Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4921 del 02/03/2018


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Cassazione civile, sez. III, 02/03/2018, (ud. 05/12/2017, dep.02/03/2018),  n. 4921

Fatto

1. M.M. e I.F. ricorrono, con tre mezzi, nei confronti di A.A. (che resiste con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato) avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’appello dei primi confermando la sentenza di primo grado che aveva dichiarato risolto per grave inadempimento degli stessi, quali conduttori, il contratto di locazione di immobile ad uso abitativo, stipulato in data 1 marzo 1998 e registrato il 12 marzo 2012.

Premesso che il giudice di primo grado aveva ritenuto dovuto il canone di locazione nella misura convenzionalmente pattuita e non in quella (pari al triplo della rendita catastale) prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 3, comma 8, per il caso di tardiva registrazione del contratto, e ciò per essere stata tale disciplina dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con sentenza n. 50 del 10 marzo 2014, hanno rilevato i giudici d’appello (per quel che in questa sede ancora interessa) che:

– la norma (invocata dagli appellanti) di cui al D.L. 28 marzo 2014, n. 47, art. 5, comma 1 ter, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 2014, n. 80, che aveva fatto “salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 3, commi 8 e 9” è stata a sua volta dichiarata incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale n. 169 del 16 luglio 2015, per contrasto con l’art. 136 Cost.;

– nessun rilievo invalidante può essere attribuito al fatto che l’originario contratto di locazione sia stato registrato tardivamente solo nel 2012, non potendo trovare applicazione retroattiva la norma di cui alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 346, atteso che il requisito della registrazione da essa prescritto, incidendo sull’individuazione dei requisiti sostanziali di validità del contratto, non può operare che per i contratti stipulati in epoca successiva alla sua entrata in vigore;

– alla luce di tali premesse il versamento effettuato da parte dei conduttori in corso di causa, dell’importo di Euro 2.320,94, pari alle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2012 (per Euro 722,00 mensili) e di aprile 2012 (per Euro 154,94), non poteva considerarsi satisfattivo, risultando non versata la differenza rispetto ai canoni dovuti di Euro 559,06.

I ricorrenti e la controricorrente hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso M.M. e I.F. chiedono l’applicazione dello ius superveniens rappresentato dalla L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 13, comma 5, come sostituito dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 59 (sopravvenuta alla pubblicazione della sentenza impugnata), a mente del quale “per i conduttori che, per gli effetti della disciplina di cui al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 3, commi 8 e 9, prorogati dal D.L. 28 marzo 2014, n. 47, art. 5, comma 1-ter, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 2014, n. 80, hanno versato, nel periodo intercorso dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 23 del 2011, al giorno 16 luglio 2015, il canone annuo di locazione nella misura stabilita dalla disposizione di cui al citato del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 3, comma 8, l’importo del canone di locazione dovuto ovvero dell’indennità di occupazione maturata, su base annua, è pari al triplo della rendita catastale dell’immobile, nel periodo considerato”.

Sostengono che, in base a tale norma sopravvenuta, il canone da loro offerto in corso di giudizio nella misura pari al triplo della rendita catastale deve ritenersi quello effettivamente dovuto e che non è dovuta, invece, la differenza di Euro 559,06, donde l’insussistenza dei requisiti di gravità dell’inadempimento.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono, in subordine, violazione e/o falsa applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, per avere la Corte d’appello liquidato le spese processuali poste a carico dei soccombenti in misura eccedente quella determinabile in base al valore della causa che essi assumono compreso nello scaglione tra Euro 0,00 e Euro 1100,00 essendo stato dichiarato risolto il contratto di locazione per il mancato pagamento della differenza di Euro 559,06.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano infine violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, per avere omesso di considerare, quale ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese, il fatto che il ricorso in appello è stato depositato in cancelleria l’11/9/2014, nella vigenza della sopra richiamata norma di cui al D.L. n. 47 del 2014, art. 5, comma 1-ter, solo successivamente attinta dalla declaratoria di incostituzionalità in base alla quale la Corte territoriale ha deciso.

4. Con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato A.A. lamenta che la Corte d’appello ha ritenuto assorbente, ai fini del rigetto del gravame, la declaratoria di illegittimità costituzionale, dapprima, del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 3, comma 8 (Corte Cost. n. 50 del 2014) e, poi, del D.L. n. 47 del 2014, art. 5, comma 1-ter (Corte Cost. n. 169 del 2015), facendo leva solo sulla differenza di canoni non corrisposta, senza considerare che a giustificare la risoluzione per inadempimento era sufficiente anche la sola considerazione del mancato pagamento degli interessi accessori maturati sui canoni dovuti fino a marzo 2012. Chiede pertanto che, qualora si debba ritenere che, in virtù della riduzione scaturente dalla norma sopravvenuta invocata dal ricorrente, la somma residua di Euro 559,06 non fosse dovuta, la risoluzione venga comunque ritenuta giustificata a causa dell’inosservanza, ai fini della sanatoria L. 27 luglio 1978, n. 392, ex art. 55, dell’obbligo di corrispondere gli interessi, le spese legali e gli oneri condominiali intimati e quindi della incompletezza in tal senso dell’offerta banco iudicis.

La controricorrente ha inoltre chiesto sollevarsi questione di legittimità costituzionale della invocata norma sopravvenuta per contrasto con gli artt. 136 e 42 Cost..

5. Va premesso che il primo motivo di ricorso è ammissibile ancorchè non sia diretto a segnalare un errore commesso dalla Corte di merito, bensì si risolva esclusivamente nella richiesta di applicazione dello ius superveniens.

Come chiarito invero dalle Sezioni unite di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, la censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può concernere anche la violazione di disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove retroattive e, quindi, applicabili al rapporto dedotto, atteso che non richiede necessariamente un errore, avendo ad oggetto, il giudizio di legittimità, non l’operato del giudice, ma la conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico (Cass. Sez. U 27/10/2016, n. 21691).

Ciò premesso, il motivo deve tuttavia ritenersi infondato e va disatteso.

Con sentenza n. 87 del 13 aprile 2017, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 59, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, nella parte in cui sostituisce la L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 13, comma 5 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), sollevata, in riferimento agli artt. 136 e 3 Cost., dal Tribunale ordinario di Roma.

Ciò però ha fatto sulla base di una interpretazione della norma che esclude in radice che ad essa possa attribuirsi l’effetto invocato a proprio favore dei ricorrenti nel presente giudizio, quello cioè di ripristinare la base legale per “effetti” e “rapporti” relativi a contratti che, in conseguenza delle precedenti pronunce di illegittimità costituzionale, ne sarebbero rimasti privi. Ciò che appunto ha consentito alla Corte delle leggi di escludere la violazione della c.d. giudicato costituzionale e, dunque, il contrasto, anche della nuova norma al suo esame, con l’art. 136 Cost..

Ha infatti rilevato che, diversamente del D.L. n. 47 del 2014, art. 5, comma 1-ter (dichiarato illegittimo per contrasto con l’art. 136 Cost. da Corte Cost. n. 169 del 2015), “il novellato della L. n. 431 del 1998, art. 13, comma 5… non ripristina (nè ridefinisce il contenuto relativo a durata e corrispettivo) dei pregressi contratti non registrati, la cui convalida, per effetto delle richiamate disposizioni del 2011 e del 2014, è venuta meno, ex tunc, in conseguenza delle correlative declaratorie di illegittimità costituzionale.

“E, pertanto, non replica alcuna forma di sanatoria ex lege di detti contratti affetti da nullità: nullità che della L. n. 208 del 2015, stesso art. 1, comma 59 – nella parte in cui sostituisce della L. n. 431 del 1998, art. 13, comma 1 – ribadisce derivare dalla omessa registrazione del contratto entro il prescritto “termine perentorio di trenta giorni”.

“L’odierna disposizione prevede, piuttosto, una predeterminazione forfettaria del danno patito dal locatore e/o della misura dell’indennizzo dovuto dal conduttore (Corte di cassazione, sezione terza, sentenza 13 dicembre 2016, n. 25503), in ragione della occupazione illegittima del bene locato, stante la nullità del contratto e, dunque, l’assenza di suoi effetti ab origine.

“Tanto è anche testualmente confermato dalla disposizione censurata là dove, in questa, il riferimento al “canone di locazione dovuto” si completa con l’espressione “ovvero” (da intendere in senso specificativo) “l’indennità di occupazione maturata”, poichè è proprio (e soltanto) il riferimento a tale indennità che risulta coerente ed armonico rispetto alla invalidità del contratto ed alla caducazione del rapporto ex tunc, correlandosi alla detenzione dell’immobile senza titolo.

“In altri termini, una volta che il legislatore del 2015 si è disinteressato del ripristino dei rapporti giuridici di locazione sorti in base a contratti non registrati tempestivamente, la disciplina inerente al pagamento dell’importo annuo “pari al triplo della rendita catastale dell’immobile, nel periodo considerato” non può altrimenti collegarsi che alla pregressa situazione di fatto della illegittima detenzione del bene immobile in forza di titolo nullo e privo di effetti; ed essere dunque propriamente attinente al profilo dell’arricchimento indebito del conduttore, cui è coerente il pagamento di una indennità di occupazione e non di un canone di locazione, non affatto dovuto.

“E’ significativo, in tale contesto, anche il venire meno della previsione dell’adeguamento ISTAT dell’importo dovuto, consentaneo, invero, soltanto al canone quale corrispettivo della locazione in essere”.

Posto dunque che alla luce della esposta interpretazione, l’unica costituzionalmente orientata in grado di escludere l’illegittimità della norma per contrasto con il precedente giudicato costituzionale, questa deve intendersi diretta a regolare (solo) l’indennità di occupazione dovuta dal detentore di immobile in base a contratto di locazione nullo, ne deriva che la stessa è infondatamente invocata dal ricorrente nel caso di specie nel quale non si verte in ipotesi di nullità del contratto, bensì di risoluzione dello stesso per inadempimento in relazione ad un importo dei canoni che – in base alle richiamate pronunce di incostituzionalità, i cui effetti sono da ritenersi non toccati, per le ragioni dette, dalla norma sopravvenuta – deve essere determinato, come correttamente ritenuto dal giudice a quo, secondo l’importo convenzionalmente pattuito.

6. E’ altresì infondato il secondo motivo di ricorso.

A norma del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 5, comma 1, primo periodo (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi della L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 13, comma 6), “nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa – salvo quanto diversamente disposto dal presente comma – è determinato a norma del codice di procedura civile”.

Non essendo dalla norma medesima prevista alcun diverso criterio di calcolo, ai detti fini, del valore della causa di risoluzione per inadempimento, per esso occorre dunque far riferimento a quello determinato, ai fini della competenza per valore, in base alle norme del codice di rito.

Secondo principio incontrastato nella giurisprudenza di questa Corte, in tema di determinazione del valore della causa ai sensi dell’art. 12 c.p.c., nel testo vigente dal 30 aprile 1995, a seguito della riforma recata dalla L. n. 353 del 1990, in ipotesi di domanda di risoluzione di un rapporto di locazione per morosità, il valore è rappresentato dall’ammontare dei canoni del residuo periodo della locazione che la domanda dell’attore mira a far cessare anticipatamente (Cass. 23/01/2008, n. 1467, Rv. 601182).

La liquidazione operata dal giudice a quo deve pertanto ritenersi coerente con il valore della causa in tal modo determinato, avuto riguardo alla predetta entità del canone convenuto e alla residua durata del rapporto (avendo lo stesso scadenza, secondo quanto indicato in sentenza, al 28/2/2014).

Priva di pregio deve per contro ritenersi, alla luce dell’esposto quadro di riferimento, la tesi posta a fondamento del ricorso secondo cui invece il valore della causa andrebbe determinato in relazione all’ammontare dei soli canoni maturati e non pagati fino alla domanda di risoluzione del contratto.

7. E’ infondato anche il terzo motivo.

L’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo applicabile ratione temporis come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11 (anteriore alla ulteriore modifica introdotta dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 13, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162), così dispone: “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.

Si trae dunque dal chiaro testo della disposizione che uno specifico obbligo di motivazione è dettato solo nel caso in cui il giudice ritenga di esercitare, ricorrendone le condizioni ivi previste, il potere discrezionale di compensare, parzialmente o per intero, le spese; non invece nel caso contrario, rispondente alla regola generale dettata dall’art. 91 c.p.c., che prevede la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte.

In tal senso si è del resto espressa costantemente la giurisprudenza di questa Corte – anche nella vigenza del precedente testo della norma, che in termini più elastici consentiva la compensazione anche in presenza di “giusti motivi” – affermando il principio per cui in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass. Sez. U, 15/07/2005, n. 14989, Rv. 582306).

8. Il ricorso va in conclusione rigettato, rimanendo assorbito l’esame del ricorso incidentale condizionato.

Alla soccombenza segue la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2018

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