Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 492 del 11/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 11/01/2017, (ud. 03/11/2016, dep.11/01/2017),  n. 492

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28893-2014 proposto da:

AVV. C.A., elettivamente domiciliato presso il suo in ROMA

VIA CAVOUR 96, rappresentato e difeso da sè stesso;

– ricorrente –

contro

CE.AN., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA

ADA 57, presso lo studio dell’avvocato PAOLO GAMBERALE, che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2521/2014 della CORTE d’appello di ROMA,

emessa il 25/03/2014 e depositata il 14/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA

BARRECA;

udito l’Avvocato Paolo Gamberale, per il controricorrente, che si

riporta al controricorso.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

1. “Con la sentenza n. 2521/14, pubblicata il 14 aprile 2014, la Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’appello proposto dall’avv. C. contro la sentenza di primo grado con la quale era stata respinta l’opposizione a decreto ingiuntivo avanzata dall’avv. C. nei confronti del Condominio di via (OMISSIS), per il pagamento di oneri condominiali.

2. Con sentenza n. 1442/2014, pubblicata il 4 marzo 2014, la Corte di Appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’avv. C., per violazione dell’art. 342 c.p.c.

Il ricorso per Cassazione è svolto con quattro motivi. Ce.An. si difende con controricorso.

3. Il ricorso presenta diversi profili di inammissibilità.

Il ricorso e tutti i motivi (rubricati, rispettivamente, “violazione e falsa applicazione dell’art. 1130 c.c.. Azione intrapresa senza espressa disposizione condominiale”, “violazione dell’art. 1131 c.c., per omessa informazione all’assemblea dei condomini delle azioni giudiziarie intraprese”, “violazione dell’art. 2934 c.c. per omessa comunicazione tempestiva al proprietario avv. C. dell’omesso pagamento del canone condominiale da parte degli inquilini”, “violazione delle eccezioni sollevate con l’appello”) mancano di completezza e coerenza nell’illustrazione, risultando violato il disposto dell’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 4, nonchè del n. 2 cit. articolo dal momento che non chiaro se tutti od alcuni soltanto dei motivi si riferiscano all’una ovvero all’altra delle due distinte sentenze impugnate con unico ricorso.

3.1.- In particolare, il ricorso non contiene “l’esposizione sommaria dei fatti di causa”, che restano incomprensibili mediante la sola lettura del ricorso.

In merito, la giurisprudenza recente di questa Corte si è così espressa: “Il ricorso per cassazione in cui manchi completamente l’esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato è inammissibile; tale mancanza non può essere superata attraverso l’esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l’esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, nè attraverso l’esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione” (Cass. n. 11308/2014).

3.2.- Inoltre, il ricorso, è inammissibile per mancanza de “i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano”. Comunque, le ragioni di doglianza dallo stesso evincibili sono del tutto prive di specificità e totalmente disancorate dalla ratio decidendi delle due sentenza di secondo grado (una delle quali, come detto, ha basato la decisione sulla violazione dell’art. 342 c.p.c., norma nemmeno menzionata dal ricorrente).

In proposito, è sufficiente ribadire che: “Il ricorso per cassazione che contenga mere enunciazioni di violazioni di legge o di vizi di motivazione, senza consentire, nemmeno attraverso una sua lettura globale, di individuare il collegamento di tali enunciazioni con la sentenza impugnata e le argomentazioni che la sostengono, nè quindi di cogliere le ragioni per le quali se ne chieda l’annullamento, non soddisfa i requisiti di contenuto fissati dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile” (Cass. n. 187/2014).

Ciò posto, si propone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso..”.

La relazione è stata notificata come per legge.

Parte resistente ha depositato ai sensi dell’art. 372 c.p.c. il fascicolo di parte relativo al procedimento di inibitoria in appello ex art. 373 c.p.c. (provvedendo alla relativa notificazione nei confronti del ricorrente) ed ha partecipato, col proprio procuratore speciale, alla camera di consiglio.

Non sono state depositate memorie ed il ricorrente non è comparso in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto della relazione.

Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Si liquidano altresì le spese del procedimento svoltosi dinanzi alla Corte d’appello ai sensi dell’art. 373 c.p.c., a carico del C., ivi soccombente, ed a favore del Ce., che ne ha avanzato richiesta, previa regolare instaurazione del contraddittorio ex art. 372 c.p.c. (cfr. Cass. n. 19544/15, nel senso che “Spetta alla Corte di cassazione adita in sede di ricorso contro la sentenza di appello del giudice di merito pronunciarsi, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., con la sentenza di rigetto, sul diritto al rimborso delle spese processuali affrontate dalla palle vittoriosa per resistere all’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata, proposta in virtù dell’art. 373 c.p.c., i cui atti relativi al conseguente procedimento incidentale sono producibili ai sensi dell’art. 372 c.p.c., non potendo essere allegati anteriormente alla proposizione del ricorso, che costituisce il presupposto logico-temporale del suddetto procedimento”).

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore del resistente, nell’importo complessivo di 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. Condanna altresì il ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese del procedimento di inibitoria ex art. 373 c.p.c., che liquida nell’importo complessivo di Euro 1.100,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 3 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017

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