Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4920 del 25/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/02/2020, (ud. 11/07/2019, dep. 25/02/2020), n.4920

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28710-2018 R.G. proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OVIDIO 20,

presso lo studio dell’avvocato MARCELLO ALOISI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LORENZO COLEINE;

– ricorrente –

contro

ARES FINANCE SRL e per essa la mandataria S.G.C. SOCIETA’ GESTIONE

CREDITI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAZZARO SPALLANZANI 22/A,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO NUZZO, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati CARLO ALBERTO GIOVANARDI, FILIPPO

CANTALAMESSA;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 16834/2018 del

TRIBUNALE di ROMA, depositata il 5/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO ALBERTO, che chiede che

questa Suprema Corte voglia rigettare il proposto regolamento di

competenza, dichiarando la competenza del Tribunale di Milano.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.A. convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, Ares Finance S.r.l. e SGC S.r.l. Società Gestione Crediti (in seguito indicata, per brevità, SGC) al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “a) Accertare e dichiarare la nullità dei contratti di cessione del credito indicati in epigrafe e per l’effetto emettere le conseguenti statuizioni in ordine alle restituzioni con compensazione delle relative partite debitorie e creditorie; b) accertare e dichiarare l’intervenuta risoluzione del contratto con le conseguenti statuizioni in ordine alla restituzione di quanto corrisposto al sig. M. effettuate le dovute compensazioni con quanto incassato; c) il tutto oltre al risarcimento del danno per come sarà valutato in corso di causa e/o valutato in via equitativa”.

L’attore, a fondamento della domanda, espose: 1) di aver stipulato con SGC S.r.l., quale mandataria di Ares Finance S.r.l. – pur non avendo alcuna competenza rispetto alle operazioni di cartolarizzazione, cessione e recupero crediti ma essendo stato convinto dalla controparte sulla base di una convincente illustrazione della redditività dell’operazione – quattro contratti di cessione di crediti derivanti da mutui fondiari, le cui sofferenze avevano originato altrettante procedure esecutive immobiliari pendenti dinanzi ai Tribunali di Roma, Civitavecchia e Latina; 2) che il rapporto contrattuale in parola era intercorso tra un professionista e un consumatore e, quindi, dovevano applicarsi le garanzie previste dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, con conseguente inefficacia di tutte la clausole vessatorie previste nei citati contratti, fra le quali rientrava quella derogatoria della competenza territoriale; 3) che oltretutto i contratti in questione erano stati predisposti unilateralmente da SGC, non avendo l’istante potuto in alcun modo negoziarne il contenuto; 4) che, nel corso del rapporto, era tuttavia emerso che la quantificazione del crediti ceduti, effettuata al momento delle cessioni, non corrispondeva alla consistenza effettiva degli stessi, tanto che, in sede di piani di riparto delle procedure esecutive, i crediti accertati erano risultati di entità inferiore rispetto al prezzo di cessione; 5) che se fosse stato adeguatamente informato di tale squilibrio economico non avrebbe stipulato i citati contratti.

Si costituì tempestivamente Ares Finance S.r.l., e per essa la mandataria e procuratrice speciale SGC S.r.l., eccependo, in via preliminare, l’incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore del Tribunale di Milano, in forza della clausola di deroga convenzionale alla competenza per territorio contenuta nei contratti stipulati fra le parti, l’inapplicabilità all’attore della qualifica di consumatore nonchè il difetto di legittimazione passiva di SGC, per aver preso parte agli atti di cessione unicamente quale mandataria e procuratrice di Ares; nel merito, chiese il rigetto delle domande attoree, sul presupposto della loro infondatezza.

Con la memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1, il M. modificò le proprie conclusioni, chiedendo di “annullare i contratti di cessione del credito indicati in epigrafe per l’effetto emettere le conseguenti statuizioni in ordine alle restituzioni con compensazione delle relative partite debitorie e creditorie; in via subordinata, accertare dichiarare la sussistenza della ipotesi di cui all’art. 1440 c.c. e, conseguentemente, condannare le convenute, in solido o ciascuna per quanto di ragione, in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore, al risarcimento del danno pari alla differenza tra quanto corrisposto a titolo di prezzo e quanto comunemente applicato per operazioni del genere di quelle in oggetto, e/o per come sarà provato in corso di causa ovvero ritenuto di giustizia”.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 16834/2018, pubblicata il 5 settembre 2018, dichiarò l’incompetenza territoriale del giudice adito, essendo competente il Tribunale di Milano; fissò il termine di tre mesi per la riassunzione della causa di fronte al giudice competente e compensò tra le parti le spese di giudizio.

Avverso tale sentenza M.A. ha proposto ricorso per regolamento di competenza basato su due motivi.

Ares Finance S.r.l., e per la stessa la mandataria S.G.C. S.r.l., ha depositato note difensive ex art. 47 c.p.c., u.c.. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, artt. 3, 33 e 66-bis (c.d. Codice del Consumo) e di ogni altra norma e principio regolante la materia dei diritti del consumatore nonchè omesso esame circa un fatto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 5) per avere il Tribunale di Roma, erroneamente escluso, in ragione della tipologia dei contratti stipulati e dell’importo degli stessi nonchè della circostanza che il M. avesse “già svolto operazioni di tal genere”, che il ricorrente rivestisse la qualifica di consumatore con le relative garanzie di legge in tema di competenza territoriale inderogabile stabilite dal codice del consumo.

2. Con il secondo motivo il M. deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1341 c.c. e dell’art. 20 c.p.c. per avere il Tribunale escluso che “i rapporti dedotti in giudizio ricadessero nell’ambito della disciplina di cui all’art. 1341 c.c…. con conseguente validità della clausola sulla competenza di cui all’art. 15 dei citati contratti”.

Sostiene il ricorrente che “la ratio dell’art. 1341 c.c., è proprio quella di tutelare il c.d. contraente debole”, richiama la figura dell'”imprenditore debole, ossia di colui che pur svolgendo attività imprenditoriale si trovi in una situazione di sottomissione rispetto alla parte contrattuale forte” ed il concetto di “dipendenza economica” di cui alla L. 18 giugno 1998, n. 192.

Ad avviso del M., “lo squilibrio sinallagmatico” sarebbe stato così evidente da trovare conferma anche nelle dichiarazioni contenute nella comparsa di risposta della controparte, in cui si dava atto della circostanza che Ares Finance, mandante di SGC, si era resa cessionaria di un portafoglio crediti in sofferenza nell’ambito di una procedura di cartolarizzazione e tra tali crediti figuravano anche quelli poi ceduti al M., sicchè, in tale contesto, non sarebbe stato ipotizzabile che SGC non avesse predisposto “articolati contrattuali identici per tutte le singole operazioni di cessione dei crediti cartolarizzati”.

Inoltre, ad avviso del ricorrente, “il dato della sussistenza delle condizioni per l’applicabilità della normativa di cui all’art. 1341 c.c. era in realtà anche in re ipsa e risiedeva proprio nel fatto che erano stati stipulati quattro contratti diversi, potendo invece far(si) ricorso ad un unico articolato contrattuale”, “il Tribunale avrebbe dovuto e potuto rinvenire la prova dell’esistenza di una fattispecie sussumibile nell’ambito di applicazione dell’art. 1341 c.c…. proprio nell’esistenza di diversi contratti che andavano a regolamentare una operazione sostanzialmente unitaria ovvero diverse operazioni con le medesime condizioni generali, appunto di contratto”. Tale questione sarebbe stata totalmente pretermessa dal Tribunale, configurandosi così un vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 350 c.p.c., comma 1, n. 5.

Peraltro, secondo il M., pur nel caso di predisposizione del contratto da parte sua, ben avrebbe potuto comunque egli invocare la natura derogatoria della clausola derogatoria della competenza ed esigere il requisito della doppia sottoscrizione, in applicazione dell’art. 1341 c.c..

3. I motivi ben possono essere trattati unitariamente e vanno disattesi nei termini appresso precisati.

Come pure sostenuto dal P.G., deve ritenersi che il M. abbia stipulato i contratti quale consumatore, e non, come affermato dal Tribunale, “per uno scopo quantomeno connesso all’esercizio di un’attività imprenditoriale o professionale”, attività, peraltro, neppure meglio precisata da quel Giudice, e neppure potendo tale attività desumersi – come evidenziato dal P.G. – dalla qualifica di amministratore unico di una S.r.l., risultante da un documento prodotto dall’attuale resistente, evidenziandosi che i contratti in questione sono stati stipulati in proprio e non nell’anzidetta qualità e che, in ogni caso, non risulta che essi siano stati stipulati nell’esercizio di una attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata ovvero per scopi comunque connessi a tali attività (Cass., ord., 26/03/2019, n. 8419; Cass., ord., 12/03/2014, n. 5705; Cass., ord., 4/11/2013, n. 24731).

Da quanto precede consegue l’applicabilità della normativa di cui al Codice del consumo e, in particolare, dell’art. 33, comma 2, lett. u), il quale presume essere vessatoria la clausola che stabilisce come sede del foro competente sulla controversia una località diversa da quella di residenza del consumatore, con conseguente nullità, prevista dall’art. 36 C.d.C., comma 1.

Trattasi di presunzione che, come previsto espressamente dall’art. 33, comma 1, già sopra richiamato può essere vinta da prova contraria nonchè, specificamente, dall’art. 34 stesso codice, comma 4, a norma del quale non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale.

Nel caso all’esame, come pure ritenuto dal Tribunale (sia pure ai fini dell’esclusione dell’applicabilità, nella specie, dell’art. 1341 c.c., comma 2, ma tale valutazione può ben essere confermata, con autonoma valutazione, da questa Corte, che, quando decide sulla competenza, è giudice anche del fatto, nel senso che può conoscere e sindacare tutte ie risultanze fattuali – influenti sulla competenza – rilevabili ex actis, Cass., ord., n. 16/11/2010, 23110; Cass. 28/03/20, n. 7586), risulta essere stata fornita la prova di trattativa individuale tra le parti e tanto vale, pertanto, anche in relazione alla clausola di deroga in favore del foro di Milano. In particolare, il teste di parte attorea, M.G., che aveva accompagnato l’attuale resistente per la stipula dei contratti in questione e che ha dichiarato di aver svolto, già prima dei fatti di cui si discute in causa, attività di consulenza di acquisto e gestione dei crediti per conto dell’attuale ricorrente, ha affermato che il M. gli aveva riferito di voler comprare dei crediti e che aveva già in corso una trattativa con SGC. Va altresì evidenziato che la stessa presenza del M. alla sottoscrizione dei contratti di cui si discute in causa, pur non essendo stato officiato di un incarico professionale preciso in quella circostanza, depone nel senso dell’esistenza di trattative tra le parti, il che trova conferma anche nel tenore letterale dei contratti de quibus (“facendo seguito agli accordi intercorsi, vi confermo la mia proposta”).

Inoltre, i contratti in questione non risulta siano stati conclusi mediante sottoscrizione di moduli o formulari, e ciò sulla base di quanto evidenziato dal Tribunale, sulla scorta delle testimonianze assunte e agli elementi probatori sopra riportati, che non sono inficiati nè dalla dichiarazione del teste circa la predisposizione del contratto da parte della mandataria della cedente SGC, in quanto resa solo in termini dubitativi, nè dalla circostanza che i contratti fossero stati redatti su carta intestata SGC, tenuto conto del riportato richiamo espresso a trattative in essi contenuto.

Pertanto, non sussiste la necessità della prova di specifica trattativa del consumatore di cui all’art. 34 C.d.C., comma 5, e neppure è applicabile l’art. 1341 c.c., comma 2.

A quanto precede va aggiunto che il fatto di cui si lamenta l’omesso esame non risulta di per sè decisivo e che il richiamo alla L. n. 192 del 1988 non risulta pertinente.

4. Alla luce delle argomentazioni che precedono, va dichiarata la competenza del Tribunale di Milano, dinanzi al quale la causa deve essere riassunta nei termini di cui all’art. 50 c.p.c..

5. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Milano; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente, delle spese del presente procedimento, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA