Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4921 del 27/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/02/2017, (ud. 11/10/2016, dep.27/02/2017),  n. 4921

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17922-2014 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 2

C/0 PLACIDI SNC, rappresentato e difeso dall’avvocato ALFREDO

COCCHIARO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.G.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

ANDREA ANFUSO ALBERGHINA giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 347/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

10/03/2014, depositata il 23/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. Luigi Alessandro

Scarano;

udito l’Avvocato Alessandro Tozzi (delega avvocato Alfredo Cocchiaro)

difensore del ricorrente che si riporta alla memoria.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

“Il sig. F.A. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 25/3/2014 della Corte d’Appello di Catania, di accoglimento del gravame interposto dalla Sig. M.G.A. e di conseguente riforma della pronunzia Trib. Catania 12/4//2011, con declaratoria di risoluzione per inadempimento del contratto di locazione tra di essi intercorrente.

Resiste con controricorso la M..

Il ricorso si appalesa inammissibile.

Va anzitutto osservato che, essendosi il ricorrente limitato a riprodurre al riguardo l’impugnata sentenza, risulta nel ricorso del tutto omessa l’autonoma esposizione del fatto e della storia del procedimento, in violazione del principio in base al quale il requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dall’art. 366 c.p.c., n. 3 postula che il ricorso per cassazione, pur non dovendo necessariamente contenere una parte relativa alla esposizione dei fatti strutturata come premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi o tradotta in una narrativa analitica o particolareggiata dei termini della controversia, offra elementi tali da consentire una cognizione chiara e completa non solo dei fatti che hanno ingenerato la lite, ma anche delle varie vicende del processo e delle posizioni eventualmente particolari dei vari soggetti che vi hanno partecipato, in modo che si possa di tutto ciò avere conoscenza esclusivamente dal ricorso medesimo, senza necessità di avvalersi di ulteriori elementi o atti, ivi compresa la sentenza impugnata (v. Cass., 22/5/2014, n. 11308; Cass., 28/2/2006, n. 4403; Cass., 19/4/2004, n. 7392).

Il ricorso risulta altresì formulato in violazione del requisito richiesto ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che il ricorrente fa richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701)”;

atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite;

considerato che il ricorrente ha presentato memoria;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione, non infirmate dalle doglianze proposte dal ricorrente nella memoria, ad eccezione di quanto osservato in ordine alla mancata esposizione del fatto, dovendo in particolare ribadirsi che non può in questa sede invero riproporsi la valutazione di elementi di fatto (e in particolare dell’importanza dell’inadempimento) già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi;

ritenuto che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

considerato le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.400,00, di cui Euro 2.200,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2017

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