Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4922 del 27/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/02/2017, (ud. 11/10/2016, dep.27/02/2017),  n. 4922

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20017-2014 proposto da:

MANIFATTURE DI FABRO SRL in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA RANDACCIO 1,

presso lo studio dell’avvocato MANLIO MORCELLA, che la rappresenta e

difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GRUPPO LADINI SRL, in persona dell’Amministratore Unico e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SAVOIA 78, (STUDIO MM&A), presso lo studio dell’avvocato VALERIO

MENALDI, rappresentata e difesa dall’avvocato UMBERTO GALASSO,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 20/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del

16/01/2014, depositata il 04/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO

SCARTANO;

udito l’Avvocato Umberto Galasso difensore della controricorrente che

si riporta agli scritti e condivide la relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

“La società Manifatture di Fabro s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 4/3/2014 della Corte d’Appello di Perugia, di rigetto del gravame interposto nei confronti della società Gruppo Cadini s.r.l. in relazione alla pronunzia Trib. Orvieto 10/4/2012 di risoluzione per inadempimento del contratto di locazione ad uso artigianale-industriale avente ad oggetto un fondo commerciale sito in (OMISSIS).

Resiste con controricorso la società Gruppo Cadini s.r.l.

Il ricorso si appalesa inammissibile.

Esso risulta infatti formulato in violazione del requisito richiesto ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che la ricorrente fa richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701)”;

atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite;

considerato che il ricorrente ha presentato memoria;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione, non infirmate dalle doglianze proposte dalla ricorrente nella memoria, dovendo ribadirsi che non può in questa sede invero riproporsi la valutazione di elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi, con l’ulteriore precisazione, da un canto, che il documento del giudizio di merito oggetto di richiamo in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, cui fa riferimento la relazione, in particolare, la “nota contabile del 23.11.05 (id est, il documento da interpretare)”; e, per altro verso, che il denunziato vizio di motivazione risulta inammissibilmente dedotto al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione termporis applicabile, alla cui stregua il vizio di motivazione denunciabile con ricorso per cassazione si sostanzia solamente nell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche -come nella specie dalla ricorrente viceversa prospettato – l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione o l’omesso esame di determinati elementi probatori, essendo sufficiente che come nella specie il fatto sia stato esaminato, senza che sia necessario dare conto di tutte le risultanze probatorie emerse all’esito dell’istruttoria come astrattamente rilevanti (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, da ultimo, Cass., 29/9/2016, n. 19312), giacchè il vizio di motivazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio;

ritenuto che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

considerato le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 8.200,00, di cui Euro 8.000,00 per onorari, oltre ad accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2017

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