Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4921 del 28/02/2011

Cassazione civile sez. III, 28/02/2011, (ud. 19/01/2011, dep. 28/02/2011), n.4921

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1868-2009 proposto da:

A.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZALE CLODIO 14, presso lo studio dell’avvocato DI CRISCIO

DOMENICO, rappresentato e difeso dall’avvocato FIORDELISI ALFONSO

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.L. (OMISSIS);

– intimato –

nonchè da:

C.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA C/0 STUDIO ROSATI, VIA OVIDIO 10, presso lo studio dell’avvocato

ANNA BEI (Studio Rosati), rappresentato e difeso dagli avvocati

MASSARA FILIPPO, MAIONE ANTONIO, giusta delega in calce al

controricorso e ricorso incidentale condizionato;

– ricorrenti incidentali –

contro

A.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, P. LE CLODIO 14, presso lo studio dell’avvocato DI CRISCIO

DOMENICO, rappresentato e difeso dall’avvocato ALFONSO FIORDELISI

giusta delega in calce al ricorso principale;

– controricorrenti all’incidentale –

avverso la sentenza n. 3101/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, 2^

Sezione Civile, emessa il 6/06/2008, depositata il 02/09/2008; R.G.N.

325/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e del ricorso incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza 6 giugno – 2 settembre 2008, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale del 18 novembre 2001-15 gennaio 2002,condannava l’originario convenuto A.A. al pagamento, in favore della proprietaria C.L. (attrice), della somma di Euro 4.493,17 oltre interessi legali dal 9 marzo 1994, a titolo di indennità da ritardata restituzione dell’appartamento dallo stesso condotto in locazione (cessata alla data del 3 maggio 1980, a seguito di convalida del Pretore di Napoli).

Osservavano i giudici di appello che, come del resto già rilevato dal Tribunale, la condanna del conduttore in mora nella restituzione dell’immobile locato al risarcimento del maggior danno, ai sensi dell’art. 1591 c.c., esige la prova specifica della esistenza di tale danno e del suo concreto ammontare.

L’onere di tale prova, ovviamente, è a carico del locatore – concedente, il quale deve fornire idonea dimostrazione del fatto che, a causa del ritardo nella restituzione della cosa locata, il suo patrimonio abbia subito una diminuzione, ravvisabile nel fatto di non aver potuto affittare o vendere l’immobile a condizioni vantaggiose e dimostrabile attraverso la prova della esistenza di ben precise proposte di affitto o di acquisto.

Nel caso di specie, nessuna prova al riguardo era stata fornita dall’attore, il quale non aveva dato corso alla prova per testi richiesta ed ammessa nel giudizio di primo grado.

Ciò nonostante, la Corte territoriale riconosceva alla C. la maggiorazione del 20% del canone di locazione, prevista dalla L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 6, comma 1, con esclusione di ogni altro risarcimento previsto dall’art. 1591 c.c. dall’8 marzo 1984 fino alla data del rilascio effettivo (1996). Ai fini del calcolo di tale maggiorazione, i giudici di appello hanno tenuto conto dell’importo di L. 300.000.

Nulla competeva, hanno concluso i giudici di appello, per il periodo di dieci anni precedente alla data di notificazione dell’atto di citazione (9 marzo 1994), essendo il diritto al risarcimento assoggettato al termine di prescrizione ordinario, in quanto derivante dalla violazione di un obbligo contrattuale.

Avverso tale decisione l’ A. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da cinque motivi, illustrato da memoria.

Resiste con controricorso C., proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato, cui resiste l’ A. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve disporsi la riunione dei ricorsi, proposti contro la medesima decisione.

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Il canone corrisposto dal ricorrente comprendeva già il 20% riconosciuto dai giudici di appello.

Con il secondo motivo si deduce il vizio di contraddittoria motivazione.

Dopo aver affermato che nulla competeva per il periodo di dieci anni anteriore al marzo 1994, la Corte aveva invece liquidato il risarcimento del danno fino all’aprile 1996, senza alcuna motivazione sul punto, accogliendo la domanda subordinata di condanna al pagamento di L. 8.571.464 fino alla data dell’effettivo rilascio del 24 aprile 1996.

Con il terzo motivo il ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 342 c.p.c..

I giudici di appello avevano riconosciuto alla locatrice (originaria attrice) una somma persino superiore a quella richiesta, riferita tra l’altro ad un periodo di tempo più ampio (1980/1996, anzichè 1984/1996). In ogni caso, la Corte territoriale aveva riconosciuto, in luogo dell’importo di L. 8.571.464 richiesto con la domanda subordinata, ribadita in sede di appello, la maggiore somma di L. 8.700.000, così incorrendo nel vizio di ultrapetizione denunciato.

Con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del disposto della L. n. 431 del 1998, art. 6, n. 6. La maggiorazione del 20% sul canone di locazione era stata calcolata dai giudici di appello su una base mensile (definita “importo medio”) superiore a quella dovuta (coincidente con il canone dovuto alla cessazione del contratto) pari a L. 200.000 mensili.

Con l’ultimo motivo il ricorrente principale denuncia omessa motivazione su di un punto essenziale della controversia.

Non era contenuta alcuna motivazione, nella sentenza impugnata, sulla ragione per la quale la Corte non aveva calcolato la maggiorazione sull’importo del canone più datato (200.000 del 1985) tenendo a base il maggiore importo di L. 300.000.

Osserva il Collegio:

i cinque motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, sono inammissibili ancor prima che infondati.

Attraverso la denuncia di vizi della motivazione e di violazione di norme di legge, il ricorrente principale propone una serie di nuovi conteggi, sul presupposto che i giudici di appello abbiano tenuto conto di un canone-base di locazione non corrispondente a quello effettivamente dovuto (senza – peraltro formulare il prescritto quesito di diritto, in riferimento ai motivi 1, 2 e 5 del ricorso).

La denuncia di un errore di fatto, consistente nell’inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, non costituisce motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 5, ma di revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4.

Esso si configura quindi come una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l’attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività (Cass. 19 giugno 2007 n. 14267).

Nessuna censura merita, pertanto, la sentenza impugnata, la quale ha affermato che la norma contenuta nella L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 6, comma 6, la quale ha introdotto una determinazione predeterminata e forfetaria del risarcimento del danno da occupazione illegittima degli immobili, nella misura massima del 20% del canone di locazione, con esclusione di ogni altro risarcimento previsto dall’art. 1591 c.c. è una norma eccezionale verso il nuovo regime delle locazioni e come tale ha efficacia retroattiva ed immediatamente applicabile ai giudizi in corso.

Tale maggiorazione, costituendo risarcimento del danno da inadempimento della obbligazione di restituzione, è dovuta indipendentemente dalla richiesta del locatore (Cass. 22 settembre 2000 n. 12527).

Il ricorso principale deve, pertanto, essere rigettato, con assorbimento del ricorso incidentale, espressamente indicato come condizionato.

Sussistono giusti motivi, in relazione all’esito alterno della controversia, per disporre la compensazione anche delle spese del presente giudizio, analogamente a quanto stabilito nella decisione impugnata.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi.

Rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011

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