Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4918 del 27/02/2017
Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, (ud. 11/01/2017, dep.27/02/2017), n. 4918
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 20401/2012 proposto da:
Vodafone Omnitel Nv, incorporante per fusione la VODAFONE OMNITEL
S.P.A., già OMNITEL PRONTO ITALIA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via
del Banco di Santo Spirito n. 42, presso l’avvocato Di Cecco
Giustino che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L. in liquidazione, – Security Planning & Technical
Advices, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via Giovanni Paisiello n.15,
presso l’avvocato Bellomo Giovanni, rappresentata e difesa
dall’avvocato Damascelli Antonio, giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 885/2012 della CORTE D’APPELLO di BARI,
depositato il 15/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
11/01/2017 dal cons. TERRUSI FRANCESCO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale SALVATO
Luigi, che ha concluso per l’accoglimento dei motivi primo, secondo
e terzo, con assorbimento del quarto.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La corte d’appello di Bari ha rigettato il reclamo proposto da Vodafone Omnitel NV avverso il decreto col quale il tribunale della stessa città aveva a sua volta respinto un ricorso finalizzato a ottenere la dichiarazione di fallimento di (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione.
Ha motivato la decisione osservando che, a fronte di un credito di Euro 822.296,26, comprovato da decreto ingiuntivo munito di provvisoria esecutività, era indubbia la difficoltà di pagamento della debitrice, la quale, tuttavia, in quanto società in liquidazione, non potevasi considerare insolvente. Difatti la società aveva documentato la sufficienza dell’attivo patrimoniale in ragione di un credito, da ritenersi certo, vantato nei confronti di soggetto solvibile come il Ministero della giustizia, capace di soddisfare le pretese del creditore istante.
Avverso la pronuncia la Vodafone Omnitel ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi.
La società (OMISSIS) ha replicato con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col primo mezzo la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 5, in quanto per poter correttamente escludere l’insolvenza della società in liquidazione sarebbe stato necessario appurare che il patrimonio della società fosse tale da consentire l’integrale soddisfacimento di tutti i creditori. Si duole che l’elemento dell’attivo, indicato in sentenza, sia stato invece considerato in relazione al diritto al soddisfacimento di essa sola istante Vodafone Omnitel.
In secondo luogo la corte d’appello non avrebbe potuto motivare la decisione in base al mero rilievo di essere la debitrice una società in liquidazione, stante che la messa in liquidazione di (OMISSIS) non aveva prodotto, in concreto, un’interruzione della di lei attività d’impresa, avendo la società continuato anche nel 2010 a registrare ricavi e costi di esercizio.
Col secondo e col terzo motivo, la ricorrente denunzia l’insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza sui profili corrispondenti.
Col quarto motivo denunzia infine la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in ordine alla pronunciata condanna al pagamento delle spese processuali.
2. I primi tre motivi di ricorso, tra loro chiaramente connessi e suscettibili di unitario esame, sono fondati.
L’impugnata sentenza ha richiamato il principio reso da questa Corte con la sentenza n. 21834-09 (ma v. anche Cass. n. 15442-11 e n. 13644-13), secondo il quale, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell’applicazione della L. Fall., art. 5, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare “l’eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali”; ciò in quanto – non proponendosi l’impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, e alla distribuzione dell’eventuale residuo tra i soci – non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte.
Tuttavia, con motivazione lacunosa ed evasiva, dopo aver richiamato appunto il detto principio, la sentenza ne ha reso un’applicazione distorta, dal momento che si è limitata a svolgere le afferenti valutazioni avendo come base unicamente la posizione del creditore istante.
Ciò oltre tutto senza alcuna minimale considerazione dello stato patrimoniale effettivo della società, che, per quanto è dato cogliere dalle trascrizioni operate nel corpo del presente ricorso, sembrerebbe aver evidenziato un chiaro rilevante squilibrio della componente passiva rispetto a quella attiva.
3. Ciò comporta l’accoglimento dei ridetti tre motivi e l’assorbimento del quarto.
L’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla medesima corte d’appello di Bari, diversa sezione, per nuovo esame.
La corte d’appello si uniformerà al principio di diritto sopra esposto e provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.
PQM
La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbito quarto, cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte d’appello di Bari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 11 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2017