Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4918 del 03/03/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 4918 Anno 2014
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: GHINOY PAOLA

SENTENZA

sul ricorso 3019-2012 proposto da:
MONDIO UMBERTO C.F. MNDMRD33E01F158V, domiciliato in
ROMA, PIAllA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato ZAMPAGLIONE CARLO, giusta delega in
atti;
– ricorrente –

2014
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contro

UNICREDIT S.P.A., C.F. 00348170101, in persona del
legale rappresentante pro tempore,

elettivamente

domiciliata in ROMA, P.LE CLODIO 32, presso lo studio

Data pubblicazione: 03/03/2014

dell’avvocato CIABATTINI SGOTTO LIDIA, rappresentata e
difesa dall’avvocato TOSI PAOLO, giusta delega in
atti;
– con troricorrente –

avverso la sentenza n. 20/2011 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/01/2014 dal Consigliere Dott. PAOLA
GHINOY;
udito l’Avvocato GIUFFRE’

FRANCESCA per delega

ZAMPAGLIONE CARLO;
udito l’Avvocato CIABATTINOD SGOTTO LIDIA per delega
TOSI PAOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
inammissibilità.

di CATANIA, depositata il 26/01/2011 R.G.N. 1423/2008;

R. Gen. N. 3019/2012
Udienza 7.1.2014

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il dott. Umberto Mondio, dipendente del Banco di Sicilia s.p.a. dal 1.9.1958 al
pensionamento avvenuto in data 31.8.1991, dal 1983 in qualità di vicedirettore,
partecipava a varie procedure selettive per la promozione al grado di direttore, senza
però ottenere mai il punteggio minimo di volta in volta necessario per la promozione.

procedure selettive in esame si fondavano sui dati risultanti dalle note di qualifica
che venivano redatte in base al fascicolo personale, nonché da un foglio di notizie
proveniente dal superiore diretto. Ai giudizi espressi nelle note di qualifica
corrispondevano punteggi fissi, cui si sommavano punteggi discrezionali relativi alla
valutazione delle mansioni esercitate, delle capacità e delle attitudini al grado
superiore.
Nel gennaio 1993 il dott. Mondio adiva il Pretore di Messina lamentando la
violazione dei criteri di buona fede e correttezza nell’espletamento delle citate
procedure selettive, che lo avrebbe visto penalizzato rispetto a concorrenti con
minori titoli e anzianità di servizio. Il procedimento vedeva una prima sentenza del
Tribunale di Messina, che riteneva provata la sottovalutazione del ricorrente
argomentando che la divergenza dei giudizi espressi nei fogli notizia rispetto a quelli
delle note di qualifica era contraria ai principi di correttezza e buona fede e
condannava la società al risarcimento del danno. Il Banco di Sicilia proponeva quindi
appello di fronte al Tribunale di Messina, che dopo l’espletamento di consulenza
tecnica veniva respinto, ritenendo il Tribunale che i punteggi vincolati dovessero
essere calcolati sulla base dei superiori giudizi contenuti nei fogli notizia. Il giudizio
di Cassazione si concludeva con sentenza n. 278/2005 che accoglieva il ricorso
principale del Banco, cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa alla Corte
d’Appello di Catania per nuovo esame sul punto “se il Mondio avesse diritto a
punteggio fisso utile (in concorso con il punteggio discrezionale attribuitogli dal
Banco di Sicilia) per la sua collocazione tra i promossi al grado superiore”.
Il giudice di rinvio con la sentenza n. 528 del 2008 respingeva le pretese del dott.
Mondio, ritenendo che la sottovalutazione del punteggio fisso non avesse
determinato per lui alcun reale pregiudizio, considerato che tenendo conto del

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Ciò avveniva in particolare nelle cinque selezioni effettuate dal 1985 al 1989. Le

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Udienza 7.1.2014

punteggio discrezionale attribuitogli, egli non si sarebbe comunque collocato in
posizione utile per la promozione. La sentenza veniva gravata dal dott. Mondio con
ricorso per Cassazione, respinto con la sentenza n. 1935 del 2011, e con ricorso per
revocazione, nel quale sosteneva che i giudici di rinvio avrebbero commesso un
errore di fatto nel valutare i punteggi e la graduatoria relativa alla selezione del 1989,

consulenza tecnica espletata in primo grado ed avevano di conseguenza
erroneamente negato che egli avesse diritto ad essere inserito nella rosa dei promossi.
Il ricorso veniva dichiarato inammissibile dalla Corte d’Appello di Catania con
sentenza n. 20/2011, che argomentava che la doglianza formulata non atteneva ad un
errore di assoluta ed immediata rilevabilità, ma al merito della valutazione
demandata al giudice di rinvio, censurabile solo con ricorso per Cassazione ex art.
360 n. 5 c.p.c.
Per la cassazione di tale sentenza il dott. Mondio ha proposto nuovo ricorso, affidato
ad un motivo. Ha resistito Unicredit s.p.a., che chiede che il ricorso sia respinto per
inammissibilità e/o infondatezza. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art.
378 c. p. c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso il dott. Mondio lamenta “violazione o falsa
applicazione di norme di diritto nonché omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione in ordine al rapporto giuridico oggetto del processo; art. 360 n. 5 c.p.c.”.
Riporta il passaggio motivazionale della Corte di merito nel quale si riferisce che la
sentenza oggetto di revocazione aveva sostanzialmente ritenuto che anche
aumentando il suo punteggio fisso la situazione non sarebbe mutata, dovendosi
parimenti aumentare il punteggio degli altri concorrenti. Sostiene che tale
conclusione sarebbe affetta da un vistoso errore, dal momento che i punteggi fissi
degli altri candidati non dovevano essere aumentati nella stessa misura, ma nelle
diverse misure che risultavano dall’elaborato G4 contenuto nella c.t.u. di primo
grado.
Riformula quindi la graduatoria riparametrandone l’esito secondo le proprie
prospettazioni, che collocano il dott. Mondio al 15 0 posto.

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Paola qmjnoy, estensore

dal momento che avevano trascurato le risultanze della tabella G/4 allegata alla

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Udienza 7.1.2014

2. Il ricorso è inammissibile.
Il motivo di ricorso con il quale — ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. nel testo vigente
ratione temporis, anteriore alle modifiche apportatevi dal D.L. n. 83/2012, conv.
nella L. n. 134/2012 — si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione, deve specificamente indicare la circostanza controversa in relazione al

ossia idonea a determinare un diverso esito del giudizio (ex plurimis, Cass. 29 luglio
2011, n. 16655; Cass. (ord.) 5 febbraio 2011, n. 2805).
Tale principio risulta nel caso essere stato violato.
La ratio decidendi della sentenza gravata risulta dal seguente passaggio
motivazionale: “..l’errore lamentato dal Mondio non è certo di assoluta immediatezza
e rilevabilità, ma implica un approfondito esame delle risultanze istruttorie. Tale
esame, peraltro, non è di immediata percezione, non avendo la consulenza tecnica
predisposto una graduatoria “virtuale”, come rilevato dai medesimi giudici di rinvio,
per cui la verifica loro demandata non si limitava alla mera lettura di un dato
numerico ma richiedeva l’analisi e l’elaborazione dei dati contenuti nella perizia.
L’errore, dunque, non sarebbe obiettivamente e facilmente rilevabile” (pg. 3-4).
La Corte quindi non entra nel merito della sussistenza o meno del denunciato errore,
ma ha riguardo alla sua qualificazione, ritenendolo non un vizio di percezione,
censurabile con il ricorso ex art. 395 n. 4 c.p.c., ma un vizio di valutazione.
Nell’illustrare il motivo di ricorso il dott. Mondio si dilunga invece nel descrivere
l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte d’Appello nella sentenza di rinvio, ma non
indica per quale motivo l’effettiva sussistenza di tale errore sarebbe elemento
decisivo la cui corretta valutazione avrebbe condotto la Corte di merito nel giudizio
di revocazione ad una soluzione differente. In realtà, la valutazione della sussistenza
dell’errore è eterogenea rispetto alla valutazione della sua natura.
Tanto ciò è vero, che nella parte finale del ricorso cita la sentenza n. 4859 del
7.3.2006 in cui questa Corte ha affermato che “L’errore causato da inesatta
determinazione dei presupposti numerici di un’operazione, è deducibile in sede di
legittimità, in quanto si risolve in un vizio logico della motivazione, a differenza
dell’errore materiale di calcolo”, così ammettendo che si trattava di errore di

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Paoa.Qhinoy, estensore

quale la motivazione si assume carente, la cui corretta valutazione sia “decisiva”,

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valutazione e contraddicendo la tesi – idonea a contrastare la motivazione della
sentenza gravata – secondo la quale si sarebbe trattato invece di errore di natura
revocatoria.
3. Solo nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c. il dr. Mondio sottopone a critica il
passaggio argomentativo della sentenza gravata nel quale si afferma che l’errore

In proposito deve però ribadirsi che nelle memorie ex art. 378 c.p.c. possono essere
chiariti i motivi di impugnazione e confutate le tesi avversarie, ma non può venire
specificato, integrato o ampliato il contenuto dei motivi originari del ricorso, come
ha chiarito la sentenza delle Sezioni Unite n. 11097 del 15/05/2006, così massimata:
“Nel giudizio civile di legittimità, con le memorie di cui all’art. 378 cod. proc. civ.,
destinate esclusivamente ad illustrare e chiarire le ragioni già compiutamente svolte
con l’atto di costituzione ed a confutare le tesi avversarie, non è possibile specificare
od integrare, ampliandolo, il contenuto delle originarie argomentazioni che non
fossero state adeguatamente prospettate o sviluppate con il detto atto introduttivo, e
tanto meno, per dedurre nuove eccezioni o sollevare nuove questioni di dibattito,
diversamente violandosi il diritto di difesa della controparte in considerazione
dell’esigenza per quest’ultima di valersi di un congruo termine per esercitare la
facoltà di replica”.
4. Il passaggio motivazionale della Corte catanese peraltro viene contestato nell’atto
con l’affermazione secondo la quale “si trattava soltanto di verificare un semplice
conteggio” e quindi ci si limita a contrapporre all’altra la propria soluzione. Che si
trattasse di semplice verifica di un conteggio è peraltro smentito dalle stesse
argomentazioni formulate nel ricorso, laddove viene riportata la graduatoria corretta
in applicazione dei parametri ritenuti giusti, il che significa che comunque si
sollecitava una rielaborazione dei dati contabili su diversi presupposti, che attiene
all’attività valutativa e interpretativa dei fatti di causa e non all’errore percettivo
censurabile ex art. 375 n.. 4 c.p.c. (in tal senso, sulla differenza tra errore revocatorio
ed errore di valutazione v. Sez. L, Ordinanza n. 11657 del 18/05/2006).
5. Le spese processuali del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate
come da dispositivo, in applicazione dei criteri previsti dal DM 140 del 2012, che si

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Paola iinoy, estensore

denunciato non era rilevabile “immediatamente e con tutta evidenza”.

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applica, a mente del suo art. 41, alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore
e quindi al 23.8.2012.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento
delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 2.500,00 per

Così deciso in Roma, il 7.1.2014

compensi professionali ed € 100,00 per esborsi, oltre accessori.

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