Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4924 del 28/02/2011

Cassazione civile sez. III, 28/02/2011, (ud. 24/01/2011, dep. 28/02/2011), n.4924

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSERA Maurizio – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2035-2009 proposto da:

B.P. nella sua qualità di liquidatore della “B.S.T.”

S.N.C., in liquidazione, nonchè dei Signori B.P., S.

M.M., T.M.G., in qualità di soci della

“B.T.S.” S.N.C., in liquidazione, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato PANICI PIER LUIGI,

che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati SIMONETTI

GIOVANNI CAMILLO, ALLEVA PIERGIOVANNI giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

ALLIANZ S.P.A. (OMISSIS), in persona dei suoi legali

rappresentanti Avvocati P.E. e R.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso

lo studio dell’avvocato ZUCCHINALI PAOLO (STUDIO TRIFIRO’ E

PARTNERS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

MINUTOLO BONAVENTURA, TRIFIRO’ SALVATORE giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3423/2007 della CORTE D’APPELLO di MILANO –

SEZIONE 4^ CIVILE, emessa il 14/11/2007, depositata il 20/12/2007,

R.G.N. 707/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/01/2011 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

Udito l’Avvocato PIERGIOVANNI ALLEVA; udito l’Avvocato PAOLO

ZUCCHINALI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I fatti di causa, rilevanti ai fini della decisione del ricorso, possono così ricostruirsi sulla base della sentenza impugnata.

RAS s.p.a. (Riunione Adriatica Sicurtà) convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Milano la s.n.c. B.S.T. di B.P., S. M. e T.M.G., intimandole recesso ad nutum dal rapporto di agenzia, con offerta dell’indennità sostitutiva del preavviso, richiesta di dichiarazione giudiziale di cessazione del rapporto e di condanna, in caso di rifiuto opposto dalla società e dai suoi soci, all’immediata riconsegna dei locali in cui l’attività veniva svolta.

La convenuta, costituitasi in giudizio, contestò le ragioni addotte da RAS a fondamento della risoluzione, lamentando la non rispondenza al vero del preteso recente andamento tecnico commerciale dell’agenzia fortemente negativo. Assunse, in particolare, che lo scioglimento del contratto era motivato da rappresaglia e discriminazione sindacale. In via riconvenzionale B.S.T. chiese quindi la declaratoria di nullità del recesso per le predette ragioni e, in subordine, che, accertata l’assenza di un giustificato motivo di scioglimento del vincolo, la controparte venisse condannata al pagamento dell’indennità prevista dall’art. 12 A.N.A., oltre rivalutazione e interessi.

Con sentenza n. 11003 del 1998 il Tribunale accolse la domanda attrice e respinse le richieste avanzate in via riconvenzionale.

Tale pronuncia venne confermata in sede di appello ma la Corte di cassazione, adita dalla società in nome collettivo, con la sentenza n. 20197 del 2005, accolse il terzo e il quarto motivo di ricorso, conseguentemente cassando la decisione impugnata in relazione alle censure ritenute fondate e rinvio della causa alla Corte d’appello di Milano.

Ritenne il Supremo Collegio che il recesso ad nutum deve ritenersi nullo, ove determinato da esclusivo o prevalente motivo illecito; che la finalità di ritorsione sindacale, certamente contraria a norme imperative, era configurabile anche in ambito diverso da quello dei rapporti di lavoro subordinato, in relazione ai quali ben poteva assumere la connotazione di rappresaglia trasversale. Quanto alle istanze istruttorie, affermò che il diniego di ammissione di quella testimoniale non dava conto delle effettive ragioni del rigetto.

Riassunto il giudizio da B.S.T., la Corte d’appello di Milano, giudicando in sede di rinvio, con sentenza del 20 dicembre 2007 ha respinto l’appello, confermando per l’effetto la decisione del giudice di prime cure.

Così ha motivato il decidente il suo convincimento.

In vista dell’applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Cassazione, andava rivalutata l’ammissibilità delle richieste istruttorie avanzate dalla convenuta, sulle quali il giudice di appello si era espresso con motivazione ritenuta carente.

I capitoli di prova testimoniale articolati da 1 a 10 delle conclusioni di B.S.T. erano superflui perchè aventi ad oggetto fatti non contestati; o provati documentalmente; o relativi ai risultati gestionali di un arco temporale diverso e anteriore rispetto a quello in cui era maturata la nuova strategia aziendale, fonte dei contrasti insorti tra le parti.

In tale contesto restava da valutare se l’attività posta in essere dal B., nell’interesse degli agenti RAS, pacifica nei tempi e nelle modalità, avesse determinato il recesso ad nutum, nel senso di integrare quella rappresaglia trasversale e quel movente antisindacale, idonei a determinare la nullità dell’intimata risoluzione per contrasto con norma, imperativa.

Secondo il giudice d’appello, i rilievi sull’andamento gestionale dell’agenzia, sintetizzati nella missiva RAS del 16 luglio 1991, inviata alla s.n.c. B.S.T., e suffragati dalla documentazione prodotta dalla stessa attrice in riassunzione, non apparivano affatto una giustificazione “postuma”, come sostenuto dall’impugnante, essendo peraltro già stati formulati nel maggio del 1990 e nel mese di aprile del 1991. Conclusivamente, tutta la produzione documentale versata in atti era indicativa dell’esistenza di una risalente e consolidata contrapposizione tra preponente e agente, espressione di strategie imprenditoriali insuscettibili di conciliazione, mentre era da escludere la sussistenza, all’origine dell’intimato recesso, di un movente antisindacale.

Avverso detta pronuncia propongono ricorso per cassazione B. P., nella qualità di liquidatore di B.S.T., nonchè B. P., S.M.M. e T.M.G., formulando tre motivi.

Resiste con controricorso, illustrato anche da memoria, Allianz s.p.a. (già RAS s.p.a.).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Col primo motivo i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 383 e 394 cod. proc. civ., in ordine al potere-dovere del giudice del rinvio di riesaminare i fatti di causa in conformità ai criteri di valutazione enunciati nella sentenza di annullamento con rinvio. Evidenziano che il Supremo Collegio, nella sua pronuncia, aveva segnatamente evidenziato la portata centrale delle circostanze oggetto dei capitoli di prova testimoniale, segnatamente di quelle indicate ai nn. 9, 10 e 11, dirette, in sostanza a dimostrare la pretestuosità delle ragioni economico- produttive addotte dalla preponente a fondamento del recesso. In tale contesto il giudice del rinvio avrebbe dovuto tout court ammettere le prove orali, non essendovi altro mezzo per appurare circostanze che, secondo la pronuncia della Corte Regolatrice, avevano un particolare rilievo ai fini del decidere.

1.2 Col secondo mezzo gli impugnanti denunciano mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, perchè la Corte d’appello avrebbe basato il suo convincimento sugli elementi probatori forniti da una sola parte, ignorando completamente quelli addotti dall’altra, quali gli oltre 150 telegrammi di protesta inviati dai colleghi del B., aventi un forte valore indiziario della effettiva sussistenza di una rappresaglia antisindacale.

1.3 Col terzo motivo deducono infine violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. ed errata applicazione delle regole in materia di onere della prova in ordine alla legittimità del recesso. Lamentano che la Corte d’appello non avrebbe tenuto in alcuna considerazione la domanda subordinata di B.S.T. e dei suoi soci volta ad ottenere il pagamento dell’indennità suppletiva ex art. 12 bis ANA, tenuto conto che l’art. 18, comma 2 di tale accordo stabilisce che la deficienza di produzione non costituisce giusta causa di recesso.

2.1 Il ricorso è inammissibile.

Si ricorda, per quanto attiene alla formulazione dei motivi avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che, ove venga denunciato il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione della doglianza, in ragione del disposto dell’art. 366 bis cod. proc. civ., deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale si assuma che la motivazione manchi o sia contraddittoria ovvero deve specificamente indicare le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Secondo quanto ripetutamente affermato da questa Corte, la norma innanzi richiamata esige, in sostanza, che la relativa censura metta capo a una formula sintetica (omologa del quesito di diritto), che circoscriva in maniera asciutta, e tale da non ingenerare incertezze, il fatto storico che il giudice di merito ha affermato o negato apoditticamente o senza un coerente supporto motivazionale, ovvero stigmatizzi in modo semplice e rigoroso il perchè si ritiene inappagante l’apparato argomentativo addotto a sostegno della scelta operata in dispositivo (confr. Cass. sez. un. 1 ottobre 2007, n. 20603).

Invece, con riguardo ai motivi di ricorso di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, ciascuna critica deve, all’esito dell’illustrazione, tradursi in un quesito di diritto che, indipendentemente dalla sua collocazione topografica, scolpisca in maniera chiara la questione logico-giuridica sottoposta al vaglio del giudice di legittimità e che sia funzionalmente collegato, come si evince dal tenore del connesso art. 384 cod. proc. civ., alla enunciazione del corrispondente e speculare principio di diritto.

Più nello specifico, il quesito deve contenere l’indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo, di talchè la mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile (confr. Cass. civ., 30 settembre 2008, n. 24339).

Non è superfluo aggiungere che la prescrizione formale introdotta dalla norma in esame non può essere intesa nel senso che il quesito di diritto possa desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo di ricorso, poichè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della prescrizione legislativa (Cass. sez. un. 26 marzo 2007, n. 7258; Cass. civ. 2 20 giugno 2008, n. 16941), di modo che è necessario che una parte del ricorso sia destinata a individuare senza incertezze il nodo giuridico che la Corte è chiamata a risolvere, nell’esplicazione di quella funzione nomofilattica che il decreto legislativo n. 40 del 2006 ha segnatamente inteso valorizzare.

2.2 Venendo al caso di specie, i quesiti di diritto posti in calce al primo e al terzo motivo di ricorso sono affetti da inemendabile approssimazione, risolvendosi in enunciazioni di carattere generale e astratto, prive di indicazioni sul tipo di controversia e sulla scelta decisoria del giudice a quo e quindi tali, da non consentire alcuna risposta utile alla definizione della causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere, per quanto testè detto, il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo (confr. Cass. civ., sez. unite, 11 marzo 2008, n. 6420).

2.3 Quanto poi al secondo motivo, il momento di sintesi col quale esso si conclude è del tutto inadeguato, perchè, in luogo della chiara indicazione del fatto controverso, esso oscuramente denuncia la mancanza del riscontro essenziale di una ragione logica di carattere economico – produttivo (dell’intimato recesso), evocando, ove tale ragione risultasse insussistente e pretestuosa, la antagonista ragione di reazione antisindacale. Ne deriva che, a parte la palese inottemperanza al disposto dell’art. 366 bis cod. proc. civ., la censura si risolve, in definitiva, in una sollecitazione alla rivisitazione dei fatti e delle prove, e cioè a un tipo di sindacato precluso al giudice di legittimità.

2.4 Non è superfluo aggiungere che il primo e il terzo motivo di ricorso sono gravemente carenti anche sotto il profilo dell’autosufficienza, non risultando assolto l’onere della specifica indicazione degli atti e dei documenti sui quali si fondano le critiche e, segnatamente, della lettera della RAS in data 16 luglio 1991, nonchè della norma contrattuale invocata. Si ricorda, in proposito, che il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, a pena di inammissibilità – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere (riguardante, per così dire, il contenente), va adempiuto esplicitando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo si trovi il documento in questione; il secondo (attinente al contenuto), deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento o della clausola del contratto collettivo invocato (confr. Cass. civ. 4 settembre 2008, n. 22303; Cass. civ. 3 febbraio 2009, n. 2602).

Per le ragioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 4.200 (di cui Euro 200 per spese), oltre IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011

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