Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4920 del 27/02/2017

Cassazione civile, sez. VI, 27/02/2017, (ud. 11/10/2016, dep.27/02/2017),  n. 4920

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1 791 7-201 4 proposto da:

R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VICOLO ORBITELLI

31, presso lo studio dell’avvocato MICHELE CLEMENTE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE SASSI giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

Contro

L.S., quale esercente la potestà genitoriale sulla figlia

minore L.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ATTILIO REGOLO 19, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LIPERI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO RALLO, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

D.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 157/2014 della CORTE D’APPELLO DI MILANO del

17/09/2013, depositata il 16/01 /2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO

SCARANO;

udito l’Avvocato Roberto Rallo difensore del controricorrente che si

riporta agli scritti e chiede la distrazione delle spese.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

“Il sig. R.L. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 16/1/2014 della Corte d’Appello di Milano, di rigetto del gravame interposto in relazione alla pronunzia Trib. Como 25/9/2009 di accoglimento della domanda nei suoi confronti proposta dai sigg. L.S. e D.G. – quali genitori esercenti la potestà sulla figlia minore L.C. – di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di “atti sessuali perpetrati” dal medesimo a danno di quest’ultima, oggetto di sentenza di patteggiamento ad anni 1 e mesi 6 di reclusione per il reato p.p. all’art. 609 quater c.p., commi 1 e 4.

Resiste con controricorso il L., nella qualità.

Il ricorso si appalesa inammissibile.

Esso risulta formulato in violazione del requisito richiesto ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che il ricorrente fa richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

Deve ulteriormente sottolinearsi che il vizio di motivazione risulta inammissibilmente dedotto al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), non conferendo esso al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio.

Ancora, che l’impugnata sentenza appare aver fatto corretta applicazione del principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione; sicchè, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, presupponendo pur sempre una ammissione di colpevolezza, la sentenza di applicazione di pena patteggiata esonera la controparte dall’onere della prova (v. Cass., Sez. Un., 31/7/2006, n. 17289); nonchè del principio in base al quale ai fini del proprio convincimento il giudice civile può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria, e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale, anche qualora sia mancato il vaglio critico del dibattimento con definizione ai sensi dell’art. 444 c.p.p., potendo la parte invero se del caso contestare nell’ambito del giudizio civile i fatti così acquisiti in sede penale (v., da ultimo, Cass., 30/1/2013, n. 3168)”;

atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite;

considerato che il ricorrente ha presentato memoria;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione, non infirmate dalle doglianze proposte dal ricorrente nella memoria, dovendo ribadirsi che non può in questa sede riproporsi la valutazione di elementi di fatto già considerati dai giudici del merito al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi, nè una rivalutazione delle emergenze probatorie;

ritenuto che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

considerato le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore del difensore distrattario del controricorrente L., seguono la soccombenza, mentre non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altra intimata, non avendo la medesima svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore del difensore distrattario del controricorrente L..

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2017

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