Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4918 del 25/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/02/2020, (ud. 20/06/2019, dep. 25/02/2020), n.4918

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7011-2019 proposto da:

D.M.L., ricorrente che non ha depositato il ricorso

nei termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituita-

contro

SP ENERGIA SICILIANA SRL, in persona dell’amministratore unico,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIANFRANCO ROMEO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2164/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 17/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. D.M.L., D.C.A. e D.A.R. proponevano – secondo quanto indicato nel controricorso di cui di seguito – ricorso per la cassazione della sentenza n. 2164 del 17 ottobre 2018 resa dalla Corte di Appello di Catania.

2. Il ricorrente non risulta aver depositato il ricorso.

Ha resistito con controricorso Sp Energia Siciliana Srl che ha provveduto alla iscrizione a ruolo.

3. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di improcedibilità del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Il ricorso sarebbe improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c. se constasse la sua notifica.

La parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione – e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso – ha, infatti, il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 c.p.c., di richiedere l’iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l’improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall’art. 370 c.p.c. e trovando giustificazione nell’interesse del controricorrente al recupero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione (Cass. n. 21969/2008).

5. Nel caso di specie il controricorso è ammissibile e conseguentemente si può disporre sulle spese perchè è stato depositato il ricorso notificato. Pertanto occorre disporre sulla spese.

PQM

la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020

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