Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4916 del 28/02/2011

Cassazione civile sez. III, 28/02/2011, (ud. 19/01/2011, dep. 28/02/2011), n.4916

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5991-2006 proposto da:

EUROPAN DI BRIVIO PIERINO MASSIMILIANO & C. SAS, (OMISSIS), in

persona del Socio Accomandatario e L.R. p.t. Sig. B.P.

M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE

MADONNE 8, presso lo studio dell’avvocato MARAZZA MAURIZIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MANDELLI RICCARDO

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE DEL CILIEGIO S.R.L., (OMISSIS), in persona

dell’amministratore e legale rappresentante pro tempore B.

A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S TOMMASO D’AQUINO

80, presso lo studio dell’avvocato GRASSI LUDOVICO, rappresentata e

difesa dall’avvocato TEDESCO ERNESTO giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2215/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

Sezione Terza Civile, emessa il 21/09/2005, depositata il 18/10/2005;

R.G.N. 10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2011 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Milano il 18 ottobre 2005, a conferma della decisione del Tribunale di Como del 26 ottobre 2002, ha condannato la Società Europan s.a.s. a pagare alla Società Immobiliare del Ciliegio la somma di Euro 160.400,12, a titolo di indennità per l’occupazione senza titolo di un capannone industriale, che era stato rilasciato, a seguito di esecuzione forzata del provvedimento emanato ex art. 700 c.p.c..

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione la Europan s.a.s., affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso la Immobiliare del Ciliegio.

Le parti hanno depositate memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva il Collegio quanto segue.

1.-A sostegno della sentenza impugnata la Corte meneghina ha considerato le seguenti circostanze:

a) a seguito del frazionamento dell’immobile in cinque unità minori, una di esse era rimasta occupata ( dopo che le altre erano state concesse in locazione) da B.A., che operava sul mercato per il tramite della società “Brivio Pierino s.n.c.” e detta occupazione si era protratta sino al luglio 1997;

b) dopo il luglio 1997 l’occupazione si era protratta a favore della società Europan s.a.s.;

c) la natura professionale dei rapporti interni tra la teste Ba., D., P. e l’attore del giudizio “non deprime il contenuto di verità dei riferimenti da essi espressi, la cui combinazione consente di ritenere raggiunta la prova non solo della intervenuta occupazione, ma anche del contrasto di questa con i programmi finanziaria della società proprietaria, per la cui realizzazione era prevista la cessione in locazione dell’immobile ristrutturato e frazionato” (.7 sentenza impugnata);

d) a fronte delle contestazioni il B.A. non solo nulla dichiarava, ma si offrì – circostanza pacifica – di regolarizzare la propria posizione con la stipula di un contratto di locazione, rifiutato dal fratello.

In conclusione, il giudice del gravame accertava che non era stato stipulato nessun contratto di comodato a favore della Europan s.a.s.

di B.G.E..

2. Con il primo motivo, in estrema sintesi, la società ricorrente lamenta che erroneamente il giudice dell’appello avrebbe ritenuto non sussistere alcun comodato, sulla base di una valutazione delle prove che sarebbe errata, non avendo quel giudice tenuto presente il comportamento delle parti, quale unico elemento di giudizio rilevante, basandosi, invece, sulle dichiarazioni delle stesse “sottoposte ad una formalistica ed inconciliabile esegesi” (p. 7 ricorso).

Il motivo va disatteso.

La censura si incentra sulle risultanze delle prove, sulla loro valutazione che è di esclusiva competenza del giudice del merito e sottratta ad ogni sindacato di legittimità se appagante è l’argomentare sotto il profilo logico-giuridico.

Al riguardo, e contrariamente a quanto deduce la ricorrente società, il giudice dell’ appello ha valutato in maniera puntigliosa e congrua quanto è emerso nella dialettica processuale.

Quanto in precedenza esposto in ordine agli elementi argomentativi posti a fondamento della decisione smentisce ciò che viene dedotto nel motivo, perchè con rigoroso rispetto di quanto emerso, il giudice del merito afferma che la Europan s.a.s., come era suo onere, non ha provato la sussistenza del preteso comodato, mentre è rimasta provata l’occupazione abusiva e non autorizzata della quinta unità immobiliare.

La censura in realtà devolve a questa Corte non già il controllo della congruità, correttezza, logicità della motivazione, ma intende valorizzare una lettura del complesso materiale istruttori operato dal giudice del gravame in comparazione con il comportamento, risultato pacifico, sfociante in un atto unilaterale, arbitrario, non autorizzato e senza titolo del titolare della Europan s.a.s..

3.-Al rigetto di questo motivo segue il rigetto anche del secondo motivo, circa la asserita erronea determinazione del danno ex artt. 1223 e 2056 c.c. nonchè ex art. 1224 c.c..

Di vero, una volta statuito che l’occupazione sine titulo si è protratta dal luglio 1997 all’aprile 2001 con un pregiudizio economico rilevante sulla base dei presupposti accertati e delle valutazioni tecniche del CTU, correttamente il giudice del gravame ha condiviso la decisione sul punto del giudice di prime cure, evidenziando la circostanza che B.A. aveva profittato dell’ente in un primo momento nella gestione della Brivio s.n.c. e poi sino al rilascio, in quella della Europan. Del resto, il motivo omette qualsiasi censura alla motivazione del giudice del gravame e denuncia un omesso esame da Parte del giudice del merito su circostanze, peraltro, ritenute in parte pacifiche, in parte provate.

4. Il terzo motivo sul governo delle spese e la violazione delle tariffe professionali è da un lato inammissibile perchè il governo delle spese è di esclusiva competenza del giudice di merito, in parte infondato perchè l’impugnata sentenza (p. 10) specifica e distingue le singole voci, componenti la misura complessiva della condanna.

In conclusione, il ricorso va respinto e le spese, che seguono la soccombenza, vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 6.200/00, di cui Euro 200 per spese oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011

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