Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4919 del 02/03/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 4919 Anno 2018
Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA
Relatore: TATANGELO AUGUSTO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 2082 del ruolo generale dell’anno
2016, proposto
da
TOZZI Enrico (C.F.: TZZ NRC 57C24 H501L)
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso,
dall’avvocato Saverio Cosi (C.F.: CSO SVR 60L02 B842C)
-ricorrentenei confronti di
GIACOMETTI Maria Vittoria (C.F.: GCM MVT 37S57
H5010)
OLIVO Ines (C.F.: LVO NSI 59H51 H501D)
OLIVO Aldo (C.F.: LVO LDA 64C14 H501E)
rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso,
dall’avvocato Arnaldo Del Vecchio (C.F.: DLV RLD 71E09
D086X)
-controricorrentiper la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n.

22176/2015, pubblicata in data 3 novembre 2015;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio
del 28 novembre 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo.
Fatti di causa

Nel corso di un procedimento di esecuzione forzata promosso
da Enrico Tozzi nei confronti di Maria Vittoria Giacometti, nonché Ines ed Aldo Olivo, i debitori hanno proposto opposizione

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Data pubblicazione: 02/03/2018

all’esecuzione, contestando la loro legittimazione processuale
passiva in relazione al titolo esecutivo, formatosi nei confronti
del loro congiunto Gesualdo Olivo, ma del quale essi negano
di avere mai acquistato la qualità di eredi.
Sospesa l’esecuzione, il giudizio di merito è stato instaurato
dal creditore Tozzi, le cui ragioni sono state disattese dal Tribunale di Roma, il quale ha escluso che gli opponenti fossero

Avverso tale sentenza del tribunale propone ricorso straordinario il Tozzi, sulla base di tre motivi.
Resistono con controricorso la Giacometti e gli Olivo.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c..
Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art.
380-bis. 1 c.p.c..
Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma
semplificata.
Ragioni della decisione
1. È pregiudiziale la verifica di ammissibilità del ricorso straD,”,

/

fdinario per cassazione, proposto ai sensi dell’art. 111 Cost.,

avverso sentenza di primo grado del Tribunale di Roma.
Orbene, va premesso che, a fondamento dell’opposizione per
cui è causa, gli esecutati hanno posto la contestazione della
loro qualità di eredi del soggetto indicato come debitore nel titolo posto in esecuzione. Essi hanno quindi contestato
l’efficacia di detto titolo esecutivo nei loro confronti.
Si tratta senza alcun dubbio di una domanda da qualificarsi
come opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c.,
riguardando il diritto del creditore di procedere ad esecuzione
forzata nei confronti degli opponenti e non la mera regolarità
degli atti esecutivi.
Il ricorrente ha in effetti proposto il presente ricorso straordinario sul presupposto che la domanda sarebbe stata in realtà
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eredi di Gesualdo Olivo.

espressamente (ed erroneamente) qualificata dal giudice di
primo grado come opposizione agli atti esecutivi ai sensi
dell’art. 617 c.p.c (con conseguente applicabilità del cd. principio dell’apparenza ai fini della individuazione del mezzo di
impugnazione esperibile, per il quale l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere effettuata con riferimento esclusivo alla
“a

quo”, sia essa corretta o meno, e a prescindere dalla qualifi-

cazione che ne abbiano dato le parti; su tale principio, ex plurimis, cfr.: Cass., Sez. U, Sentenza n. 10073 del 09/05/2011,

Rv. 616877 – 01; Sez. U, Sentenza n. 4617 del 25/02/2011,
Rv. 616599 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 12872 del 22/06/2016,
Rv. 640421 – 01; Sez. L, Sentenza n. 21520 del 22/10/2015,
Rv. 637395 – 01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 3338 del
02/03/2012, Rv. 621960 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17791 del
30/08/2011, Rv. 619365 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 3712 del
15/02/2011, Rv. 616508 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 9923 del
26/04/2010, Rv. 612491 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 26919 del
21/12/2009, Rv. 610652 – 01; Sez. U, Sentenza n. 2434 del
01/02/2008, Rv. 601595 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 30201 del
23/12/2008, Rv. 606106 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 26294 del
14/12/2007, Rv. 601090 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11012 del
14/05/2007, Rv. 597778 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8103 del
02/04/2007, Rv. 597623 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4507 del
28/02/2006, Rv. 588209 – 01).
Contrariamente a quanto postulato dallo stesso ricorrente, però, nella decisione impugnata non può affatto rinvenirsi una
espressa qualificazione dell’opposizione proposta dai debitori
esecutati in termini di opposizione agli atti esecutivi, tale da
giustificare l’applicazione del richiamato principio
dell’apparenza (e d’altra parte in proposito risultano del tutto
inconferenti le argomentazioni svolte nella memoria depositaRic. n. 2082/2016 – Sez. 3 – Ad. 28 novembre 2017 – Ordinanza – Pagina 3 di 6

qualificazione dell’azione proposta effettuata dal giudice

ta ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. con riguardo all’esistenza
di un ulteriore motivo di opposizione, a dire del Tozzi da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi, in ordine al quale
peraltro la sentenza impugnata non risulta essersi affatto pronunciata).
Nella motivazione del provvedimento impugnato l’opposizione
non viene in alcun modo qualificata, mentre solo nell’epigrafe

te formulata come «opposizione all’esecuzione ex art. 617
c.p.c.».

Si tratta, come è evidente, di una espressione che non può intendersi come qualificazione della domanda in termini di opposizione agli atti esecutivi.
In realtà, facendo la formula utilizzata chiaro ed esplicito riferimento ad una “opposizione all’esecuzione”, potrebbe ben ritenersi frutto di un semplice errore materiale l’indicazione
numerica dell’articolo di riferimento del codice di rito come
“art. 617 c.p.c.” (disposizione che riguarda l’opposizione agli

atti esecutivi) in luogo che “art. 615 c.p.c.” (che disciplina appunto l’opposizione all’esecuzione).
In ogni caso, a tutto voler concedere, deve quanto meno escludersi che la suddetta indicazione, data la sua (almeno apparente) contraddittorietà, possa costituire una inequivoca
qualificazione della domanda proposta da parte del giudice di
primo grado, mentre certamente va esclusa la sussistenza di
una espressa qualificazione in termini di opposizione agli atti
esecutivi.
Risulta dunque in ogni caso inapplicabile il cd. principio
dell’apparenza al fine di poter considerare correttamente proposto il ricorso straordinario per cassazione in relazione ad
una (inesistente) qualificazione della domanda da parte del
giudice di primo grado come opposizione agli atti esecutivi.

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è contenuta l’indicazione dell’oggetto del giudizio, letteralmen-

Non

potendosi

fare

applicazione

del

cd.

principio

dell’apparenza, non può che prendersi atto della circostanza
che, trattandosi di opposizione da qualificare in termini di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., la sentenza di primo grado era impugnabile esclusivamente con
l’appello, e di conseguenza il presente ricorso straordinario
per cassazione risulta inammissibile, il che esime la Corte dal

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base
del principio della soccombenza, come in dispositivo.
La Corte non ritiene invece sussistere i presupposti per la
condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.c., in considerazione delle oggettive difficoltà sussistenti nella qualificazione
dell’opposizione esecutiva, in mancanza di una chiara indicazione in proposito da parte del giudice del merito.
Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente
al termine previsto dall’art. 1, co. 18, della legge n. 228 del
2012, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui
all’art. 13, co. 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto
dall’art. 1, co. 17, della citata legge n. 228 del 2012.
per questi motivi
La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di
legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole in
complessivi C 2.800,00, oltre C 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del
2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a tito-

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prendere in esame i singoli motivi di esso.

lo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,
a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, in data 28 novembre 2017.
Il presidente

Maria,Margherita_CHIARINI

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