Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4918 del 28/02/2011
Cassazione civile sez. III, 28/02/2011, (ud. 19/01/2011, dep. 28/02/2011), n.4918
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –
Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 31-2009 proposto da:
B.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA UGO FOSCOLO N. 24, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI
FALSO, rappresentato e difeso dall’avvocato D’ONOFRIO DOMENICO giusta
delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
V.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA GUGLIELMO TAGLIACARNE 87, presso lo studio dell’avvocato
NAZZARENO VOLPE, rappresentato e difeso dall’avvocato DI BIASE
GIUNCARLO giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3320/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
Sezione Prima Civile, emessa il 2/07/2008, depositata il 01/09/2008;
R.G.N. 1301/2005.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19/01/2011 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;
udito l’Avvocato DOMENICO D’ONOFRIO;
udito l’Avvocato GIANCARLO DI BIASE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 16 dicembre 2004 il Tribunale di Latina rigettava la domanda proposta da B.P., che aveva impugnato con querela di falso la scrittura privata registrato il 31 agosto 1979 con la quale V.N. gli aveva concesso in locazione un immobile in (OMISSIS), per il cui rilascio il locatore aveva intimato lo sfratto per morosità.
Sull’impugnazione principale di B.P. e su quella incidentale di V.N. decideva la Corte di appello di Roma, che confermava la sentenza di primo grado rigettando entrambi gli appelli.
Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione il B., affidandosi a quattro motivi.
Resiste con controricorso il V., che ha depositato memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo il ricorrente eccepisce la violazione dell’art. 115 c.p.c., art. 215 c.p.c., n. 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, lamentando il mancato esame di tutte le questioni “portate e proposte già in primo grado e tutte riproposte e portate alla cognizione del giudice di secondo grado”.
Così come formulato il motivo non soddisfa il principio di autosufficienza del ricorso, in quanto, non contenendo la indicazione specifica delle questioni sottoposte al giudice del merito e da esso asseritamene non valutate, non consente a questa Corte di esaminare la fondatezza della censura anche in ordine alla decisività degli elementi di giudizio addotti.
2. – Con il secondo motivo, formulato sotto il profilo sia della violazione dell’art. 221 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 che del vizio di motivazione riferito all’omesso esame di un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 n. 5 stesso codice, il ricorrente, in estrema sintesi, si duole del mancato esame di tutti i motivi di appello proposti e del mancato esame di documenti prodotti in causa, quali il foglio che sarebbe stato a suo tempo rilasciato in bianco.
La censura è anch’essa generica, data la mancata trascrizione del documento, senza dire che essa è pure inammissibile, perchè, ai fini dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non esplicita alcuna ragione per la quale ricorrerebbe il vizio denunciato.
3. – Con il terzo motivo, deducendo la violazione degli artt. 214, 215, 216 e 223 c.p.c., il ricorrente, in estrema sintesi, assume che, proposta querela di falso, pur in presenza di un giudiziale riconoscimento della sottoscrizione della scrittura per mancato suo disconoscimento, incomberebbe pur sempre all’altra parte l’onere di promuovere il giudizio di verificazione ex art. 216 c.p.c..
Si tratta di censura che non può essere accolta. Questa Corte ha già affermato (Cass., n. 13104/2000) che colui che intende contestare globalmente una scrittura privata attribuitagli, e non soltanto la firma da essa risultante, non può limitarsi a disconoscerla, perchè, se dal procedimento di verifica risulta che la firma è sua, deve impugnarla con querela di falso per impedire che il documento costituisca piena prova della provenienza delle dichiarazioni, in esso contenute, da colui che l’ha sottoscritto.
E’ stato, altresì, chiarito (ex plurimis: Cass., n. 16007/2003;
Cass., n. 3155/2004) che la sottoscrizione di un documento integrante gli estremi della scrittura privata vale, ex se, ai sensi dell’art. 2702 cod. civ., ad ingenerare una presunzione iuris tantum di consenso del sottoscrittore al contenuto dell’atto e di assunzione della paternità dello scritto, indipendentemente dal fatto che la dichiarazione non sia stata vergata o redatta dal sottoscrittore. Ne consegue che, se la parte contro la quale la scrittura sia stata prodotta ne riconosce la sottoscrizione (ovvero se quest’ultima debba aversi per riconosciuta), la scrittura fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, mentre il sottoscrittore che assuma, con querela di falso, che la sottoscrizione era stata apposta su foglio firmato in bianco ed abusivamente riempito, ha l’onere di provare sia che la firma era stata apposta su foglio non ancora riempito, sia che il riempimento era avvenuto absque pactis.
Orbene, nella specie, in cui si era trattato proprio di contestazione del contenuto del documento per abusivo suo riempimento absque pactis, correttamente il giudice del merito ha ritenuto che dovesse essere proposta la querela di falso e che la dimostrazione del falso era a carico del querelante, sicchè, non avendola costui fornita, ben poteva il documento essere utilizzato come fonte di prova sia del fatto che il querelante lo aveva sottoscritto, sia del suo contenuto (il cd. intrinseco).
4.- Il quarto motivo – con cui, in sintesi, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame dei motivi di appello, per erronea valutazione del documento impugnato con querela di falso nonchè per insufficiente motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 – in parte è assorbito dal rigetto del primo motivo, in parte è inammissibile, perchè non evidenzia il vizio logico della motivazione solo che si consideri, così come emerge dalla sentenza impugnata, che il giudice del merito, nell’ambito della valutazione della ammissibilità delle prove, ha ritenuto ultronei ovvero generici i capitoli di prova testimoniali, senza che tale valutazione risulti contrastata.
Anzi, dall’esame visivo del documento” il giudice del merito ha escluso che alla scrittura fossero state apposte aggiunte o alterazioni, peraltro nemmeno evidenziate o allegate in questa sede.
Conclusivamente, il ricorso va respinto e le spese che seguono la soccombenza vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 7.200/00, di cui Euro 200, per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011