Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4921 del 25/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/02/2020, (ud. 12/09/2019, dep. 25/02/2020), n.4921

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12789-2018 proposto da:

C.P.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CARONCINI 6, presso lo studio dell’avvocato G.C., che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

TIM SPA già TELECOM ITALIA SPA, in persona del Procuratore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VINCENZO TIZZANI 15,

presso lo studio dell’avvocato GAETANO LONGOBARDI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7572/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Nel 2007, C.P.E. citava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la Telecom Italia per sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni subiti, diretti e indiretti, morali e materiali, a seguito di gravi disservizi della linea telefonica.

Esponeva di essere titolare di due utenze telefoniche, una fissa e una mobile, sulle quali si erano verificate tra il febbraio/marzo 2004 e febbraio/marzo 2005 disservizi che le avevano impedito per mesi di contattare i propri anziani genitori residenti in Russia, costringendola a utilizzare differenti piani telefonici con maggiori costi per un importo pari ad Euro 1.800,00, oltre al danno non patrimoniale, relativo alla vita relazionale, alla salute e morale, pari ad Euro 60.000,00.

Si costituiva Telecom Italia assumendo la propria estraneità ai fatti di causa e, comunque, l’inesistenza di qualsivoglia tipo di danno.

Il Tribunale con sentenza n. 4543/2011, condannava la Telecom Italia S.p.a., in persona del procuratore speciale pro-tempore, al pagamento di Euro 1.800,00 per il maggior esborso sopportato dall’attrice nel periodo del disservizio e di 30.000,00 Euro come danno biologico, oltre al rimborso dei costi di traduzione dei documenti in lingua russa.

Avverso tale pronuncia, Telecom Italia proponeva appello.

2. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 7572 del 30 novembre 2017, accoglieva l’appello principale di Telecom Italia S.p.a., dichiarava assorbito l’appello incidentale, e, per l’effetto, rigettava la domanda originaria proposta da C.P.E. e la condannava alle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.

La Corte riteneva carente l’elemento probatorio in ordine ai costi aggiuntivi sostenuti nel periodo controverso, precisando che l’attrice avrebbe dovuto dimostrare, ancora prima dell’entità del traffico nel periodo di mancato funzionamento della scheda prepagata, quale fosse il piano tariffario di quest’ultima e quale quello previsto per l’utenza mobile nominativa.

Inoltre, l’impossibilità di contattare i propri familiari in Russia non poteva essere imputabile a Telecom Italia S.p.a. poichè il disservizio dipendeva da un mancato aggiornamento della linea da parte del gestore russo e, pertanto, non poteva riconoscersi il danno non patrimoniale in capo alla convenuta.

3. Avverso tale sentenza C.P.E. propone ricorso per cassazione, sulla base di 4 motivi. Telecom Italia S.p.a. resiste con controricorso.

4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di inammissibilità del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio, con le seguenti precisazioni di condividere la proposta del relatore.

6.1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 232,210,212,213,115,116 e 117 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Il contenuto del motivo si articola in una duplice censura.

La prima riguarda il non avere considerato ai sensi dell’art. 232 la mancata risposta all’interrogatorio formale.

Tale censura è inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto si omette di riprodurre i capitoli sui quali era stato articolato l’interrogatorio formale, sicchè non è dato sapere quale ne fosse l’oggetto e quindi arguirne quali conseguenze in termini di ammissione se ne sarebbero – potute trarre.

La seconda censura, di violazione degli artt. 115 e 116 non è dedotta nei sensi indicati da Cass., Sez. Un., n. 16598 del 2016 in motivazione ed evoca documenti e risultanze probatorie che sono indicate in modo del tutto generico.

La censura di violazione delle altre norme risulta dedotta in modo del tutto generico senza indicazione dei termini dell’interrogatorio libero e della richiesta di informazioni che si dice formulata alla Telecom.

6.2. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente si duole della “Violazione e falsa applicazione degli artt. 229 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Il motivo è inammissibile perchè, lamentando che non siano state tenute presenti alcune dichiarazioni di fatto a sè favorevoli fatte in sede di interrogatorio libero dalla ricorrente omette di riprodurre dette dichiarazioni. Inoltre evoca genericamente documentazione. In tale modo viola l’art. 366 c.p.c., n. 6, principio consolidato di questa Corte che in tema di ricorso per cassazione, l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto; tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purchè nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all’ammissibilità del ricorso (art. 372 p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso (Cass. S.U. n. 7161/2010; Cass. S.U. n. 28547/2008).

Pertanto, come nel caso di specie, la mancanza di una sola delle indicazioni rende il ricorso inammissibile (Cass. n. 19157/12; Cass. n. 22726/11; Cass. n. 19069/2011). Infatti, e ciò anche in risposta alle osservazioni fatte nella memoria dalla ricorrente, i motivi di ricorso sono privi di alcun riferimento sufficiente agli atti processuali e documenti necessari a consentire la pronuncia del Collegio.

Inoltre l’adempimento dell’obbligo di specifica indicazione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), previsto a pena d’inammissibilità, impone quanto meno che gli stessi risultino da un’elencazione contenuta nell’atto, non essendo a tal fine sufficiente la presenza di un indice nel fascicolo di parte (Cass. 23452/2017).

6.3. Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2059 c.c., degli artt. 115 e 116c.p.c. e dell’art. 185c.p., comma 2, degli artt. 187 e 189 c.p., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

La C.P. sostiene che essendo stato debitamente allegato e provato il danno non patrimoniale la Corte non avrebbe correttamente applicato l’art. 2059 e gli artt. 115 e 116 c.p.c. con la conseguente omessa valutazione delle prove documentali.

6.4. Con il quarto motivo di ricorso, parte ricorrente si duole della “Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

La Corte nel dichiarare l’assenza di allegazioni relativi a documenti tradotti dal russo all’italiano, e della loro utilizzabilità ai fini della decisione, avrebbe omesso di esaminare la documentazione relativa alla traduzione giurata presenti nel fascicolo di primo grado e nella seconda memoria del giudizio d’appello.

Il terzo e quarto motivo sono nuovamente inammissibili per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, giacchè evocano documenti senza riprodurne il contenuto. Inoltre il giudice del merito ha chiarito che la ricorrente avrebbe potuto accedere al servizio telefonico attraverso qualsiasi altro gestore telefonico e che non aveva dimostrato quale fosse il piano tariffario della ricorrente e quale quello previsto per l’utenza mobile nominativa (cfr. sentenza pag. 3).

7. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020

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