Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4914 del 02/03/2018


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 4914 Anno 2018
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: ARMANO ULIANA

SENTENZA
sul ricorso 17645-2014 proposto da:
KARNAK SPA , in persona del legale rappresentante pro
tempore

Dott.

MARCO

GALLUCCI,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI, 9,
presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
2017

RENATO MARINI giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

2021
contro

INFOMARK SRL , in persona del legale rappresentante
pro-tempore Ing.

FERNANDO PROFUMO, elettivamente

1

Data pubblicazione: 02/03/2018

domiciliata in ROMA, VIA SAN TOMMASO D’AQUINO 83,
presso lo studio dell’avvocato TOMMASO LONGO, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati PIETRO
ARAGONA, MARCO TESTA giusta procura a margine del
controricorso;

avverso la sentenza n. 632/2014 della CORTE D’APPELLO
di GENOVA, depositata il 09/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/10/2017 dal Consigliere Dott. ULIANA
ARMANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso
per l’inammissibilità in subordine rigetto;
udito l’Avvocato RENATO MARINI;
udito l’Avvocato TOMMASO LONGO;

2

– controricorrente

Fatti del processo
Con sentenza pubblicata il 9 maggio 2014 la Corte d’appello di
Genova ha confermato la decisione di primo grado di accoglimento
ekdra domanda proposta dalla INFORMAK s.r.I nei confronti della
KARNAK s.p.a. ed ha accertato lo scioglimento unilaterale del

Karnak , con la condanna della stessa al pagamento della penale di
euro 300.000,00 in favore di della INFORMAK ! oltre alla rifusione
delle spese.
Avverso questa decisione propone ricorso la società KARNAK.
Resiste con controricorso la INFORMAK.

Ragioni della decisione
1.Col primo motivo di ricorso si denunzia nullità della sentenza
per violazione dell’articolo 112 c.p.c in relazione all’articolo 360
numero quattro c.p.c.
Sostiene la ricorrente che la Corte d’appello ha pronunziato

ultra

petita poiché, a fronte di una domanda di risoluzione del contratto
per inadempimento e di risarcimento del danno , una volta
accertato l’inadempimento ha contraddittoriamente confermato la
condanna al pagamento della somma di euro 300.000,00 in
applicazione dell’articolo 8 del contratto, articolo che non conteneva
affatto la previsione di una penale, ma al contrario una cosiddetta
multa penitenziale.
Tale clausola

lungi dal

prefigurare una fattispecie di

inadempimento quale presupposto del pagamento del predetto
importo, si limitava solo ad accordare l’esercizio del recesso
subordinatamente al pagamento del prezzo ex articolo 1373 c.c.
3

contratto stipulato fra le parti in data 21 febbraio 2002 da parte di

2.11 motivo è inammissibile.
Infatti la questione della natura della clausola contrattuale che
prevedeva il pagamento di euro 300.000,00 non risulta veicolata
come motivo di impugnazione . Dalla sentenza impugnata risulta
che l’unica contestazione in ordine alla clausola pattizia che

dell’eccessività della stessa con di dichiarazione di nullità in punto
di quantificazione della somma dovuta .
La ricorrente, del resto ,non ha allegato di aver riproposto questa
questione come motivo di impugnazione davanti alla Corte d’appellc !
nè ha riportato in ricorso, come era suo onere, la parte
dell’impugnazione che riguardava la natura giuridica della clausola
n.8 del contratto
3.Con il secondo motivo si denunzia violazione falsa applicazione
degli artt. 1373, 1382 e 1453 c.c. in relazione all’articolo 360 n.3
c.p.c.
Sostiene •Nt ricorrente che la sentenza impugnata è illegittima nella
parte in cui ha accertato l’inadempimento contrattuale della KarnaK
e lo ha poi equiparato ad un recesso per fatti concludendi facendo
discendere l’applicazione della multa penitenziale di cui all’articolo 8
del contratto e 1373 c.c.
4.11 motivo è assorbito dall’inammissibilità del primo motivo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
La pronunzia di inammissibilità del ricorso giustifica il pagamento
del doppio contributo ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del D.P.R.
115 del 2002
P.Q.M.
4

prevedeva il pagamento di euro L. 300.000 è stata quella

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società
ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro
8.000,00 per spese l euro 200.000 per esborsi ,oltre accessori e
spese generali come per legge.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002 dà atto

ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13.
Roma 24-10-17
Il Consilgiere estens.

della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della

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