Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4917 del 15/02/2022

Cassazione civile sez. I, 15/02/2022, (ud. 06/02/2021, dep. 15/02/2022), n.4917

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 365/2021 proposto da:

Y.M.A.J., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso

la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’Avvocato Massimo G. Messina Marco Galati, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Prefettura di Milano, Questura di Milano;

– intimati –

avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di MILANO, depositata il

01/09/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/10/2021 da Dott. TRICOMI LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Con decreto del 13 febbraio 2020 il Prefetto di Milano aveva ordinato l’espulsione di Y.M.A.J., cittadino extracomunitario nato in (OMISSIS).

Il Giudice di pace di Milano, adito dallo straniero, ha respinto l’impugnazione sulla considerazione che questi era privo del permesso di soggiorno, in quanto scaduto da quasi dieci mesi, e quindi oltre il termine per chiedere il rinnovo, e che non aveva dato prova della convivenza con la madre, cittadina italiana, in base alla quale aveva eccepito l’inespellibilità.

Y.M.A.J. ha proposto ricorso per cassazione con due mezzi, seguito da memoria. L’amministrazione non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 4, comma 3, art. 5, comma 5 e art. 13, comma 2, lett. b), e si denuncia la non corretta applicazione del principio del c.d. “automatismo espulsivo”.

Il motivo è inammissibile perché formulato in termini del tutto astratti.

Invero il ricorrente nel criticare la statuizione, laddove è stata ravvisata la legittimità del provvedimento espulsivo per essere trascorso inutilmente il termine di sessanta giorni entro il quale egli avrebbe potuto richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno, argomenta sulla teorica possibilità che tale domanda potesse essere presenta in ritardo e sulla valenza di tale circostanza nella valutazione dell’opposizione al decreto espulsivo. Questa prospettazione è priva di diretta rilevanza nel caso in esame, atteso che – alla stregua dello stesso ricorso – non è dato evincere se e quando tale domanda sia stata presentata e se la questione sia stata sottoposta al Giudice di pace, con evidenti negative ricadute sul motivo sul piano della specificità.

2. Con il secondo motivo si deduce l’omessa valutazione della situazione personale e familiare del ricorrente, nonché la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 bis, della Direttiva 2008/115/CE e dell’art. 8 CEDU, tenuto conto del rapporto di paternità che legherebbe il ricorrente al figlio di quattro anni.

Anche questo motivo è inammissibile per difetto di specificità, atteso che alla stregua del provvedimento impugnato e dello stesso ricorso non è dato evincere se e quando la sussistenza di un rapporto di genitorialità sia stata dedotta nella fase di merito.

3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva degli intimati.

Poiché dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2022

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA