Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4915 del 28/02/2011

Cassazione civile sez. III, 28/02/2011, (ud. 18/01/2011, dep. 28/02/2011), n.4915

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 32434-2006 proposto da:

C.C. (OMISSIS), C.M.C.

(OMISSIS), G.M. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in 2011 ROMA, VIA G.B. VICO 22, presso lo

studio dell’avvocato VECCHIONE GIORGIO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MAGI PATRIZIA giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA DI FIRENZE (OMISSIS) in persona del suo Presidente e

legale rappresentante p.t. Dr. R.M., elettivamente

domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato FIDOLINI VITTORIO con studio in

50131 FIRENZE, VIA N. BIXIO 2 giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1190/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, 2^

SEZIONE CIVILE, emessa il 11/4/2006, depositata il 31/05/2006, R.G.N.

2120/A/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/01/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito l’Avvocato GIORGIO VECCHIONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1. In esito a un sinistro stradale in cui riportava gravissime lesioni, C.C., la madre ( G.M.) e la sorella ( M.C.), queste ultime per il danno morale e biologico patito, chiedevano il risarcimento alla Provincia di Firenze (proprietaria della strada), quantificato in quasi due milioni di euro. Il Tribunale rigettava la domanda.

La Corte di appello confermava la decisione di primo grado (sentenza del 31 maggio 2006).

2. I C. e la G. hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, corredati da quesiti e hanno depositato memoria.

Ha resistito con controricorso la Provincia.

3. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la violazione del regime di ripartizione dell’onere probatorio (art. 2697 c.c.) nelle fattispecie di responsabilità ex art. 2043 c.c. per insidia, avendo la sentenza impugnata ritenuto che spetta al danneggiato provare il comportamento colposamente omissivo dell’amministrazione per non aver tempestivamente rimosso o segnalato l’insidia. Sotto altro profilo, la motivazione sarebbe contraddittoria nella parte in cui ritiene che l’insidia può verificarsi in ogni momento del giorno e, contemporaneamente, che è soddisfacente un solo controllo giornaliero.

Con il secondo motivo, viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 213 e 116 c.p.c., avendo il giudice attribuito alla richiesta di informazioni al Comune, ex art. 213 c.p.c., valore tale da sostituire l’onere della prova contraria incombente sull’amministrazione, oltre la contraddittorietà della motivazione.

4. I motivi possono essere trattati congiuntamente per la stretta connessione, atteso che il secondo concerne comunque la prova in ordine alla conoscenza da parte dell’amministrazione dell’insidia esistente sulla strada. Proprio la trattazione congiunta consente di superare l’inadeguatezza del quesito del secondo motivo, che peccherebbe, altrimenti, di genericità ed astrattezza e di mancata sintesi in ordine al profilo motivazionale prospettato come contraddittorietà.

4.1. Risultano pacifici tra le parti in causa: l’esistenza della macchia di olio sulla strada già dalle 13,30 dello stesso giorno del sinistro; il nesso causale tra questa e l’incidente stradale; il controllo giornaliero della sede stradale compiuto dal cantoniere provinciale.

Il giudice di merito ha rigettato la domanda di danno non riscontrando un comportamento colposo in capo alla Provincia convenuta in giudizio. Ha accertato la mancanza di violazione di leggi e regolamenti e delle norme generali di diligenza e prudenza. A tale ultimo proposito, ha valutato irragionevole la pretesa di ripetuti controlli giornalieri su una rete viaria notoriamente estesa e ragionevole l’esistenza di un solo controllo giornaliero. Ha ritenuto mancante la prova in ordine alla conoscenza da parte della Provincia dell’avvenuto sversamento dell’olio (ad opera di sconosciuti), ai fini della astratta configurabilità della colpa per omesso tempestivo intervento.

Quest’ultimo profilo della ratio decidendi costituisce il punto centrale della critica mossa alla sentenza impugnata. Ma, il giudice ha fatto corretta applicazione del principio generale in materia di illecito aquiliano, secondo cui qualsiasi vicenda di danno lamentata da chi agisce in giudizio per il risarcimento deve essere provata dal danneggiato (Cass. n. 15986 del 2008). E, nello specifico, al danneggiato spettava provare che l’amministrazione provinciale, avuta conoscenza della macchia di olio sulla strada, non si era prontamente attivata, prima per segnalare l’insidia, poi per rimuoverla, secondo tempi tecnici ragionevolmente compatibili. Il danneggiato, invece, ha mirato a provare la conoscenza da parte di un Comune vicino (non convenuto in giudizio), senza comunque riuscire a provare la trasmissione dell’informazione da questo alla Provincia. In tale ottica, non assume rilievo la valutazione della prova nei confronti del Comune, che il giudice ha ritenuto non raggiunta avendo valutato prevalente la risposta negativa del Comune ex art. 213 c.p.c. rispetto alla testimonianza che riferiva dell’avvenuta telefonata di avvertimento al Comune – e che i ricorrenti (secondo motivo) ritengono effettuata in violazione di legge e contraddittoriamente.

Nè, infine, può rinvenirsi contraddittorietà di motivazione nella parte in cui la sentenza ha valutato ragionevole l’esistenza di un solo controllo giornaliero su una rete viaria notoriamente estesa, pur riconoscendo che un’insidia, del tipo di quella accertata, può verificarsi in ogni momento del giorno. Infatti, la ragionevolezza della misura del controllo preventivo è fondata sull’estensione della rete viaria e sulla esigibilità del controllo della stessa secondo le generali regole di diligenza, mentre, le insidie causate da comportamenti di terzi e il loro sempre possibile verificarsi costituiscono un dato esterno al quale, appunto, rapportare l’esigibilità dell’intervento di controllo della strada.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

5. Ritiene il collegio che ricorrono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese del presente giudizio, in ragione della oggettiva difficoltà di accertamenti in fatto, in ordine alla effettiva conoscenza da parte dell’amministrazione dell’insidia verificatasi sulla strada, idonei a incidere sulla esatta conoscibilità delle rispettive ragioni delle parti.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011

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