Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4918 del 02/03/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 4918 Anno 2018
Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA
Relatore: TATANGELO AUGUSTO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 2475 del ruolo generale dell’anno
2015, proposto
da
SALATI ANTONINA (C.F.: SLT NNN 37R68 A592B)
RIINA Tiziana Claudia (C.F.: RNI TNC 75L53 L332P)
RIINA Aquilina (C.F.: RNI QLN 74B48 L332M)
rappresentate e difese, giusta procura a margine del ricorso,
dall’avvocato Leonardo Salato (C.F.: SLT LRD 60D23 A1761)
-ricorrentinei confronti di
FERRARA Vincenza (C.F.: FRR VCN 59P65 L332R)
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avvocato Riccardo Russo (C.F.: RSS RCR 45A02
D403M)
-controricorrenteper la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 958/2014, depositata in data 5 giugno 2014;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio
del 28 novembre 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo.
Fatti di causa
Vito Ferrara e Giuseppe Bologna hanno proposto opposizione
all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., avverso il precetto
di rilascio loro intimato sulla base di una sentenza della Corte
di Appello di Palermo da Antonina Salati, Tiziana Claudia RiiRic. n. 2575/2015 – Sez. 3 – Ad. 28 novembre 2017 – Ordinanza – Pagina 1 di 7

CO(

Y1 9/12

Data pubblicazione: 02/03/2018

na, Maria Riina, Giacomo Riina e Aquilina Riina, sostenendo
l’inesistenza di un valido titolo esecutivo. Il giudizio ha dato
luogo a distinti procedimenti, successivamente riuniti.
All’esito, l’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Palermo, Sezione distaccata di Partinico.
La Corte di Appello di Palermo, in riforma della decisione di
primo grado, la ha invece accolta, dichiarando l’inefficacia

Ricorrono Antonina Salati, Tiziana Claudia e Aquilina Riina,
anche quali eredi di Francesco Riina, sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso Vincenza Ferrara (erede di Vito Ferrara e Giuseppa Bologna).
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c..
Il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Anna Maria Soldi, ha depositato conclusioni scritte
ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. chiedendo il rigetto del ricorso.
Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma
semplificata.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «violazione e
falsa applicazione degli artt. 336 e 474 c.p.c. in relazione
all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3».

Il motivo è infondato.
Questo l’antefatto del presente giudizio.
I coniugi Vito Ferrara e Giuseppa Bologna hanno promesso in
vendita ai coniugi Antonina Salati e Francesco Riina un immobile, trasferendone loro il possesso in attesa della stipula del
definitivo.
SuccessivaMente tra le parti è insorta controversia giudiziaria
in ordine all’adempimento del contratto preliminare. In primo
grado, accolta la domanda di risoluzione per inadempimento
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dell’atto di precetto opposto.

proposta dai promissari acquirenti, e rigettata quella proposta
dai promittenti venditori, il tribunale ha condannato questi ultimi alla restituzione degli acconti ricevuti e i primi alla restituzione dell’immobile. La sentenza di primo grado, dopo avere
avuto esecuzione, è stata peraltro parzialmente riformata in
sede di gravame: la corte di appello ha rigettato anche la domanda di risoluzione contrattuale dei promissari acquirenti e

dendo altresì “l’effetto della restituzione dell’immobile” in favore dei promittenti venditori, e precisando che i promissari
acquirenti avrebbero eventualmente potuto chiedere
l’esecuzione in forma specifica del contratto preliminare.
Sulla base di tale ultima sentenza, i coniugi Riina e Salati,
promissari acquirenti, hanno intimato precetto di rilascio ai
promittenti venditori, che hanno proposto l’opposizione
all’esecuzione di cui al presente giudizio.
La corte di appello, contrariamente al giudice di primo grado,
ha ritenuto – con la decisione qui impugnata – che la predetta
sentenza non costituisce titolo esecutivo per il rilascio
dell’immobile, in quanto non contiene la condanna alla consegna dello stesso da parte dei suoi proprietari in favore dei
promissari acquirenti.
I ricorrenti sostengono che essa invece andrebbe intesa come
una implicita statuizione di condanna alla restituzione in loro
favore dell’immobile promesso in vendita, il cui possesso essi
avevano perduto a seguito dell’attuazione coattiva della sentenza di primo grado, che è però stata riformata sul punto.
Orbene, la decisione impugnata, in fatto, ha correttamente interpretato il titolo giudiziario posto a base dell’atto di precetto
opposto e, sulla base di adeguata motivazione, ha escluso che
esso contenesse una espressa condanna alla consegna
dell’immobile.

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quella di restituzione del prezzo pagato, espressamente esclu-

In diritto, poi, la statuizione impugnata risulta del tutto conforme ai principi costantemente affermati in materia da questa Corte.
In base a tali principi, le domande restitutorie e ripristinatorie
conseguenti alla riforma della decisione impugnata non costituiscono domande nuove e sono pertanto ammissibili in appello, ma devono essere formulate, a pena di decadenza, con

eseguita, ovvero nel corso del giudizio qualora l’esecuzione sia
avvenuta dopo la proposizione dell’impugnazione, restando,
invece, preclusa la loro proposizione con la comparsa conclusionale, trattandosi di atto di carattere meramente illustrativo,
senza che rilevi, in senso contrario, l’avvenuta messa in esecuzione della decisione di primo grado tra l’udienza di conclusioni e la scadenza del termine per il deposito delle relative
comparse (cfr. ad es., di recente, Cass., Sez. 3, Sentenza n.
1324 del 26/01/2016, Rv. 638652 – 01; Sez. 3, Sentenza n.
16152 del 08/07/2010, Rv. 613997 – 01; nel medesimo senso: Sez. 3, Sentenza n. 11244 del 18/07/2003, Rv. 565253 01; Sez. L, Sentenza n. 11461 del 19/06/2004, Rv. 573749 01; Sez. 1, Sentenza n. 11491 del 16/05/2006, Rv. 590956 01; Sez. 3, Sentenza n. 10124 del 30/04/2009, Rv. 608203 01; Sez. 3, Sentenza n. 814 del 20/01/2015, Rv. 633972 01).
Di conseguenza, incorre nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice che, accogliendo l’appello avverso sentenza provvisoriamente esecutiva, ometta di ordinare la restituzione di quanto corrisposto in
forza della decisione riformata, pur essendo stata ritualmente
introdotta con l’atto di impugnazione la relativa domanda restitutoria. Non può peraltro essere utilizzata la riforma della
pronuncia di primo grado, agli effetti di quanto previsto
dall’art. 474 c.p.c., nonché dall’art. 389 c.p.c. per le domande
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l’atto di gravame se, a tale momento, la sentenza sia stata già

conseguenti alla cassazione, come condanna implicita (Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 8639 del 03/05/2016, Rv. 639739 – 01;
cfr. anche Sez. 3, Sentenza n. 6457 del 31/03/2015, Rv.
634943 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2662 del 05/02/2013, Rv.
625024 – 01; in precedenza, nel medesimo senso: Sez. L,
Sentenza n. 11339 del 25/10/1991, Rv. 474413 – 01; Sez. 3,
Sentenza n. 3758 del 19/02/2007, Rv. 596952 – 01; Sez. 3,

Sentenza n. 9287 del 08/06/2012, Rv. 622805 – 01, la quale
ultima espressamente afferma che «una sentenza d’appello
che, riformando quella di primo grado, faccia per ciò sorgere il
diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di
questa, non costituisce titolo esecutivo se non contenga una
espressa statuizione di condanna in tal senso»).

Nella specie, essendo stato accertato in fatto che la sentenza
posta a base del precetto opposto non conteneva una espressa condanna dei promittenti venditori alla consegna
dell’immobile promesso in vendita ai promissari acquirenti (e
non risultando neanche, in verità, dall’esposizione dei fatti
contenuta nel ricorso, che tale condanna fosse stata regolarmente e tempestivamente richiesta dagli appellati, attuali ricorrenti, in sede di gravame), la decisione della corte di appello deve ritenersi del tutto conforme a diritto.
2. Con il secondo motivo si denunzia «nullità della sentenza
ex art. 360 c. i n. 4 c.p.c. con riferimento all’art. 112 c.p.c.
per omessa pronuncia sulle domande formulate nell’appello
incidentale».

Anche questo motivo è infondato.
La sentenza impugnata ha riformato la sentenza di primo grado esclusivamente nella parte in cui questa aveva rigettato
l’opposizione all’esecuzione proposta dai coniugi Ferrara e Bologna avverso l’atto di precetto di rilascio avente ad oggetto
l’immobile promesso in vendita ai coniugi Salati e Riina.
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Sentenza n. 15461 del 11/06/2008, Rv. 603437 – 01; Sez. 3,

Non la ha invece modificata nella parte in cui le altre domande
formalmente proposte dagli attori in primo grado (e che, benché fondate sui medesimi presupposti di fatto e di diritto, avevano dato luogo a distinti procedimenti, poi peraltro tutti riuniti) erano state rigettate, dichiarate inammissibili o comunque ritenute assorbite.
Ed avendo i ricorrenti chiesto in sede di gravame la conferma

sultavano sostanzialmente vittoriosi (come risulta dalla trascrizione delle loro conclusioni rassegnate in grado di appello,
trascritte a pag. 18 del ricorso), non può ritenersi sussistere il
loro interesse all’impugnazione sotto tale profilo.
D’altra parte, anche con riguardo alla regolamentazione degli
oneri processuali può osservarsi – soprattutto a fini di completezza espositiva, in quanto la eventuale violazione degli artt.
91 e 92 c.p.c. non costituisce specifico motivo di ricorso – che
il sostanziale accoglimento delle ragioni poste dagli opponenti
a fondamento delle proprie domande, al di là dello specifico
esito di ciascuno dei procedimenti riuniti, giustifica ampiamente la decisione della corte di appello di porre integralmente a
carico degli opposti le spese del doppio grado di giudizio, sulla
base del principio di soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., restando d’altronde ovviamente esclusa la possibilità una condanna della parte vittoriosa per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c..
3. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base
del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente
al termine previsto dall’art. 1, co. 18, della legge n. 228 del
2012, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui
all’art. 13, co. 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto
dall’art. 1, co. 17, della citata legge n. 228 del 2012.
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delle suddette statuizioni, rispetto alle quali del resto essi ri-

per questi motivi
La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di
legittimità in favore della controricorrente, liquidandole
in complessivi C 3.000,00, oltre C 200,00 per esborsi,
nonché spese generali ed accessori di legge.

2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del
2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,
a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, in data 28 novembre 2017.
Il presidente
Maria Margherita CHIARINI
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Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del

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