Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4917 del 23/02/2021

Cassazione civile sez. III, 23/02/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 23/02/2021), n.4917

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35604/2019 proposto da:

U.M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio

dell’avvocato MARCO LANZILAO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3340/2019 della CORTE D’APPELLO DI ROMA,

depositata il 20/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/12/2020 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

U.M.M., cittadino del (OMISSIS) ha chiesto alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis);

a sostegno della domanda proposta, il ricorrente ha dedotto di essere fuggito dal proprio paese allo scopo di sottrarsi alle minacce di violenze e ritorsioni provenienti da propri familiari per ragioni di carattere ereditario;

la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;

avverso tale provvedimento U.M.M. ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Roma che ne ha disposto il rigetto con ordinanza del 16/10/2017;

tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Roma con sentenza in data 20/5/2019;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, tenuto conto: 1) della mancata corrispondenza, delle ragioni di fuga del ricorrente dal proprio paese, con i presupposti di legittimazione del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria nelle forme di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); 2) della mancanza, nei territori di provenienza del ricorrente, di condizioni tali da integrare, di per sè, gli estremi di una situazione generalizzata di conflitto armato; 3) della insussistenza di un’effettiva situazione di vulnerabilità suscettibile di giustificare il riconoscimento dei presupposti per la c.d. protezione umanitaria;

il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da U.M.M. con ricorso fondato su quattro motivi;

il Ministero dell’Interno, non costituito in termini mediante controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con i primi tre motivi, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, omesso esame di fatti decisivi controversi e, in generale, vizio di motivazione, per avere la corte territoriale erroneamente proceduto all’esame delle fonti di informazione relative alla situazione di violenza generalizzata esistente in Bangladesh, concludendo per l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria sulla base di una motivazione meramente apparente e in forza di un completo travisamento dei fatti;

con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge ed omesso esame di fatti decisivi controversi, per avere la corte territoriale erroneamente disatteso la domanda diretta al riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sulla base di un’omessa e, in ogni caso, inadeguata valutazione delle fonti informative relative alla situazione economico-sociale del proprio paese di origine e delle condizioni personali del ricorrente;

i primi tre motivi – congiuntamente esaminabili per motivi di connessione – sono fondati (nei termini di seguito indicati) e suscettibili di assorbire la rilevanza del quarto;

dev’essere preliminarmente disattesa ogni possibile censura eventualmente sollevata dall’odierno ricorrente in relazione al rigetto delle domande dirette al riconoscimento dello status di rifugiato o all’attribuzione della protezione sussidiaria nelle forme di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non avendo l’odierno istante svolto alcuna argomentazione critica su tali specifiche questioni;

devono, per converso, ritenersi fondate le censure avanzate con riguardo al disconoscimento della protezione sussidiaria nelle forme di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

osserva al riguardo il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione sussidiaria dello straniero, ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente;

al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 11312 del 26/04/2019, Rv. 653608 – 01), purchè si tratti di fonti qualificate, affidabili e aggiornate, provenienti da organismi dotati di competenze, informative e collaborative, nella materia della protezione internazionale, in conformità alle previsioni di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27, comma 1-bis (cfr., al riguardo, Sez. 1, Ordinanza n. 11103 del 19/04/2019, Rv. 653465 – 01);

nel caso di specie, la corte territoriale non ha adeguatamente assolto ai propri doveri di cooperazione istruttoria nei termini specificati, essendosi inammissibilmente limitata al richiamo, peraltro generico e del tutto laconico, ai contenuti del “sito internazionale” Amnesty International, senza indicare, nè il contenuto di tale fonte, nè l’epoca della relativa formazione, con la conseguente impossibilità di procedere ad alcuna verifica circa l’effettiva affidabilità delle informazioni acquisite e il grado del relativo aggiornamento;

la rilevata carente indicazione istruttoria vale a incidere, oltre che sulla completezza e congruità della motivazione, anche sull’inadeguato adempimento dell’impegno legislativamente imposto al giudice ai fini del corretto esercizio dei propri doveri di cooperazione istruttoria;

sulla base delle argomentazioni che precedono, rilevata la fondatezza dei primi tre motivi (in relazione al riconoscimento della protezione sussidiaria limitatamente all’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)), e assorbito il quarto motivo, dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione a quanto indicato, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie i primi tre motivi in relazione al riconoscimento della protezione sussidiaria, limitatamente all’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c); dichiara assorbito il quarto motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021

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