Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4916 del 02/03/2018


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 4916 Anno 2018
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: ARMANO ULIANA

SENTENZA
sul ricorso 6961-2015 proposto da:
SALA

GIUSEPPE,

MULIG

DE

PALMENBERG

PATRIZIA,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TARVISIO 2,
presso lo studio dell’avvocato PAOLO CANONACO, che li
rappresenta e difende giusta procura speciale in calce
al ricorso;
– ricorrenti –

2017
2024

contro

BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC COOPERATIVA PER AZIONI
in persona dei suoi legale rappresentanti pro tempore
LUIGINI NEGRI e GIANFRANCO PIARINO, elettivamente

1

Data pubblicazione: 02/03/2018

domiciliata in ROMA, V.LE GORIZIA 22, presso lo studio
dell’avvocato GIUSEPPE LUDOVICO MOTTI BARSINI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO
GUZZETTI giusta procura speciale a margine del
controricorso;

avverso la sentenza n. 4267/2014 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 27/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/10/2017 dal Consigliere Dott. ULIANA
ARMANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso
per il rigetto;
udito l’Avvocato PAOLO CANONACO;
udito l’Avvocato GIUSEPPE LUDOVICO MOTTI BARSINI;

2

– controricorrente

Fatti del processo

Con sentenza della 27 novembre 2014 la Corte d’appello di Milano
ha confermato la decisione di primo grado di accoglimento della
domanda proposta dalla Banca Popolare di Sondrio soc. Coop.per

Palmenberg e di accertamento della simulazione assoluta del fondo
patrimoniale costituito da questi ultimi in data 20 luglio 2005.
Avverso questa decisione propongono ricorso Giuseppe Sala e di
Patrizia Mulig De Palmenberg.
Resiste con controricorso la Banca Popolare di Sondrio e presenta
memoria.

Ragioni della decisione

1.La Corte d’appello

ha ricordato

la funzione del fondo

patrimoniale che è quella di protezione e salvaguardia sociale a
beneficio dell’istituzione familiare, con la destinazione dei beni in esso
confluiti alla solidarietà familiare ed aggredibili solo a determinate
condizioni ,con riduzione della garanzia generale spettante ai
creditori.
Come prova della simulazione assoluta i giudici dell’impugnazione
hanno messo in evidenza la circostanza che Giuseppe Sala aveva
rilasciato due fideiussioni omnibus in favore della Salfer Srl; che
contemporaneamente alla segnalazione, nel luglio 2005, della
sofferenza per euro 600.000 della Società Salfer alla Centrale Rischi
,è stato costituito il fondo patrimoniale e dopo pochi giorni, in data 9
agosto 2006, la Salfer è stata dichiarata fallita.
I giudici hanno dato rilievo inoltre alla clausola che svincola dalla
destinazione familiare i beni costituiti in fondo, consentendo ai
ricorrenti, anche in presenza di figli minori ed al di fuori di ogni
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azioni nei confronti di Giuseppe Sala e di Patrizia Mulig De

controllo giurisdizionale, di disporre dei medesimi beni in modo
assolutamente discrezionale, prova che la reale volontà delle parti,
diversamente da quello che è lo scopo del fondo patrimoniale, è stata
di voler da un lato sottrarre il bene ai creditori, conferendo tutto il
loro patrimonio immobiliare nel fondo, e dall’altro lato continuare a

2.Col primo motivo di ricorso si denunzia violazione falsa
applicazione degli artt. 167 e 169 c.c. ai sensi dell’articolo 360 lett c
c.p.c ,anche in ordine alla carente e contraddittoria motivazione di
cui all’articolo 360 lett.f c.p.c.
Con tale motivo si censura l’affermazione della Corte d’appello
che ha ritenuta decisiva ai fini della configurabilità della simulazione
assoluta del fondo patrimoniale, la presenza della clausola contenuta
nell’atto costitutivo del fondo, secondo cui i beni costituiti in fondo
patrimoniale potranno in ogni caso, nonostante la presenza dei figli
minori ,essere alienati, ipotecati, dati in pegno o comunque vincolati
e/o oggetto di atti di disposizioni o di straordinaria amministrazione
con il consenso di entrambi i coniugi e senza autorizzazioni giudiziale.
3.11 motivo è infondato.
Infatti la Corte d’appello non ha valutato la validità o meno della
clausola contenuta nell’atto costitutivo del fondo, ma ha ritenuto che
tale clausola, insieme agli elementi della coincidenza temporale della
forte esposizione fideiussoria del Sala nei confronti della società
Salfer e del fallimento della stessa avvenuto poco dopo la costituzione
del fondo patrimoniale, fosse indice della volontà di simulazione
assoluta dei ricorrenti in ordine all’atto di costituzione del fondo
patrimoniale.
Nella sostanza i ricorrenti solo formalmente denunziano violazione
di legge, mentre viene criticata la scelta probatoria effettuata dai
giudici di merito, che non può essere rivalutata in sede di legittimità

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gestire i beni a prescindere dai bisogni della famiglia.

al di fuori dei ristretti limiti di cui al nuovo art. 360 n.5 c.p.c, che
nella specie non ricorrono.
4.Con il secondo motivo di ricorso si denunzia violazione
dell’articolo 1414 c.c.ex art. 360 lett.c c.p.c anche in ordine alla
carente e contraddittoria motivazione di cui all’articolo 360 lett f

Con tale motivo di ricorso si censura l’affermazione della Corte
d’appello che ha considerato fondata la domanda di simulazione
nonostante che nel corso di entrambi i giudizi siano emersi riscontri
inconfutabili circa l’impossibilità dell’unico bene facente parte del
fondo patrimoniale oggetto di causa di poter modificare la situazione
patrimoniale di Giuseppe Sala e conseguentemente di pregiudicare le
garanzie patrimoniali dei creditori, rimaste sostanzialmente immutate
dalla data del rilascio delle fideiussioni.
I ricorrenti deducono che è privo di fondamento il presunto
quadro indiziario con il quale la Corte d’appello di Milano ha ritenuto
di voler fondare la prova dell’intervenuta stipulazione del fondo
parziale.
Inoltre la Banca Popolare di Sondrio non ha fornito alcuna prova
degli elementi fondanti la simulazione e la Corte d’appello ha
riconosciuto fondata la simulazione solo sulla base di presunzioni.
5. Il riferimento dell’intestazione del motivo all’articolo 1414 c.c.
non viene seguito nel corpo dell’esposizione della censura da
un’esatta individuazione della violazione di legge compiuta dalla Corte
d’appello e la censura attiene piuttosto alla contestazione di tutti gli
elementi probatori a cui hanno dato rilievo i giudici di merito.
Gli accertamenti in fatto del giudice di merito e la scelta del
materiale probatorio attengono a valutazioni non più rivalutabili in
sede di legittimità, se non alla luce della nuova formulazione
dell’articolo 360 n.5 c.p.c. disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012,
conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, per cui non sono più
5

c p c.

ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e
insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in
quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto
alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto
dall’art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi – che si

luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale
requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di
“motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile
contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al
di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per
omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di
discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione
della controversia.
I ricorrenti non deducono,nè la violazione del minimo costituzionale
della motivazione, né indicano il fatto decisivo oggetto di discussione
tra le parti il cui esame sarebbe stato omesso dai giudici
dell’impugnazione.
Il ricorso deve essere conclusivamente rigettato e le spese del
giudizio seguono la soccombenza.
Il rigetto del ricorso giustifica la condanna al pagamento del doppio
contributo ai sensi ai sensi dell’art.13 del D.P.R. 115 del 2002.

P.Q.M
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese processuali liquidate in euro 8.000,00, oltre euro 200,00
per esborsi, accessori e spese generali come per legge.
Ai sensi dell’art.13 comma1 quater del D.P.R. 115 del 2002 dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei
ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

6

convertono in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno

quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso
articolo 13.

Roma 24-10-2017

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