Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4925 del 27/02/2017

Cassazione civile, sez. II, 27/02/2017, (ud. 04/10/2016, dep.27/02/2017),  n. 4925

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13670-2012 proposto da:

LA STANDA GRANDI MAGAZZINI SAGL, (OMISSIS), IN PERSONA DEL SUO LEGALE

RAPP.TE P.T., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA GENTILE DA

FABRIANO 3, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE CAVALIERE,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA COSTANZA;

– ricorrente –

contro

CANTONI ITC SPA – (OMISSIS) – IN PERSONA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

DI AMM.NE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 4,

presso lo studio dell’avvocato MARCO BALIVA, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati MARIA ANTONIA POGGI, STEFANO

ZAMPONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1310/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 13/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito l’Avvocato Costanza Maria difensore della ricorrente che si

riporta al ricorso;

udito l’Avv. Toraldo Edoardo con delega depositata in udienza

dell’Avv. Baliva Marco difensore della controricorrente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1 La SanRemo Moda Uomo Spa (poi Cantoni I.T.C. spa) con atto 28.11.2005 convenne in giudizio davanti al Tribunale di Milano la società elvetica La Standa Grandi Magazzini S.A.G.L. esponendo:

– che il 18.10.2001 le parti avevano concluso un contratto di collaborazione commerciale in virtù del quale SanRemo si obbligava a vendere alcuni dei propri prodotti alla Standa che, a sua volta, si impegnava a rivenderli ai consumatori nel territorio elvetico con l’impegno di mantenere invariati i prezzi indicati dal produttore;

– che i rapporti economici erano regolati dall’art. 13 del contratto (corrispettivo determinato secondo un criterio variabile, acconto del 30% del prezzo di vendita finale da versarsi al produttore entro trenta giorni dalle consegne e saldo in base ai risultati delle vendite, con previsione di conguagli periodici);

– che in esecuzione del contratto SanRemo aveva fornito notevole quantitativo di merce per complessivi franchi svizzeri (CHF) 290.829,54, con previsione di un prezzo finale di vendita ai consumatori di CHF 473.003,43 al netto di IVA al 7%, sicchè Standa avrebbe dovuto corrispondere a norma di contratto, entro 30 gg. dalle rispettive consegne, l’acconto del 30% e in seguito il saldo secondo il criterio variabile previsto nell’art. 13;

che Standa, contrariamente a quanto pattuito, aveva versato CHF 74.750,90 e quindi solo parte del maggior acconto dovuto (pari invece a CHF 141.901,03) senza provvedere a nessun successivo versamento o conguaglio nè a tempestiva comunicazione relativa all’andamento delle vendite (pure prevista dal contratto) e senza fornire la documentazione necessaria a determinare il totale incassato e il quantitativo dei capi venduti;

– che, non essendo stata concordata diminuzione del prezzo al consumatore, e non essendo stati restituiti i capi rimasti invenduti, doveva ritenersi l’avvenuta vendita di tutti i capi forniti da Sanremo al prezzo finale, per cui il credito verso la convenuta ammontava a CHF 268.649,59 (pari alla differenza tra il prezzo finale di vendita, maggiorato di IVA, la percentuale di competenza del distributore, pari al 35% e l’acconto già versato).

Tutto ciò esposto, la società attrice domandò la risoluzione del contratto di collaborazione commerciale per inadempimento della Standa e la sua condanna al pagamento, eventualmente anche a sensi dell’art. 2041 c.c., della somma di CHF 268.649,59 o, in subordine, di quella di CHF 216.078,74.

La convenuta si oppose alla domanda sollevando alcune eccezioni preliminari (ma non di rilievo in questa sede) e deducendo, nel merito, di avere interamente adempiuto ai propri obblighi contrattuali verso la SanRemo, che invece doveva ritenersi sua volta debitrice di una somma non inferiore a Euro 7.628,87; spiegò pertanto domanda riconvenzionale chiedendo la condanna dell’attrice al pagamento della complessiva somma di Euro 106.000,00 anche per danni all’immagine.

2 Il Tribunale adito, con sentenza 18.3.2008, respinse la domanda principale e accolse la riconvenzionale, ma la Corte d’Appello di Milano fu di tutt’altro avviso e, con sentenza pubblicata il 13.4.2012, in accoglimento dell’impugnazione proposta da Cantoni I.T.C., ribaltò totalmente l’esito del giudizio e, dichiarata la risoluzione del contratto di concessione vendita/distribuzione per inadempimento di La Standa, condannò quest’ultima al pagamento della somma di Euro 232.701,33 oltre IVA e interessi legali.

Per giungere a tale soluzione la Corte milanese osservò:

che il nucleo della controversia riguardava la ripartizione, tra le parti, dell’onere probatorio sui fatti costitutivi dei rispettivi diritti;

– che il contratto andava qualificato come di contratto di distribuzione e più propriamente, come concessione di vendita, contratto innominato ed atipico, a causa mista, con elementi della somministrazione (ritenuti prevalenti), ma anche del mandato;

– che, tenuto conto delle clausole di cui all’art. 13 ed applicando la regola generale sull’onere probatorio in materia di inadempimento delle obbligazioni, spettava alla Standa di dimostrare l’assolvimento degli obblighi del mandatario;

– che, in particolare, Standa non aveva provato di avere restituito in tutto o in parte la merce invenduta, e che non poteva neppure attribuirsi efficacia probatoria al tabulato doc. 7 circa le vendite eseguite, stante la contestazione delle scritture contabili di Standa da parte dei SanRemo-Cantoni, sicchè doveva ritenersi non assolto l’obbligo di rendiconto pure gravante sul mandatario;

– che le eccezioni sollevate da Standa erano da ritenersi tardive, mentre invece SanRemo Cantoni aveva assolto al proprio onere sulla base del contratto (contenente la determinazione del prezzo finale di vendita), delle fatture e dei documenti di trasporto prodotti;

che pertanto, facendo opportuni. g. – 14 – conteggi e detrazioni, il credito di Sanremo Cantoni andava determinato in Euro 232.701,33 oltre IVA al 7,6%.

3 Per la cassazione di tale sentenza La Standa ricorre con sette motivi, a cui resiste la Cantoni I.T.C. con controricorso. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 Col primo motivo, la società ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione dell’art. 12 preleggi, nonchè degli artt. 1322, 1362, 1374, 1570, 1711, 1712 e 1713 c.c.. Dopo avere richiamato la qualificazione del contratto operata dalla Corte d’Appello e trascritto il contenuto di alcune clausole del contratto, la ricorrente si sofferma sull’art. 13 (“Modalità di pagamento e prezzo finale”), ritenuta il cuore del contratto, e rileva che il prezzo delle forniture risultava convenuto in un importo variabile, a seconda dell’andamento delle vendite, la cui ricognizione era affidata alla Standa. Ritiene la ricorrente che la concessione dei vendita debba atteggiarsi come contratto di somministrazione, il cui profilo risulta prevalente, e rimprovera alla Corte d’Appello di avere erroneamente ritenuto applicabili le regole del mandato, tra cui l’obbligo di rendere il conto e di informare il concedente dell’esecuzione di atti gestori, mentre invece era stato convenuto solo l’obbligo di rilevazione dei dati relativi alle vendite, quale elemento attraverso cui determinare il corrispettivo. Secondo la ricorrente, hanno pertanto errato i giudici di appello a ritenere applicabile alla concessione di vendita l’art. 1713 c.c..

Il motivo è infondato.

Come ripetutamente affermato da questa Corte, il procedimento di qualificazione giuridica del contratto consta di due fasi, delle quali, la prima, consistente nella individuazione della comune volontà dei contraenti, è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale. Nella ipotesi in cui il ricorrente lamenti espressamente tale violazione, egli ha l’onere di indicare, in modo specifico, criteri in concreto non osservati dal giudice di merito e, soprattutto, il modo in cui questi si sia da essi discostato, non essendo all’uopo sufficiente una semplice critica della decisione sfavorevole, formulata attraverso la mera prospettazione di una diversa, e più favorevole, interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante (cfr. tra le varie, Sez. 3, Sentenza n. 12946 del 04/06/2007 Rv. 597275; Sez. 3, Sentenza n. 12936 del 04/06/2007 (Rv. 597272; Sez. L, Sentenza n. 5346 del 29/05/1998 Rv. 515953).

Nel caso di specie, la ricorrente, si è limitata a prospettare una violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. proponendo in sostanza una qualificazione del contratto di concessione entro lo schema della somministrazione, senza obbligo di rendiconto e senza obblighi di informazione sulla esecuzione di atti gestori, ma non evidenzia in modo specifico i profili della lamentata violazione di legge, mentre i giudici di appello hanno ravvisato un contratto atipico, assimilabile al contratto di distribuzione o concessione di vendita, contenente profili del mandato, seppur con causa prevalente di scambio, riconducibile alla somministrazione. E dal mandato, hanno poi desunto l’obbligo di informazione e di rendiconto.

Il percorso argomentativo dei giudici di merito appare adeguato perchè è evidente che il rilievo analitico degli incassi effettuati sulle merci fornite dal produttore con determinazione ad ogni fine stagione di totale incassato e totale capi venduti (secondo la testuale previsione dell’art. 13) è sostanzialmente un rendiconto ed in ogni caso il vizio di motivazione non è neppure dedotto.

2 Col secondo motivo la società ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione degli artt. 1218, 1713 e 2697 c.c. criticando la Corte d’Appello per avere ritenuto che la Standa dovesse ritenersi obbligata non solo a rilevare i dati relativi alle vendite, ma anche a dimostrare la corrispondenza di tale rilevazione alle modalità di attuazione del mandato. Secondo la ricorrente, Cantoni-SanRemo avrebbe dovuto dimostrare il fondamento delle proprie doglianze sui contenuti dei dati rilevati da Standa e dunque la Corte ha errato nel giudizio di ripartizione dell’onere della prova.

3 col terzo motivo la ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione degli artt. 1453, 1455 e 1713 c.c. rilevando che la Corte d’Appello non avrebbe potuto dichiarare la risoluzione per violazione dell’obbligo di rendiconto perchè la risoluzione presuppone prestazioni corrispettive, mentre l’obbligo di rendicontazione da cui sarebbe stata gravata la Standa era avulso da qualsiasi relazione corrispettiva. In sostanza, la Corte d’Appello ha ritenuto La Standa obbligata a rivendere tutto il fornito nell’ambito di un’unica stagione e a prezzo pieno.

4 Col quarto motivo la ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, error in procedendo per avere la Corte milanese applicato in modo non corretto i principi sulla distribuzione dell’onere della prova, nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, il vizio di omessa e contraddittoria motivazione: si sostiene invece che sarebbe stato preciso onere di Cantoni-SanRemo dimostrare di avere maturato un maggior credito, non potendosi ritenere sufficienti a tal fine le semplici fatture e i documenti di trasporto, perchè il contratto prevedeva un corrispettivo variabile.

5 col quinto motivo si denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione degli artt. 1713, 2709 e 2710 c.c. nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa o contraddittoria motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto che La Standa, obbligata al rendiconto, dovesse non allegare il rendiconto, bensì scritture contabili. Si rimprovera in particolare alla Corte di Appello di avere negato valore probatorio al tabulato doc. 7 (equivalente ad una scrittura contabile) ai fini della prova del riepilogo delle vendite.

6 col sesto motivo la ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, error in procedendo e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) per avere la Corte d’Appello giudicato non fedele un documento in assenza di specifica contestazione.

7 col settimo ed ultimo motivo si denunzia, infine, (ex art. 360 c.p.c., n. 4) error in procedendo in relazione agli artt. 167 e 184 c.p.c. per avere la Corte di Milano “ritenuto non contestato un dato che non costituiva credito di Cantoni SanRemo e per avere altresì omesso di rilevare che SanRemo aveva allegato documenti nel corso del giudizio di primo grado a cospetto dei quali la Standa aveva sollevato eccezioni tempestive e puntuali”: i giudici di appello hanno dato per sussistente la circostanza che si fossero verificate vendite a prezzo pieno capaci di esaurire tutti i prodotti forniti a LA Standa da Sanremo nell’arco di due stagioni mentre la stessa Cantoni Sanremo aveva dichiarato a pag. 7 dell’atto di appello di essere consapevole che i capi forniti ben potevano non essere venduti immediatamente da La Standa.

Osserva in particolare la ricorrente società che le contestazioni non riguardavano il valore del prezzo finale di vendita bensì le vendite effettivamente compiute da La Standa e quindi il credito di Cantoni Sanremo. La Corte d’Appello ha errato nel dare per dimostrato che Standa avesse venduto tutto a prezzo pieno, benchè la stessa Cantoni fosse consapevole della mancata vendita di tutti i capi.

8 Il quarto e settimo motivo, che si prestano ad esame unitario, sono fondati.

Le premesse in diritto da cui parte il percorso argomentativo della Corte d’Appello (onere probatorio a carico del debitore in tema di fatti impeditivi e estintivi dell’obbligazione ed obbligo di rendiconto gravante sul mandatario ai sensi dell’art. 1713 c.c.) sono corrette, ma le conclusioni si rivelano logicamente non coerenti in rapporto alla peculiare fattispecie dedotta in giudizio.

Infatti, dalla mancata restituzione da parte di La Standa dei capi rimasti invenduti, i giudici di appello hanno tratto automaticamente la conseguenza, attraverso un ragionamento presuntivo, della avvenuta vendita di tutta la merce a suo tempo fornita dal produttore al distributore e, per giunta, al prezzo finale di vendita e quindi, del diritto della Cantoni Sanremo ad un compenso correlato all’ammontare del totale delle fatture: così operando, però, la Corte d’Appello non ha considerato che l’articolo 13 dell’accordo, nella sua pur minuziosa regolamentazione, non prevedeva affatto per La Standa un obbligo di restituzione di capi invenduti a fine stagione, ma piuttosto un articolato sistema di gestione della merce che, tra l’altro, differenziava i capi classici (da tenere in deposito per la futura vendita nella stagione successiva) e quelli “di moda” (da vendere, invece, secondo modalità particolari di vendita o di liquidazione da stabilirsi tra le parti) e prevedeva in ogni caso un compenso di natura variabile, ancorato, cioè all’effettivo andamento delle vendite.

Inoltre, pronunciando la risoluzione e, di fatto, il contemporaneo adempimento per intero della prestazione dedotta in contratto, la Corte milanese non ha considerato il principio degli effetti retroattivi della risoluzione (art. 1458 c.c.), certamente applicabile anche al contratto atipico di concessione di vendita con prevalenti elementi della somministrazione (secondo la qualificazione giuridica della fattispecie operata dalla stessa Corte territoriale), con tutte le necessarie implicazioni sulla sorte delle prestazioni ancora da eseguire.

Una tale pronuncia si rivela inoltre contraddittoria essendo evidente l’incompatibilità concettuale tra la risoluzione dell’intero rapporto e il contemporaneo adempimento integrale della prestazione (avendo la Corte d’Appello determinato il credito finale a favore della Cantoni Sanremo).

Altro profilo di criticità della decisione impugnata sta nell’avere:

a) omesso di valutare se il tabulato prodotto da La Standa (doc. 7), seppur privo di efficacia probatoria piena (per effetto della ritenuta contestazione), potesse valere quanto meno come principio di prova sulle vendite eseguite dal distributore (e, conseguentemente, sulle rispettive posizioni di dare e avere);

b) omesso di trarre, da una eventuale risposta positiva al precedente quesito, le debite conseguenze anche con riferimento alla opportunità di disporre una consulenza tecnica sulle scorte rimaste in magazzino e sulla congruità, rispetto ad esse, dei conteggi offerti dal distributore;

La sentenza va pertanto cassata in relazione a tali censure affinchè si proceda, a nuovo e più approfondito esame del dedotto inadempimento contrattuale tenendosi conto dei principi e dei rilievi sopra esposti.

Resta logicamente assorbito l’esame delle restanti censure.

Il giudice di rinvio, che si individua in altra sezione della Corte milanese, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

la Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il quarto e settimo e dichiara assorbiti i restanti motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2017

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