Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4913 del 27/02/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 4913 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

SENTENZA

sul ricorso 22687-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrenti 2012
2660

contro

3 F SRL in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DI
PIETRA 26, presso lo studio dell’avvocato MAGRONE
GIANDOMENICO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato DRAGONE MASSIMO giusta delega a margine;

Data pubblicazione: 27/02/2013

- controricorrenti

avverso la sentenza n. 50/2007 della COMM.TRIB.REG. di
VENEZIA, depositata il 17/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/12/2012 dal Consigliere Dott. CHIARA

udito per il controricorrente l’Avvocato JOUVENAL LONG
delega avvocato DRAGONE , che deposita visura camerale
della Soc. che è stata dichiarata fallita;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
raccoglimento del ricorso per quanto di ragione.

GRAZIOSI;

N.R.G. 22687 /2008

Svolgimento del processo

La CTR di Venezia con sentenza n. 50/24/07, depositata il 17 marzo 2007, ha
respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo
grado che aveva accolto il ricorso di 3F s.r.l. contro avvisi di accertamento

operazioni inesistenti fatturate a carico della contribuente 3F s.r.l. dalla ditta
individuale Carpenteria Metallica di Costantini Paolo, avendone il giudice di merito
negata l’esistenza di adeguata prova. Ha presentato ricorso – che si articola su
cinque motivi – l’Agenzia delle Entrate; controparte ha replicato con controricorso.
La causa è stata decisa in pubblica udienza (nella quale è stata esibita visura del
fallimento frattanto intervenuto del contribuente) il 20 dicembre 2012.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.
Il primo motivo verte – implicitamente ma inequivocamente ex articolo 360, comma
1, n. 3, c.p.c. – su violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 75 d.p.r.
917/1986, 19 d.p.r. 633/1972 e ” dei principi generali in materia di prova in
combinato disposto “, attribuendo al giudice di merito di aver ritenuto che il
contribuente possa provare l’esistenza dei costi e delle operazioni con le sole
fatture. Il motivo appare inammissibile per difetto di interesse del ricorrente,
poiché nella sentenza impugnata si afferma, invece, che, a fronte di regolari fatture,
l’Ufficio non deve opporre una mera negazione ma addurre ” elementi significativi
per contestarne la veridicità “in modo da far insorgere nel contribuente “l’onere di
fornire la prova contraria della regolarità delle operazioni effettuate e della
veridicità delle fatture “.
2. Il secondo motivo, di identica intestazione, proposto “ove si voglia disattendere

dell’imponibile ai fini di IRPEG, IRAP e IVA per gli anni 2000, 2001 e 2003 per pretese

quanto precede “, imputa al giudice di merito di aver ritenuto l’erario onerato della
prova dell’inesistenza dei costi e delle operazioni in questione, anziché solo della
allegazione e dimostrazione di elementi tali da generare il ragionevole sospetto
dell’inesistenza, cui consegue l’onere del contribuente alla dimostrazione
dell’esistenza (con elementi diversi dalla fattura). Visto l’effettivo contenuto, appena

3. Il terzo motivo, ancora con identica intestazione e in subordine al primo, lamenta
errore del giudice di merito in quanto questi, ” pur riconoscendo aver l’erario
allegato e dimostrato indizio dell’inesistenza “, avrebbe negato” che il contribuente
sia onerato dalla prova (con elementi diversi dalle fatture) dell’esistenza e affermato
che l’erario sia onerato della dimostrazione dell’inesistenza “. Vale anche qui, visto il
tenore della decisione, quanto detto per i precedenti motivi.
4. Il quarto motivo,” motivazione insufficiente su fatto decisivo “, ha un complessivo
contenuto tale da rapportarlo inequivocamente all’articolo 360, comma 1, n. 5,
c.p.c., nel senso che il fatto cui allude, in evidente sintesi, è l’inesistenza delle
operazioni, fatto indubbiamente controverso. Lo stesso è per il quinto motivo. Il
ricorrente sostiene nel quarto che il giudice di merito, dato atto delle dichiarazioni
dell’emittente delle fatture Paolo Costantini nel senso dell’inesistenza delle
operazioni sottostanti, non avrebbe tenuto conto, appunto in sintesi, degli ulteriori
elementi intrinseci ed estrinseci alle dichiarazioni descritti nel motivo, tali da
integrare l’indizio rappresentato da aueste fino a raggiungere la prova presuntiva
dell’inesistenza suddetta, motivando in modo apodittico e incongruo; nel quinto,
che il giudice di merito ha omesso di considerare le dichiarazioni di Costantini, alla
luce di tutti gli elementi di pregio delle stesse, indicati nel motivo precedente, a
creare il ragionevole sospetto dell’inesistenza delle operazioni.
5. I due motivi vanno decisi congiuntamente. Per entrambi il contribuente eccepisce
il difetto di autosufficienza e l’omessa trascrizione delle dichiarazioni di Costantini. Il
contenuto delle dichiarazioni emerge però dal ricorso (sia nella parte dedicata al

citato, della sentenza, vale quanto rilevato per il primo motivo.

”fatto”, sia nella successiva illustrazione del quarto e del quinto motivo) per cui la
trascrizione mancante non incide sull’autosufficienza, che sussiste, avendo il
ricorrente adempiuto all’obbligo (sia quanto alle dichiarazioni di Costantini, sia
quanto agli ulteriori elementi secondo lui preterrnessi) di indicare in modo esaustivo
e chiaro quel che aveva potenzialità di condurre a una decisione diversa (cfr. Cass.

percezione delle censure sollevate, senza necessità di ricorrere ad altri atti del
processo (Cass.2009/48231
6. Premesso che il controllo di logicità del giudizio di fatto, ex art. 360, comma
1, n. 5 c. p. c., non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, che ha
condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione
esaminata (ciò esclude — poiché sarebbe null’altro che un giudizio di fatto – un
nuovo giudizio di merito operato dal giudice di legittimità attraverso l’autonoma,
propria valutazione delle risultanze degli atti di causa: Cass.2012/5024), se è vero
che il giudice di merito non è tenuto a considerare nella formazione della sua
decisione, e illustrare quindi nella motivazione, tutti gli elementi, essendo
implicitamente assorbiti quelli logicamente incompatibili con le ragioni della
decisione espresse dalla motivazione ( v. per es. SA.1.2008 /26018 e Cass 2009/6873),
rimane peraltro viziata ex articolo 360, comma 1, n. 5,

C.P.C.

la decisione fondata su

fatti privi di rilievo o comunque non determinanti, perché in tal caso non è frutto di
una equilibrata e logica valutazione complessiva degli elementi probatori,
specialmente ove dagli elementi indicati nel motivo come preterrmessi dal giudice
avrebbe potuto derivare sul piano logico-giuridico una decisione opposta.
7. Nel caso in esame, la motivazione formulata dal giudice di merito appare in effetti
carente sul piano logico come appena evidenziato, in quanto per pervenire
all’accertamento di assoluta irrilevanza delle dichiarazioni di Costantini, nel senso
dell’accertamento dell’inesistenza di ulteriori elementi corroboranti le dichiarazioni
suddette – per cui le dichiarazioni sarebbero rimaste al grado di indizio isolato -, il

2009/1707), dovendosi intendere scopo della disposizione permettere l’immediata

giudice di merito, dopo aver affermato in via generale l’assenza di elementi ulteriori
corroboranti, non ha vagliato in concreto nessuno degli elementi, emergenti dagli
atti, che per il loro contenuto rivestivano potenzialità di assumere significato di
riscontro positivo alle dichiarazioni dell’emittente (le dichiarazioni degli altri sette
imprenditori, la caratteristica di ‘ 1 cartiera “della ditta di Costantini) selezionando tra

(regolarità della contabilità della 3F, mancata utilizzazione di assegni nel rapporto
tra questa e Costantini, assenza di questa nelle intercettazioni) alle dichiarazioni
suddette, peraltro parimenti inidonei, in una visione complessiva e logica dei dati
fattuali, a neutralizzare quelli non considerati e a privare di ogni significanza le
dichiarazioni di Costantini. Non vi è dunque nessun logico assorbimento di dati
importanti, come quelli delle caratteristiche di cartiera della ditta emittente, e
nessun valore determinante è attribuibile, quindi, ancora per logica, agli elementi
selezionati dal giudice di merito per sostenere la sua decisione fra i vari elementi
sussistenti. Nè si può ovviamente considerare in questa sede l’esistenza di ulteriori
elementi oltre a quelli indicati nei motivi in esame dal ricorrente, addotti dalla
controparte per smentirli, non essendo questi stati richiamati in motivazione dal
giudice di merito, onde il confronto con essi costituirebbe una inammissibile
cognizione di fatto esterna al vaglio della concreta conformazione della motivazione
in esame. La sentenza, in conclusione, non risulta pertanto dotata di una
motivazione equilibrata e complessiva, bensì sorretta da una motivazione affetta da
insufficienza, nel senso di incompletezza logica, I due motivi in esame vanno dunque
accolti, e la sentenza cassata con rinvio, includente anche il giudizio sulle spese, alla
CTR di Venezia, in diversa composizione.

P.Q.M.

i dati ulteriori solo quelli sul piano logico radicalmente inidonei a dare riscontro

MENTE DA REGISTRAZIM
2f…../4119t6
M SENSI J7FL

4

N. 13

••

i,.-;:;.75t.;

■4

1..i,ì,. 5„.

Accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa e rinvia alta CTR di Venezia, in diversa
composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma il 20 dicembre 2012
Il residente

Il Consiglier est.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA