Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4914 del 23/02/2021

Cassazione civile sez. III, 23/02/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 23/02/2021), n.4914

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33784/2019 proposto da:

K.J., elettivamente domiciliato in Napoli, Piazza Cavour, n.

139, presso l’avv. LUIGI MIGLIACCIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1374/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 01/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/11/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente K.J. è cittadino del (OMISSIS), da dove racconta di essere fuggito per evitare le conseguenze di una persecuzione politica, avendo egli preso le parti del suo datore di lavoro, simpatizzante del partito (OMISSIS) nelle mire dunque di simpatizzanti del partito opposto.

In Italia, K. ha chiesto protezione da rifugiato, protezione sussidiaria ed umanitaria, tutte richieste rigettate dalla commissione territoriale che non ha creduto al suo racconto, per via della diversità dei dettagli e delle circostanze riferite nei diversi momenti della narrazione. K. ha dunque proposto ricorso al Tribunale che ha tuttavia confermato il giudizio di inverosimiglianza già espresso dalla commissione, giudizio sul quale si è altresì formata la decisione del giudice di appello, che inoltre ha ritenuto, quanto alla protezione sussidiaria, non sussistere in Bangaldesh alcuna situazione di conflitto generalizzato, ed ha altresì escluso la protezione umanitaria per via della circostanza che nè le condizioni politiche del paese di origine nè la situazione lavorativa del ricorrente hanno rilievo a quel fine.

Ricorre K.J. con tre motivi, illustrati da memoria. V’è costituzione del Ministero.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

p..- Il primo motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c.

Il ricorrente lamenta la circostanza che, nel valutare se in Bangladesh esista un conflitto armato generalizzato, la corte di appello, oltre a non avere tenuto in alcun conto i reports indicati nell’atto di impugnazione (riferibili ad Amnesty International), non ha indicato a sua volta a quali fonti ha fatto riferimento per escludere che nel paese di origine del ricorrente vi potesse essere una situazione che giustifica la protezione sussidiaria, limitandosi a riferire che dalle COI disponibili non risultano situazioni di conflitto armato.

p..- Anche il secondo motivo, che denuncia violazione della L. n. 25 del 2008, art. 8 e L. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14, verte sul rigetto della protezione sussidiaria e sulla valutazione delle condizioni del paese di origine e denuncia violazione dell’obbligo di cooperazione nell’attività di prova ed accertamento della situazione politica e sociale del Bangladesh.

Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo. Nell’accertamento della situazione del paese di origine ed in particolare nell’accertamento della esistenza di un conflitto armato generalizzato, il giudice di merito deve indicare le fonti da cui ha tratto il suo convincimento, in modo che possa verificarsi non solo se la fonte attendibile, per la sua natura e per la sua specificità, ma anche se il riferimento al suo contenuto è fatto in modo aggiornato, potendo la situazione di un paese instabile mutare da un anno all’altro (Cass. 8819/2020).

La corte di appello esclude in Bangladesh una situazione di conflitto armato generalizzato limitandosi a richiamare le “COI disponibili”.

In tal modo è venuta meno all’obbligo di indicare specificamente le fonti della sua conoscenza ed altresì l’anno cui si riferiscono, con conseguente vizio del giudizio relativo alla situazione del paese di origine del ricorrente.

p..- Il terzo motivo denuncia violazione della L. n. 286 del 1998, art. 6, oltre che omesso esame di fatti decisivi e controversi.

E’ riferito alla protezione umanitaria e contesta alla corte di merito di non avere tenuto conto affatto del livello di integrazione raggiunto ma di avere deciso apoditticamente affermando che nè la situazione del paese nè l’integrazione raggiunta in Italia possono giustificare la concessione della protezione umanitaria, trascurando l’allegazione delle prove che il ricorrente ha offerto a sostegno della sua integrazione in Italia.

Il motivo è fondato.

La protezione umanitaria presuppone che ricorrano gravi motivi di carattere umanitario, che costituiscono un numero aperto di situazioni che rendendo lo straniero vulnerabile e che operano come cause ostative al suo rimpatrio.

Tra queste situazioni soggettive la prassi ha tipizzato una situazione significativa per valutare la vulnerabilità (che non è ovviamente l’unica), ponendo da un lato l’esigenza che il ricorrente sia integrato in Italia e dall’altro quella che possa perdere il suo livello di integrazione in caso di rimpatrio.

La corte di appello ha ritenuto invece che entrambe le situazioni non contino concludendo apoditticamente che “nel valutare la vulnerabilità della persona non possono essere valorizzate le condizioni di instabilità politica del paese e neppure l’allegato inserimento lavorativo del richiedente”.

Si tratta di una ratio evidentemente errata già di suo, che lo è ulteriormente se si considera che il ricorrente ha allegato, e ne riproduce copia allegata al ricorso, la prova del suo inserimento lavorativo.

Si ribadisce che il giudizio di vulnerabilità, oltre che in una serie aperta di altri casi, presuppone anche una comparazione tra l’integrazione raggiunta e la situazione del paese di origine al fine di valutare se il livello dei diritti di cui si gode in Italia possa andare perduto in caso di rimpatrio.

Il ricorso va dunque accolto.

P.Q.M.

La corte accoglie il primo ed il terzo motivo, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Venezia, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021

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