Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4922 del 25/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/02/2020, (ud. 12/09/2019, dep. 25/02/2020), n.4922

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12927-2018 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI SPAGNA 35,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PAOLETTI, rappresentata e

difesa dall’avvocato NICOLA DI FOGGIA;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso

lo studio dell’avvocato MARCO VINCENTI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1422/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 28/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Nel 2004, C.M. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere – sezione distaccata di Aversa, Generali Assicurazioni S.p.a. al fine di far dichiarare l’esclusiva responsabilità del conducente del veicolo, rimasto non identificato nella produzione del sinistro stradale, e di ottenerne il ristoro di tutti i danni subiti.

L’attrice, esponeva che mentre era ferma al margine della strada, veniva urtata e travolta da un’autovettura rimasta non identificata.

Assicurazioni Generali S.p.a., costituitasi in giudizio, nella qualità di impresa designata dal FGVDS, contestava la domanda, deducendone l’inammissibilità nonchè l’infondatezza.

Il Tribunale con sentenza n. 36/2011, rigettava la domanda per assenza di prove per l’impossibilità incolpevole dell’attrice alla identificazione del veicolo.

2. C.M. proponeva appello avverso la predetta sentenza.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza – sezione civile IV Bis – n. 1422 del 28/03/2017, rigettava l’appello e confermava l’impugnata sentenza.

La Corte precisava che l’Istituto del Fondo di Garanzia per le vittime della strada si ispira ai principi di responsabilità aquiliana, sicchè l’obbligazione che scaturisce a carico di tale Fondo ha natura risarcitoria del danno e non indennitaria; da ciò consegue sul piano pratico che l’obbligo al risarcimento del danno grava sul fondo solo se ed in quanto sia fornita dall’istante che si assume danneggiato da un mezzo non identificato, e soggetto all’obbligo assicurativo, la prova rigorosa della sussistenza di tali presupposti, cui la legge subordina l’intervento dello stesso, in mancanza della quale la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento. Pertanto, nel caso specie, le risultanze processuali nel loro complesso esaminate e valutate non offrivano un quadro probatorio di assoluta certezza ed univocità, il che portava a dubitare del verificarsi dell’accadimento storico indicato quale causa delle lesioni personali subite.

3. Avverso tale pronuncia C.M. propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi. Generali Italia S.p.a. resiste con controricorso.

4. stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.,

e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di inammissibilità del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio, con le seguenti precisazioni di condividere la proposta del relatore.

6.1. Con il primo motivo, parte ricorrente si duole della “Violazione e non corretta applicazione degli artt. 2699 e 2700 c.c., dell’art. 116 c.p.c. il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – omessa valutazione di prove avente pubblica fede”.

La Corte nel rigettare l’appello, non avrebbe tenuto conto di prove documentali legittimamente acquisite, con efficacia probatoria predeterminata dalla legge. In particolare, il referto di pronto soccorso, il referto radiologico dell’esame diagnostico in rx e la relazione del Direttore Sanitario. La C. sostiene che la documentazione richiamata costituisce prova documentale proveniente da pubblica fede ex art. 2700 c.c., rispetto alla quale la Corte territoriale non avrebbe potuto disconoscerne il valore, dovendone dare atto, trattandosi di documentazione avente valore legale, vincolante per il Giudice.

6.2. Con il secondo motivo, parte ricorrente lamenta l'”Omesso esame di un fatto discusso e decisivo per il giudizio – motivazione apparente. Violazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5″.

La Corte avrebbe fondato il proprio ragionamento su elementi che contrastano con i dati documentali di pubblica fede (referto radiologico del 16/05/2004, la relazione a firma del Direttore Sanitario e la CTU), assumendo, pertanto, una posizione divergente rispetto ad esse, omettendo di motivarla adeguatamente. Dunque, tale omissione identifica una motivazione assente e/o apparente rilevante ex art. 360 c.p.c., n. 5.

6.3. Con il terzo motivo, parte ricorrente denuncia la “Violazione e/o non corretta applicazione del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 283 lett. a) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, punto 5”.

Il Giudice di seconde cure non avrebbe tenuto conto di prove acquisite all’esito del procedimento penale contro ignoti che sarebbero andate a suffragare la domanda D.Lgs. n. 209 del 2005, ex art. 283, lett. a). Dunque, il ricorrente sostiene che, se la Corte avesse correttamente valutato le dichiarazioni testimoniali del procedimento penale di archiviazione contro ignoti, si sarebbe raggiunta la prova richiesta D. lgs. n. 209 del 2005, ex art. 283.

7. Il ricorso è inammissibile.

Le tre doglianze, congiuntamente esaminate, sono dirette ad ottenere una nuova valutazione dei fatti di causa.

Il primo motivo non individua la motivazione con cui la corte avrebbe commesso la violazione delle norme indicate nell’intestazione quanto agli artt. 2699 e 2700, ma si risolve nella postulazione di un’erronea valutazione di emergenze probatorie, così sollecitando un sindacato riguardo alla ricostruzione della quaestio fatti non consentito dal tenore dell’art. 360 c.p.c., nuovo n. 5.

Per quanto riguarda il primo e il secondo motivo, la violazione dell’art. 116 è evocata, in modo non conforme ai criteri indicati da Cass sez. un. 16598 del 2016. In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 11892 del 2016, ripresa da Cass., Sez. Un. 16598 del 2016). Quindi, i motivi si risolvono in una sollecitazione alla rivalutazione della quaestio facti.

La stessa cvosa dicasi per il terzo motivo.

Peraltro, le prove documentali e testimoniali, di cui si lamenta il mancato apprezzamento, sono state oggetto di una precisa e dettagliata valutazione da parte del Giudice di merito.

8. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020

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