Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4926 del 25/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/02/2020, (ud. 12/09/2019, dep. 25/02/2020), n.4926

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24464-2018 proposto da:

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MARCO POLO

88, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO DATTURI, rappresentato

e difeso dall’avvocato MASSIMO LIPPARINI;

– ricorrente –

contro

B.C., GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 370/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 22/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, T.G. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Perugia, B.C. e Groupama Assicurazioni S.p.a., al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito al sinistro stradale verificatosi il primo aprile 2006.

Si costituiva in giudizio B.C. e la compagnia Groupama Assicurazioni S.p.a., contestando integralmente la domanda, ritenendo che la responsabilità fosse addebitabile allo stesso attore che, dopo il sinistro, si era assunto la responsabilità ed aveva pagato i danni riportati al veicolo del convenuto.

Il Tribunale con sentenza n. 1797/2015, riteneva la responsabilità paritetica delle parti e per l’effetto condannava i convenuti al pagamento della somma di Euro 79.725,00 a titolo di risarcimento dei danni.

2. Avverso tale sentenza, T.G. proponeva appello.

La Corte d’appello di Perugia, con sentenza n. 370 del 22/05/2018, accoglieva l’appello incidentale, e, in riforma dell’appellata sentenza, rigettava la domanda proposta da T..

La Corte riteneva che il documento prodotto dell’appellata, nel quale l’attore si assumeva tutta la responsabilità del sinistro, costituisse confessione stragiudiziale poichè non disconosciuto formalmente dallo stesso ai sensi dell’art. 214 c.p.c., e dell’art. 215 c.p.c., n. 2. Pertanto, reputava che il documento fosse idoneo a superare il principio di presunzione di cui all’art. 2054 c.c., comma 2.

3. Avverso tale pronuncia, T.G. propone ricorso per cassazione, sulla base di 5 motivi.

4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di inammissibilità del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio, con le seguenti precisazioni di condividere la proposta del relatore.

6.1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente si duole della “Violazione degli artt. 112,342,352 e 359 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5 – nullità della sentenza per omessa ovvero apparente e incomprensibile motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”.

Lamenta che l’assenza di completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico sarebbe ravvisabile nell’intera sentenza di secondo grado, mancante di indicazione e confutazione dei motivi specifici di impugnazione e quindi mancante dei riferimenti per comprendere quali siano le censure mosse all’atto di appello. La mancanza di tali riferimenti e censure ai singoli motivi d’appello, rendendo vano l’art. 342 che impone all’appellante l’indicazione dei motivi specifici.

6.2. Con il secondo motivo di ricorso, censura la “Violazione degli artt. 113,116 c.p.c., e dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – 4 – 5 – violazione e falsa applicazione della legge e degli artt. 214 e 215 c.p.c.; nullità della sentenza e mancato esame di fatti controversi decisivi della controversia, ovvero insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate in modo da rendere indecifrabile il procedimento logico-giuridico posto alla base della decisione”.

Il ricorrente ritiene di aver disconosciuto la scrittura privata depositata dalla controparte sia nel procedimento di primo grado che nel secondo, precisando che era stata la famiglia ad assumere impegni economici, pertanto la Corte avrebbe errato nel considerarla una confessione stragiudiziale.

6.3. Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia la “Violazione degli artt. 113,116 c.p.c., e dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1, n. 3 – 4 – 5, – violazione, falsa applicazione della legge e omessa applicazione art. 216 c.p.c.; nullità della sentenza. Mancato esame di fatti controversi decisivi della controversia, ovvero insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate in modo da rendere indecifrabile il procedimento logico-giuridico posto alla base della decisione; motivazione perplessa e incomprensibile”.

La Corte territoriale avrebbe disatteso la costante giurisprudenza di legittimità in tema di disconoscimento della scrittura privata prodotta, in quanto esso non è vincolato a determinati requisiti formali, purchè avvenga entro il termine perentorio della prima udienza o della prima risposta successiva alla produzione. Il ricorrente sostiene di aver disconosciuto la sottoscrizione, attribuendola al cognato; pertanto se la scrittura privata proviene da un terzo, in ogni caso non può applicarsi l’art. 214.

6.4. Con il quarto motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la “Violazione degli artt. 113,116 c.p.c., e dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – 4 – 5 – violazione e falsa applicazione della legge riguardo gli artt. 2730 e 2733 c.c., e mancato esame di fatti controversi decisivi della controversia, nullità della sentenza ovvero insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate in modo da rendere indecifrabile il procedimento logico-giuridico posto alla base della decisione”.

La parte sostiene che la scrittura privata prodotta, fermo restando la disciplina del disconoscimento su indicata, non avrebbe comunque natura confessoria poichè carente dei requisiti formali previsti dall’art. 2730 c.c.

6.5. Con il quinto motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 342,113,116 c.p.c. e dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 – 4 – 5, e all’art. 2697 c.c., con conseguenza nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; mancanza di motivo dissenso dall’interrogatorio formale del B., prove testimoniali”.

La Corte d’appello non avrebbe valutato l’istruttoria svolta, costituita da prove documentali e orali, che avrebbe portato il Giudicante ad una diversa distribuzione della responsabilità in capo alle parti.

7. Il ricorso è innanzitutto improcedibile in quanto manca l’asseverazione della notifica del ricorso.

Viene in rilievo il principio di diritto, secondo cui: “Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l’improcedibilità ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificatogli D.Lgs. n. 82 del 2005, ex art. 23, comma 2. Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato (così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso) ovvero disconosca la conformità all’originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio. ” (così Cass. S.U. n. 22438/2018).

7.1. Il ricorso, peraltro, in ogni caso sarebbe stato inammissibile in quanto ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3, il ricorrente è onerato dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, in modo tale da consentire la ricostruzione, sia pure sintetica, della vicenda oggetto di lite. Nell’assolvere al presente onere, il ricorrente è chiamato a prospettare le argomentazioni sviluppate dal Giudicante d’appello, posto che il giudizio di legittimità verte su di esse. Il ricorso è carente in punto di esplicazione della motivazione posta a fondamento della sentenza di seconde cure, sicchè deve concludersi per l’inammissibilità del ricorso.

Il ricorso sarebbe stato, altresì, inammissibile anche per la violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6. E’ principio consolidato di questa Corte che in tema di ricorso per cassazione, l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto; tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purchè nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all’ammissibilità del ricorso (art. 372 p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso (Cass. S.U. n. 7161/2010; Cass. S.U. n. 28547/2008).

Pertanto, come nel caso di specie, la mancanza di una sola delle indicazioni rende il ricorso inammissibile (Cass. n. 19157/12; Cass. n. 22726/11; Cass. n. 19069/2011).

Ad ogni modo, è d’uopo rilevare che tutte le censure poste al vaglio di codesta Corte sono volte ad ottenere, surrettiziamente, una rivalutazione dei fatti di causa, rientranti nel sovrano apprezzamento del giudice del merito.

8. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Non occorre disporre sulle spese perchè la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

PQM

la Corte dichiara il ricorso improcedibile. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA