Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4914 del 24/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/02/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 24/02/2020), n.4914

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 31591/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

IN.TEC.NA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2810/25/2018 della Commissione tributaria

regionale della CAMPANIA, depositata il 26/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/11/2019 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

Fatto

RILEVATO

che:

1. In controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IVA, IRES ed IRAP per l’anno d’imposta 2009, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR campana dichiarava l’appello agenziale inammissibile per inesistenza della notifica dello stesso alla società appellata.

2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione sulla base di due motivi, cui replica l’intimata.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione dell’art. 139 c.p.c., comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 2, e art. 17 comma 1, lamentando l’erroneità della sentenza impugnata che aveva rilevato l’irregolarità della notifica del ricorso in appello nonostante lo stesso fosse stato consegnato dal messo speciale a persona addetta alla ricezione degli atti rinvenuta presso il nuovo indirizzo dello studio del difensore domiciliatario della parte appellata.

2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione degli artt. 84,156,170,291 e 330 c.p.c. sostenendo che aveva errato la CTR a ritenere inesistente la notifica dell’atto di appello effettuata con le modalità descritte al precedente paragrafo.

3. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati e vanno accolti.

4. E’ noto che “Nel processo tributario, le variazioni del domicilio eletto o della residenza o della sede, a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 1, sono efficaci nei confronti delle controparti costituite dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata loro notificata la denuncia di variazione; tale onere è previsto per il domicilio autonomamente eletto dalla parte, mentre l’elezione del domicilio dalla medesima operata presso lo studio di qualsiasi difensore, citato D.Lgs. ex art. 12, ha la mera funzione di indicare la sede dello studio del procuratore medesimo. In tale caso, il difensore domiciliatario non ha a sua volta l’onere di comunicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio ed è, invece, onere del notificante di effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello a sua conoscenza sia mutato, dovendo la notificazione essere effettuata al domicilio reale del procuratore anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte” (Cass., n. 28712 del 2017). E ciò per la prevalenza riconosciuta nei casi di elezione di domicilio presso il difensore, al dato personale rispetto a quello topografico, sicchè la notificazione deve essere effettuata al domicilio reale del procuratore, anche se esso sia mutato e non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte: di modo che, nel caso di elezione di domicilio presso una persona determinata, che assume la veste di domiciliatario, se l’atto sia stato ricevuto direttamente dal domiciliatario, ovvero da una persona addetta al domicilio, la notificazione deve ritenersi valida (in tal senso Cass. n. 17391 del 2009 così massimata: “La notifica dell’atto di impugnazione (nella specie dell’appello) effettuata a mani della persona “addetta al ritiro”, in luogo diverso da quello indicato dal procuratore domiciliatario e pur in assenza di alcuna indicazione negli atti processuali, in cui non risulti nemmeno un’eventuale comunicazione all’Ordine degli avvocati da parte del destinatario, deve ritenersi perfettamente valida, dovendosi privilegiare il riferimento personale su quello topografico, in quanto, ai fini della notifica dell’impugnazione ai sensi dell’art. 330 c.p.c., l’elezione di domicilio presso lo studio del procuratore assume la mera funzione di indicare la sede di questo ed è priva di una sua autonoma rilevanza”).

A quanto fin qui detto aggiungasi che secondo Cass. n. 27630 del 2009, “In materia di notifica di un atto di impugnazione, ove risulti una discordanza tra il domicilio del difensore indicato nella sentenza o negli atti e quello in cui è stata effettuata la notificazione, il giudice dell’impugnazione può, anzichè dichiararne l’inammissibilità per mancata dimostrazione dell’effettività del domicilio presso cui è stata indirizzata la notificazione, superare tale discordanza facendo uso del proprio potere di rilevazione d’ufficio della ritualità della notificazione, attraverso fonti di conoscenza degli elementi rilevanti di carattere ufficiale, esistenti in virtù dell’organizzazione pubblicistica della professione forense” o, come nel caso di specie, di quella di dottore commercialista.

In ogni caso, giammai la CTR avrebbe potuto dichiarare, come invece ha fatto, l’inesistenza della notificazione posto che, secondo il principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte (Cass., Sez. U., n. 24916 del 2016), “L’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione”, ma lo stesso è a dirsi per quello d’appello, “è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”. Ne consegue che, in ipotesi di nullità della notificazione e di omessa costituzione dell’appellato, il giudice è tenuto a disporne la rinnovazione ex art. 291 c.p.c..

Orbene, nel caso in esame, in cui la notificazione dell’appello agenziale risulta essere stato effettuata al difensore della parte appellata, presso cui la società contribuente aveva eletto domicilio, con consegna a mani di persona addetta alla ricezione degli atti, all’indirizzo del nuovo studio professionale del medesimo, la CTR, omettendo di attenersi ai suddetti principi giurisprudenziali, ha chiaramente errato nel ritenere inesistente la notifica dell’atto d’appello e dichiarare inammissibile lo stesso.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza con rinvio alla CTR campana per nuovo esame e anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA