Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4919 del 25/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/02/2020, (ud. 27/06/2019, dep. 25/02/2020), n.4919

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9631-2018 proposto da:

M.A., M.P., M.R., nella

qualità di eredi di M.S. e D.B.O.,

quest’ultima a sua volta erede di M.S., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CASSIODORO 1/A, presso lo studio

dell’avvocato MARCO ANNECCHINO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

AXA ASSICURAZIONI SPA, in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OTRANTO 36, presso lo studio

dell’avvocato MARIO MASSANO, rappresentata e difesa dall’avvocato

SALVATORE VINCENTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 949/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 21/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel 2009, M.S. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Brindisi, l’AXA Assicurazioni S.p.a. e S.L., per sentirli condannare, in solido tra di loro, al risarcimento dei danni dallo stesso subiti in occasione del sinistro verificatosi in Oria, in data 29/10/2007, previo accertamento della esclusiva responsabilità della S. (proprietaria e conducente dell’autovettura Fiat Tipo tg (OMISSIS), assicurata con la società convenuta) nella causazione dell’evento.

L’attore dedusse che, nella circostanza ricordata, era sceso dal veicolo già indicato, fermatosi sulla sua destra, ed aveva iniziato l’attraversamento della strada, passando davanti a tale veicolo che, improvvisamente, aveva ripreso la marcia investendolo. Rappresentava di essere stato soccorso da numerosi passanti e di essersi recato il mattino seguente presso l’Ospedale di Brindisi e precisava che, con riferimento alla dinamica del sinistro, era stato compilato modello CAI a firma congiunta.

L’AXA Assicurazioni S.p.a. si costituì in giudizio e contestò la domanda sia in relazione all’an sia in relazione al quantum.

Con sentenza n. 1824/2014, il Tribunale di Brindisi, accolse la domanda e, per l’effetto, condannò le convenute, in solido, al pagamento, in favore dell’attore, della somma di Euro 14.895,37, oltre interessi, e delle spese del giudizio/ e pose definitivamente a carico delle convenute, in solido, le spese della consulenza tecnica d’ufficio.

La società assicuratrice propose appello avverso la sentenza di primo grado e nei confronti di S.L. e degli eredi del M., nel frattempo deceduto.

Si costituirono in quel grado solo gli eredi di M.S., D.B.O., M.A., M.R. e M.P., chiedendo il rigetto dell’impugnazione, mentre rimase contumace la S..

La Corte di appello di Lecce, ritenendo non provato che il sinistro in questione si fosse verificato e che le lesioni riportate fossero effettivamente riconducibili ad un incidente stradale, accolse il gravame e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, rigettò la domanda formulata da M.S.; conseguentemente ordinò agli eredi di questi, in solido tra loro, di restituire all’appellante la somma di Euro 21.668,06 versata in esecuzione della sentenza di primo grado, con gli ulteriori accessori maturati sino alla effettiva restituzione; condannò gli appellati eredi di M.S., in solido tra loro, al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito in favore di AXA Assicurazioni S.p.a. e pose definitivamente a carico degli stessi, in solido, le spese della CTU espletata in primo grado.

Avverso la sentenza della Corte di merito, M.A., M.R. e M.P., nella qualità di eredi di M.S. e di D.B.O., quest’ultima a sua volta erede di M.S., hanno proposto ricorso per cassazione basato su due motivi, cui ha resistito AXA Assicurazioni S.p.a. con controricorso.

L’intimata S.L. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, lamentando violazione dell’art. 143 C.d.a., degli artt. 2697 e 2727 c.c. i ricorrenti deducono che la Corte di appello, dopo aver eliminato dal novero delle prove utilizzabili la deposizione del teste M.A. (in quanto inattendibile, non avendo il teste assistito al sinistro ed avendo riferito quanto gli era stato riportato dal padre, M.R., figlio dell’attore, e dalla S., convivente more uxorio di M.R.) e la confessione giudiziale resa in sede di interrogatorio formale da S.L. (perchè inopponibile all’assicuratore della r.c.a.), ha, altresì, negato ogni efficacia probatoria al modulo di “constatazione amichevole di incidente – CAI”, sottoscritto sia dall’attore che dalla S..

In particolare, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui quella Corte ha affermato che, pur trattandosi di modulo sottoscritto da entrambe le parti e pur dovendosi presumere, ai sensi dell’art. 143 C.d.a., che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso, tuttavia l’efficacia probatoria privilegiata di tale modulo può riguardare unicamente “la dinamica” del sinistro non certo l’esistenza o l’efficacia della copertura assicurativa nè tantomeno l’esistenza del sinistro e, inoltre, la confessione contenuta nel modulo in parola non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente ma va liberamente apprezzata dal giudice.

Ad avviso dei ricorrenti, la Corte di merito avrebbe errato nell’affermare che nella materia della r.c.a. la confessione dell’assicurato non è opponibile all’assicuratore e che il modulo CAI può costituire prova della “dinamica, ma non dell’esistenza del sinistro”.

2.1. Il primo motivo è infondato.

Ed invero i ricorrenti forniscono una lettura della sentenza impugnata incentrata essenzialmente su quanto nella stessa affermato a p. 7, laddove la Corte di merito ha richiamato, aderendo allo stesso, l’orientamento espresso da questa Corte con la sentenza n. 15881 del 25/06/2012, e trascurano di tener conto, invece, di quanto dalla medesima Corte osservato a partire dalla fine di p. 4 e sino alla metà della pagina successiva nonchè dalla fine di p. 8 a p. 9.

Proprio nella parte della sentenza impugnata non presa in considerazione dai ricorrenti, la Corte di merito ha motivato la sua decisione ritenendo comunque superata la presunzione di cui all’art. 143 C.d.a., adducendo ragioni in tal senso. In sostanza, la Corte di merito ha fondato il suo giudizio non già sull’affermazione – pure contenuta nella sentenza impugnata – che il modulo in questione non provasse la verificazione del sinistro, ma desumendo il difetto di prova al riguardo a prescindere da tale modulo e sulla base, invece, delle ulteriori risultanze istruttorie specificamente esaminate prima e dopo delle dichiarazioni riportate nel modulo in parola.

Si osserva, inoltre, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, pure richiamata a p. 7 della sentenza impugnata, la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, in applicazione dell’art. 2733 c.c., comma 3, (Cass., sez. un., 5/05/2006, n. 10311; Cass. 13/02/2013, n. 3567).

Va, peraltro, evidenziato che la presunzione di cui all’art. 143 C.d.a., comma 2, che determina una presunzione, valida fino a prova contraria, del fatto che il sinistro si sia verificato con le modalità ivi indicate (v. Cass., ord., 5/05/2004, n. 8525; Cass. 25/06/2013, n. 15881, Cass., ord., 6/12/2017, n. 29146; Cass., ord., 5/02/2018, n. 2670), è prevista espressamente per il caso – diverso da quello in scrutinio, in cui si controverte di un investimento a pedone – di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione e nel quale il modulo di cui alla predetta norma sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.

2. Con il secondo motivo, formulato in via subordinata, si denuncia violazione dell’art. 2729 c.c., sostenendosi che la Corte di merito, “pur avendo a disposizione cinque elementi indiziari (deposizione (testimoniale), interrogatorio formale, modulo CAI, c.t.u. e referto di pronto soccorso)”, non ne avrebbe esaminati due e avrebbe scrutinato separatamente gli altri, senza valutarli complessivamente.

2.1. Il motivo è inammissibile, in quanto, la lamentata violazione della norma di cui all’art. 2729 c.c. non risulta prospettata secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. un., 24/01/2018, n. 1785, in particolare par. 4 della motivazione).

3. A quanto precede va aggiunto che entrambi i motivi tendono, in sostanza, ad una rivalutazione del merito, non consentita in questa sede.

4. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti dell’intimata, non avendo la stessa svolto attività difensiva in questa sede.

6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.600,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 27 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA