contiene inerisce, per cui la procura per il giudizio di cassazione rilasciata in calce o a margine del ricorso, in quanto corpo unico con tale atto, garantisce il requisito della specialità del mandato al difensore, al quale, quando privo di data, deve intendersi estesa quella del ricorso stesso, senza che rilevi l’eventuale formulazione genericamente omnicomprensiva (ma contenente comunque il riferimento anche alla fase di cassazione) dei poteri attribuiti al difensore, tanto più ove il collegamento tra la procura e il ricorso per cassazione sia reso esplicito attraverso il richiamo ad essa nell’intestazione dell’atto di gravame(Cass. n.15538 del 23 luglio 2015).

L’autografia della sottoscrizione della parte risulta altresì ritualmente certificata dal difensore.

Passando all’esame dei motivi di ricorso, il primo, il secondo ed il terzo motivo, che, in virtù dell’intima connessione, vanno unitariamente esaminati, sono destituiti di fondamento.

Non può infatti farsi discendere dalla statuizione del giudice di primo grado, di inammissibilità dell’intervento della C., un implicito riconoscimento dell’interesse ad agire in capo alla medesima e la conseguente formazione del giudicato in ordine all’inopponibilità della transazione in conseguenza della mancata impugnazione della sentenza, con appello incidentale, da parte della società venditrice.

Nè può ritenersi che si sia formato alcun giudicato implicito sulla qualificazione dell’intervento della ricorrente.

Il Tribunale si è limitato ad affermare, in via pregiudiziale, la tardività dell’intervento e conseguente inammissibilità della domanda spiegata dalla ricorrente.

Nessun onere di proposizione dell’appello incidentale gravava dunque sull’appellata, pienamente vittoriosa in primo grado, non essendo prospettabile la formazione di alcun giudicato “interno” su questioni, quali la qualificazione dell’intervento e l’opponibilità della transazione, che non furono esaminate dal primo giudice, in quanto assorbite dalla pronuncia di tardività.

Conviene a questo punto esaminare, per ragioni di priorità logica, il quarto, quinto e sesto motivo che, in quanto connessi, vanno unitariamente esaminati.

Con i motivi suddetti si censura, in relazione all’art. 268 c.p.c., nonchè agli artt. 1135, 1346 e 1418 c.c., la statuizione con la quale la Corte d’Appello ha affermato che gli accordi formalizzati nella transazione tra condominio e venditore non potevano non riflettersi sulla posizione sostanziale della ricorrente, la quale, per evitare l’efficacia della transazione suddetta, avrebbe dovuto impugnare la delibera assembleare che aveva attribuito all’amministratore il mandato ad agire per l’azione di riduzione del prezzo nei confronti del venditore.

I motivi sono fondati.

Ed invero secondo il consolidato orientamento di questa Corte, a differenza dall’azione ex art. 1669 c.c., avente natura extracontrattuale e che può essere proposta anche dall’amministratore, l’azione di cui all’art. 1667 c.c., ovvero ex artt. 1490 e 1492 c.c., di natura contrattuale, spettano soltanto al committente (Cass. 3040/2009).

In particolare, come questa Corte ha già affermato, la legittimazione dell’amministratore, quale è prevista dall’art. 1130 c.c., per gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio, non si estende oltre i limiti delle domande dirette al ripristino delle parti comuni nel loro normale stato e non comprende, quindi, la domanda di risarcimento dei danni conseguenti al deprezzamento delle parti comuni, dell’immobile che, non essendo diretta alla conservazione dell’immobile, resta nella esclusiva disponibilità dei singoli condomini(Cass. 4679/1992).

Orbene nel caso di specie è pacifico che la domanda proposta dall’amministratore del condominio e da alcuni condomini, nonchè, a seguito di intervento in causa, dalla ricorrente, aveva ad oggetto la riduzione del prezzo degli appartamenti e la condanna del venditore ai relativi rimborsi ex art. 1494 c.c..

Si trattava dunque di un’azione contrattuale la cui legittimazione spettava al singolo condomino.

L’autorizzazione all’amministratore, con delibera dell’assemblea condominiale, di agire in giudizio nei confronti del venditore per la riduzione del prezzo di vendita delle diverse unità, configura dunque un mandato collettivo e non pertanto efficace nei confronti della ricorrente, la quale si espresse pacificamente in senso contrario, negando dunque, con riferimento alla propria unità, la suddetta autorizzazione.

La transazione conclusa dall’amministratore in rappresentanza degli altri condomini non è dunque opponibile alla ricorrente, la quale non conferì all’amministratore alcun mandato ed agì in proprio per far valere la responsabilità contrattuale della venditrice nei suoi confronti.

Il suo intervento va dunque qualificato come adesivo autonomo e non già come dipendente, in quanto con esso la C. ha fatto valere nei confronti del venditore il proprio, autonomo, diritto, onde la transazione conclusa in pendenza di giudizio tra le altre parti, non era a lei opponibile.

L’accoglimento dei motivi suindicati assorbe l’esame degli altri.

La sentenza della Corte d’Appello, che ha affermato l’opponibilità della transazione e la conseguente carenza di interesse della ricorrente, senza esaminarne nel merito la pretesa, va dunque cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello de L’Aquila, la quale, stante l’ammissibilità dell’intervento della ricorrente, ne esaminerà nel merito la domanda, e provvederà alla regolazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte, respinti il primo, secondo e terzo motivo di ricorso, accoglie il quarto, quinto e sesto motivo, assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte d’Appello de l’Aquila.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2017

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