Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4917 del 02/03/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 4917 Anno 2018
Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA
Relatore: TATANGELO AUGUSTO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 7574 del ruolo generale dell’anno
2014, proposto
da
AZIENDA AGRICOLA MINISSALE ANTONIO, in persona 7
del legale rappresentante Minissale Antonio (C.F.: MNS
NTN 70R25 A841Q)
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso,
dall’avvocato Vincenzo Nicolosi (C.F.: NCL VCN 59E06 A841E)
-ricorrentenei confronti di
ASSESSORATO ALLA SALUTE DELLA REGIONE SICILIA
(C.F.: 80012000826), in persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentato per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato
(C.F.: 8022403087)
-controricorrentenonché
A.S.P. di Catania (C.F.: 04721260877), in persona del
legale rappresentante pro tempore
-intimataper la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Ca=

tania n. 1324/2013, pubblicata in data 2 luglio 2013;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio
del 28 novembre 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo.
Fatti di causa

Ric. n. 7574/2014 – Sez. 3 – Ad. 28 novembre 2017 – Ordinanza – Pagina 1 di 4

Data pubblicazione: 02/03/2018

L’azienda agricola Minissale Antonio ha ottenuto un decreto
ingiuntivo per l’importo di C 77.082,65 (oltre accessori) nei
confronti dell’Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia, a
titolo di indennità integrativa per l’abbattimento di animali infetti, ai sensi della legge della Regione Sicilia n. 12 del 1989.
L’ente ha proposto opposizione ed è stato autorizzato a chiamare in giudizio la A.S.L. n. 3 di Catania (oggi A.S.P. di Cata-

dell’indennità.
L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Catania.
La Corte di Appello di Catania, in riforma della decisione di
primo grado, l’ha invece accolta, dichiarando il difetto di legittimazione passiva dell’Assessorato in relazione alla pretesa
creditoria azionata.
Ricorre il Minissale, sulla base di un unico motivo.
All’esito dell’udienza pubblica del 21 giugno 2016 è stato assegnato un termine per la rinnovazione della notificazione del
ricorso all’Avvocatura Generale dello Stato, eseguita la quale
quest’ultima ha depositato controricorso.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altro ente intimato.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c..
Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma
semplificata.
Ragioni della decisione
1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia «art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. – violazione e falsa applicazione della L. R.
Sicilia n. 12/1989 e dell’art. 25 comma 16 della L. R. Sicilia n.
19/2005; art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. – insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo
per il giudizio».

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nia), indicata quale ente effettivamente tenuto al pagamento

Il ricorso è in parte inammissibile ed in parte manifestamente
infondato.
È inammissibile nella parte in cui con esso si denunzia «insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio», trattandosi di vizio non più deduci-

bile come motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art.
360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione attualmente

pubblicazione della sentenza impugnata (luglio 2013).
È manifestamente infondato nella parte in cui viene denunziata violazione di norme di diritto, in quanto la decisione impugnata risulta – con riguardo al punto controverso, relativo alla
individuazione dell’ente tenuto al pagamento degli indennizzi
integrativi previsti dalla legislazione regionale in caso di abbattimento di animali infetti – del tutto conforme al costante
indirizzo di questa Corte (che il ricorso non offre motivi sufficienti a rivedere), secondo il quale «in tema di indennità per
abbattimento di animali prevista in favore degli allevatori dalla
legge Reg. Sicilia 5 giugno 1989 n. 12, il soggetto legittimato
passivo all’obbligazione di pagamento deve individuarsi
nell’Azienda Sanitaria Provinciale (già Unità Sanitaria Locale) e
non nella Regione, a tale conclusione conducendo una lettura
sistematica delle norme di cui alla legge suddetta, che attribuiscono alle aziende sanitarie provinciali la gestione del procedimento amministrativo di riconoscimento dei presupposti
del diritto, a partire dalla ricezione della relativa istanza, senza prevedere l’intervento nel medesimo “iter” procedimen tale
di altri enti infraregionali o di altri organi regionali»

(Cass.,

Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8505 del 11/04/2014, Rv. 630185 01; conf., ex plurimis, tra le più recenti: Sez. 3, Sentenza n.
25613 del 14/12/2016; Sez. 3, Sentenza n. 14849 del
20/07/2016; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19565 del 30/09/2015;
conf., altresì, le seguenti ulteriori ordinanze della Sez. 6-3,
niC.

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vigente, ed applicabile alla fattispecie in ragione della data di

non massimate: nn. 8506 e 8507 dell’Il aprile 2014;

nn.

8639, 8640, 8641, 8668, 8669, 8670, 8671, 8672, 8673 del
14 aprile 2014; nn. 8856, 8857, 8858, 8859, 8860, 8861,
8864, 8865, 8866 del 16 aprile 2014; nn. 8984, 8985, 8986 e
8987 del 17 aprile 2014).
2. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente
al termine previsto dall’art. 1, co. 18, della legge n. 228 del
2012, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui
all’art. 13, co. 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto
dall’art. 1, co. 17, della citata legge n. 228 del 2012.
per questi motivi
La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna la parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell’ente controricorrente, liquidandole in complessivi C 3.000,00, oltre C 200,00 per
esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del
2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,
a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, in data 28 novembre 2017.
Il presidente
Maria MargherIa CHIARINI

del principio della soccombenza, come in dispositivo.

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