Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4919 del 27/02/2017


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Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, (ud. 11/01/2017, dep.27/02/2017),  n. 4919

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13770-2012 proposto da:

F.G.A. FEZIA GRANDI ALBERGHI ((OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI MONTI PARIOLI 48, presso l’avvocato RENATO MARINI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ULISSE COREA, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POSTUMIA 3,

presso l’avvocato MONICA SCONGIAFORNO, rappresentato e difeso

dall’avvocato VINCENZO FARNARARO, giusta procura a margine del

controricorso;

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., in persona del Curatore dott.

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 131,

presso l’avvocato IGNAZIO SERRA, rappresentato e difeso

dall’avvocato ROMANO PILLI, giusta procura in calce al

controricorso;

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L. MANCINELLI 65, presso l’avvocato ENRICO MOSCATI, che la

rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

contro

MONTECATINI GESTUR S.R.L.;

– intimata –

sul ricorso 14630-2012 proposto da:

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L. MANCINELLI 65, presso l’avvocato ENRICO MOSCATI, che la

rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POSTUMIA 3,

presso l’avvocato MONICA SCONGIAFORNO, rappresentato e difeso

dall’avvocato VINCENZO FARNARARO, giusta procura a margine del

controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

contro

F.G.A. FEZIA GRANDI ALBERGHI S.P.A., FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A.,

MONTECATINI GESTUR S.R.L.;

– intimati –

Nonchè da:

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., in persona del Curatore dott.

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 131,

presso l’avvocato IGNAZIO SERRA, rappresentato e difeso

dall’avvocato ROMANO PILLI, giusta procura in calce al controricorso

e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., F.G.A. FEZIA GRANDI ALBERGHI

S.P.A., M.G., MONTECATINI GESTUR S.R.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1712/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 31/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/01/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

uditi, per la ricorrente principale F.G.A., gli Avvocati RENATO

MARINI e ULISSE COREA che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso

principale n. 13770/12;

udito, per la controricorrente B.N.L. (e controricorrente e

ricorrente incidentale nel n. 14630/12), l’Avvocato ENRICO MOSCATI

che ha chiesto l’accoglimento dell’incidentale;

udito, per il controricorrente FALLIMENTO (OMISSIS), l’Avvocato

ROMANO ZILLI che ha chiesto il rigetto del ricorso principale ed

inammissibilità del ricorso B.N.L.;

udito, per il controricorrente M. G., l’Avvocato VINCENZO

FARNARARO (deposita n. 1 avviso di ricevimento) che ha chiesto il

rigetto del ricorso principale, inammissibilità del ricorso

incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi F.G.A. e

B.N.L., per l’assorbimento del ricorso incidentale del Fallimento.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il tribunale di Firenze, con sentenza in data 8-3-1995, dichiarò il fallimento di (OMISSIS) s.r.l.

Il 22-1-1996 la curatela, previamente autorizzata dal giudice delegato, vendette a FGA – Fezia Grandi Alberghi s.p.a., a trattativa privata, l’azienda alberghiera di proprietà della fallita, compreso l’immobile, al complessivo prezzo di Lire 33.000.000.000.

Avverso il provvedimento di autorizzazione propose reclamo la Bnl creditrice ipotecaria, e il tribunale di Firenze, con decreto L. Fall., ex art. 26 rigettò il reclamo.

Il decreto fu cassato da questa Corte, con rinvio, giusta sentenza n. 4187-98, giacchè non erano state seguite le forme previste dalla L. Fall., art. 108 per le vendite immobiliari. Ma in data 15-7-1998 il tribunale di Firenze autorizzò una transazione tra la curatela e la Bnl, e tale transazione venne stipulata con attribuzione al creditore ipotecario opponente, in sede di riparto, della somma di Lire 32.000.000.000 a fronte della rinunzia a ogni ulteriore pretesa. Sicchè il processo sopra indicato non fu riassunto.

2. Insorse allora M.G., socio e amministratore della fallita, il quale convenne in giudizio la Bnl, la FGA e la curatela fallimentare chiedendo dichiararsi la nullità della transazione e la nullità della vendita del 22-1-1996, con ogni conseguenza sulle restituzioni. Egli premise di avere interesse alle domande essendo stato ammesso al passivo del fallimento, in privilegio, per la somma di Euro 174.620,89; sicchè era appunto suo interesse che il bene immobile fosse alienato all’effettivo valore commerciale.

Nella contumacia del fallimento e nella resistenza dei restanti convenuti, il tribunale di Firenze, previa separazione delle domande riconvenzionali afferenti la validità della transazione, accolse la domanda principale relativa alla dichiarazione di nullità della vendita, per violazione della L. Fall., art. 108. Non ravvisò invece l’interesse di M. alla previa declaratoria di nullità della transazione intervenuta tra la curatela e la Bnl.

La decisione, impugnata dalla FGA e dalla Bnl, veniva confermata dalla corte d’appello di Firenze e avverso la relativa sentenza, depositata il 31-12-2011, le due società hanno proposto separati ricorsi per cassazione, rispettivamente affidandosi a cinque e a tre motivi.

La curatela si è costituita con controricorsi e, in relazione al ricorso di Bnl, ha proposto un motivo di ricorso incidentale.

Tutte le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I ricorsi, essendo relativi alla medesima sentenza, vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

2. Il ricorso principale, proposto da FGA, consta di cinque motivi.

Col primo, deducendo violazione degli artt. 393 c.p.c., art. 2909 c.c. e L. Fall., art. 6, la ricorrente innanzi tutto assume che il processo che, dopo la sentenza di questa Corte n. 4187-98, non era stato riassunto, aveva avuto a oggetto, e in conseguenza della mancata riassunzione aveva travolto, il solo reclamo di Bnl contro il provvedimento di autorizzazione alla vendita. Quel processo, cioè, non aveva riguardato l’atto della liquidazione fallimentare (la vendita). Poichè l’impugnante non aveva più coltivato l’azione di impugnativa, ma aveva, anzi, stipulato la transazione previdente giustappunto la permanente efficacia dell’atto che avesse autorizzato la vendita, se ne sarebbe dovuto dedurre che il decreto di autorizzazione non era stato in effetti travolto. Nè un’efficacia vincolante poteva riconoscersi alla richiamata sentenza di questa Corte, per trarne la conseguenza dell’invalidità in sè del provvedimento ai sensi della L. Fall., art. 108.

Col secondo motivo, la ricorrente in stretta connessione deduce la violazione della L. Fall., art. 26 e la falsa applicazione dell’art. 1421 c.c., eccependo l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto M. legittimato a proporre la domanda di nullità dell’atto di vendita dell’azienda alberghiera nonostante la mancata proposizione dei necessari rimedi endofallimentari.

Col terzo mezzo, si denunzia la violazione dell’art. 1421 c.c. e dell’art. 100 c.p.c., oltre che l’insufficiente motivazione della sentenza, giacchè la domanda di M. avrebbe dovuto essere comunque rigettata per carenza di interesse, non avendo egli illustrato le ragioni tese a far ritenere concretamente più vantaggiosa la vendita con incanto, in luogo di quella svoltasi a trattativa privata. A tal riguardo la ricorrente sostiene che la vendita a trattativa privata aveva del resto comportato l’ottenimento di un prezzo di 33 miliardi di Lire, prossimo a quello dell’ultimo incanto (Lire 38,5 miliardi).

Col quarto motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 105, 106 e 108 e art. 156 c.p.c. e seg., nonchè la contraddittorietà della motivazione dell’impugnata sentenza, non essendosi considerato che la vendita di un’azienda comprendente immobili può avvenire anche senza incanto, in considerazione della natura dell’azienda. In tal senso la ricorrente sollecita altresì un ripensamento dell’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, anche in considerazione dell’evoluzione della normativa fallimentare in senso opposto alle esigenze rigoristiche privilegiate da quell’orientamento.

Infine col quinto motivo viene dedotta la violazione dell’art. 2929 c.c. sotto il distinto profilo per cui, ove anche si reputasse la nullità della vendita per violazione della L. Fall., art. 108, il vizio non sarebbe stato mai opponibile all’acquirente in forza del principio desumibile dalla norma codicistica.

3. A sua volta la Bnl, a mezzo di ricorso incidentale, denunzia nell’ordine:

(1) la violazione dell’art. 112 c.p.c. sub specie di omessa pronuncia sulla domanda di accertamento della validità della transazione stipulata tra essa ricorrente e la curatela del fallimento;

(2) il vizio di motivazione della sentenza, con riferimento alla questione della separazione della suddetta domanda dal giudizio di primo grado e dal conseguente giudizio di appello;

(3) la violazione o falsa applicazione dell’art. 103 c.p.c., comma 2, artt. 176 e 177 c.p.c. con riferimento alla ritenuta anzidetta separazione, giacchè il giudice d’appello avrebbe dovuto ritenere revocata l’ordinanza del tribunale in considerazione dell’intervenuta pronuncia di rigetto della speculare domanda, proposta da M., di nullità della transazione.

4. Infine, sempre a mezzo di ricorso incidentale, la curatela del fallimento denunzia la violazione degli artt. 112, 292, 161 e 342 c.p.c. e l’omessa motivazione su fatto decisivo, in ordine all’affermazione di esistenza di una domanda di Bnl volta all’accertamento della validità della transazione, eccependo che una tale domanda non era stata proposta in primo grado e, comunque, non era stata notificata al fallimento che era rimasto contumace.

5. In relazione al ricorso principale, vanno esaminati congiuntamente il primo, il secondo e il quarto motivo, che si palesano accomunati dalla questione del destino della vendita dell’immobile a trattativa privata.

I motivi non sono fondati.

5.1. La fattispecie in esame è soggetta al vecchio testo L. Fall., art. 108, al quale d’ora in poi verrà fatto riferimento.

Si impone di premettere che alle vendite fallimentari di immobili si estendono, nella graduazione delle fonti che regolano la materia, le norme generali di cui all’art. 576 c.p.c. e seg., le quali però restano integrate dalla disciplina di settore che, nella L. Fall., art. 108, comma 2, prevede che le vendite siano disposte dal giudice delegato con ordinanza (in tal senso dovendosi correggere i ripetuti richiami hinc et inde alla forma del decreto) “su istanza del curatore”. Sempre dall’art. 108, e questa volta dal comma 1, si desume che la vendita di immobili deve farsi con incanto ma il giudice delegato, “su proposta del curatore, sentito il comitato dei creditori e con l’assenso dei creditori ammessi al passivo, aventi un diritto di prelazione sugli immobili”, può ordinare la vendita senza incanto ove la ritenga più vantaggiosa. Non è prevista, nel rigore della norma, la possibilità di autorizzare una vendita a trattativa privata, sicchè, per costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, visto che l’art. 108 non consente altro che l’alienazione nelle forme della vendita forzata, con o senza incanto, conclusa col decreto di trasferimento del bene, quella vendita (a trattativa privata) è nulla per contrasto con norma imperativa. Ed è quindi altresì illegittimo il provvedimento del giudice delegato che eventualmente l’abbia autorizzata (v. Cass. n. 3624-04; n. 4584-99; n. 5751-93).

La ricorrente, nel quarto motivo, sollecita una revisione del citato orientamento, laddove il bene immobile sia compreso in seno a un’azienda.

Ma il rilievo non apporta decisive argomentazioni idonee a scalfire i principi appena esposti, sicchè il collegio intende confermare quei principi con conseguente rigetto del ripetuto quarto motivo di ricorso.

5.2. Più complesso è il problema posto nei motivi primo e secondo, che riflettono lo sviluppo processuale del caso concreto.

Anche questi motivi sono, ad avviso del collegio, infondati, e la ragione va associata al dirimente profilo dell’art. 393 c.p.c., anche se la motivazione dell’impugnata sentenza va almeno in parte corretta, ai sensi dell’art. 384 stesso codice, nel punto qualificante.

Giova premettere che la corte d’appello ha ritenuto che la vendita de qua fosse da considerarsi nulla in quanto atto inserito nel sub procedimento di liquidazione dell’attivo. In particolare la nullità, verificatasi nel momento dell’autorizzazione, doveva riflettersi sull’atto finale del medesimo sub procedimento (la vendita, appunto), senza rilevanza dell’art. 2929 c.c., in quanto la regola contenuta in detta norma (ben vero invocata dall’acquirente FGA), rendendo l’acquirente immune dagli effetti della nullità di atti esecutivi anteriori alla vendita, non trovava applicazione quando la nullità avesse riguardato proprio la vendita in sè (e v. Cass. n. 3970-04; n. 1382410; n. 27526-14), per quanto in derivazione da un vizio anteriore.

Sempre nello specifico, secondo la corte territoriale, la nullità della vendita era però scaturita da questo: che la sentenza n. 418798 di questa Corte Suprema aveva cassato il provvedimento del tribunale in data 10-4-1996 di rigetto del reclamo L. Fall., ex art. 26, avverso il provvedimento del giudice delegato che aveva autorizzato la vendita senza incanto. Sicchè nel sub procedimento di vendita si era verificato un vizio in ragione della non conformità alla legge del provvedimento di autorizzazione, che la sentenza di questa Corte aveva semplicemente accertato. Quella sentenza, stante il disposto ex art. 393 c.p.c., conservava sul punto la sua efficacia, nel senso che il provvedimento del tribunale di Firenze era rimasto comunque cassato, e con esso anche il precedente provvedimento del giudice delegato che aveva autorizzato la vendita. Per cui dalla riferita sequenza si sarebbe dovuti giungere alla conclusione che nel sub procedimento di vendita era “venuto a mancare il provvedimento (ordinanza) di autorizzazione alla vendita”.

5.3. La tesi della corte d’appello di Firenze è censurata innanzi tutto perchè si assume che la mancata riassunzione del processo, a seguito della cassazione con rinvio, era stata determinata dalla transazione e dalla rinuncia della banca. Per cui quella mancata riassunzione aveva inciso, non sul provvedimento di autorizzazione alla vendita, ma sul solo processo di reclamo L. Fall., ex art. 26.

In contrario deve osservarsi che è fermo, nella giurisprudenza della Corte, il principio secondo cui, ai sensi dell’art. 393 c.p.c., l’estinzione del giudizio di rinvio, a seguito di cassazione, travolge l’intero processo, ivi comprese le decisioni di merito annullate o riformate (v. Cass. n. 6188-14, nonchè, in motivazione, Cass. n. 10456-96). Tale principio risponde all’effetto di caducazione di tutte le attività espletate in sento al processo, salva la sola efficacia inter partes del principio di diritto affermato dalla Corte per quanto può rilevare in un (eventuale) nuovo processo instaurato con riproposizione della domanda originaria (cfr. ex aliis Cass. n. 1397414).

Ne consegue che, nel caso specifico, non può sostenersi che l’effetto di travolgimento avesse risparmiato l’autorizzazione alla vendita del giudice delegato, essendo codesta uno degli atti del processo (di esecuzione collettiva) infine deciso con la pronuncia di cassazione, e anzi proprio l’atto impugnato col reclamo e ivi confermato ai sensi della L. Fall., art. 26.

5.4. Il punto invece è che, non essendo dato di sottrarre la fattispecie alla regola generale fissata dall’art. 393 c.p.c., in forza della quale l’estinzione del giudizio di rinvio, a seguito di cassazione, travolge l’intero processo, ivi comprese le decisioni di merito annullate o riformate, non rileva che M. non avesse a sua volta gravato l’autorizzazione alla vendita col reclamo endofallimentare.

Ritiene il collegio che la sottolineatura di tale fatto (l’omessa proposizione di un reclamo), contenuta nel secondo motivo del ricorso di FGA, non abbia, nello specifico, una portata effettuale, dal momento che in esito alla citata regola dell’art. 393 c.p.c. quell’autorizzazione alla vendita – che avrebbe potuto (e, in generale, dovuto) formare oggetto di reclamo da parte di M. nel contesto dei rimedi endofallimentari da attivarsi nei termini perentori di legge – era da considerare, in sè e per sè, definitivamente rimossa. E quindi, essendo stata privata di rilevanza l’autorizzazione alla vendita in virtù della mancata riassunzione del processo di reclamo promosso da uno dei creditori, era ben possibile far valere l’invalidità della vendita da parte di chiunque avesse interesse, giacchè quella invalidità precludeva la liquidazione fallimentare secondo il tipo prescelto.

Per questo motivo la decisione della corte territoriale, integrata nel senso detto, devesi ritenere conforme a diritto, non rilevando che il giudizio al quale l’impugnata sentenza allude fosse stato intrapreso su reclamo della sola Bnl e che M. non avesse a sua volta reclamato il provvedimento assunto dal giudice delegato, e non fosse intervenuto (assumendo la qualità di parte) in quel giudizio.

6. Il terzo motivo del ricorso principale è manifestamente infondato.

L’impugnata sentenza, per quanto implicitamente, ha condiviso l’affermazione del tribunale secondo la quale M. era stato ammesso al passivo “in privilegio ipotecario” poichè, quale fideiussore, aveva in parte estinto il credito della stessa Bnl. Da tale affermazione, non oggetto di censure, la corte d’appello ha ricavato sia la legittimazione, sia l’interesse del predetto alla domanda di nullità dell’atto di vendita ritenuto lesivo delle sue aspettative creditorie.

La ricorrente reputa errato il riconoscimento dell’interesse ad agire, perchè la vendita era stata conclusa per il prezzo di lire 33 miliardi, prossimo a quello dell’ultimo incanto.

In contrario è sufficiente osservare che la stessa ricorrente ha evidenziato che il prezzo dell’ultimo incanto sopravanzava di oltre 5 miliardi quello ottenuto con la vendita a trattativa privata, cosicchè è pretestuoso eccepire una sorta di equivalenza pratica delle due modalità di vendita.

Soprattutto l’argomentazione manca di verosimiglianza rispetto a chi, come M., vantasse un credito di sole Lire 338 milioni (nell’equivalente dell’indicato valore di Euro 174.000,00).

E’ evidente difatti che quel valore trovava integrale capienza nella differenza di prezzo come indicata dalla stessa ricorrente.

7. Egualmente infondato è il quinto motivo di FGA, e questa volta nel presupposto, rispetto al quale ancora deve essere corretta la motivazione della corte territoriale.

Essendosi trattato di nullità di una vendita in sè e per sè considerata, in quanto non sorretta da autorizzazione veruna, giacchè, rispetto a essa, l’autorizzazione del giudice delegato era da considerare rimossa ai sensi dell’art. 393 c.p.c., non poteva venire in rilievo l’art. 2929 c.c..

Difatti l’ambito applicativo di tale norma è, in materia esecutiva, quello della nullità degli atti in sequenza procedimentale.

8. Rigettato, allora, il ricorso principale, osserva il collegio che assai più semplice è la situazione per quanto attiene ai ricorsi incidentali.

8.1. I motivi dedotti nel ricorso della Bnl, accomunati dal riferimento alla validità della transazione da essa stipulata con la curatela del fallimento, sono tutti infondati quando non inammissibili.

La corte d’appello difatti ha ritenuto che le domande al riguardo avanzate da Bnl non rientrassero nell’oggetto del processo, in ragione dell’ordinanza di separazione adottata dal tribunale. Si tratta di una conclusione correttamente argomentata nei riferimenti all’andamento del processo.

Sono inammissibili sia il primo motivo del ricorso di Bnl, teso a eccepire una omissione di pronuncia sulla domanda di accertamento della validità della ripetuta transazione, sia il secondo motivo, col quale genericamente si deduce un vizio della motivazione in ordine al provvedimento di separazione.

L’omissione di pronuncia non sussiste a fronte dell’affermata separazione delle domande.

Il vizio di motivazione non rileva quanto al dato processuale.

Il terzo motivo è invece infondato.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla banca, risulta evidente, in base alla sentenza, che il tribunale aveva disposto la separazione di tutte le domande da essa banca avanzate nei riguardi della curatela del fallimento. E quindi anche della domanda di accertamento della validità della transazione.

Il provvedimento di separazione non può considerarsi implicitamente revocato dalla pronuncia di rigetto della domanda di nullità della transazione proposta da M. per ottenere la nullità della vendita, giustappunto in quanto codesta domanda era limitata al rapporto interno tra l’attore e la curatela del fallimento, correlato all’interesse manifestato rispetto alla vendita in sè.

Nè la doglianza di Bnl appare minimamente sorretta dalle considerazioni attinenti al giudicato potenzialmente discendente dalla sentenza in questa sede impugnata.

Invero dalla statuizione sulla invalidità della vendita non deriva nè può derivare – un effetto di giudicato in merito alla diversa questione della validità o meno della transazione. Proprio la circostanza che vi sia stata la separazione impedisce di discorrere di giudicato preclusivo, essendo mancata, per la ragione detta, una pronuncia di merito volta a negare il bene della vita oggetto di quella domanda.

8.2. Il ricorso incidentale della curatela del fallimento, essendo posto a mera confutazione di quanto sostenuto da Bnl, resta assorbito.

9. In conclusione, i ricorsi principale di FGA e incidentale di Bnl vanno rigettati. Il ricorso incidentale della curatela va ritenuto assorbito. Le spese processuali, attesa la complessità delle questioni sottese al ricorso principale, meritano integrale compensazione.

PQM

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale di FGA e il ricorso incidentale della Bnl, assorbito l’incidentale della curatela del fallimento; compensa per intero le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2017

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