Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4912 del 28/02/2011

Cassazione civile sez. III, 28/02/2011, (ud. 18/01/2011, dep. 28/02/2011), n.4912

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1510-2009 proposto da:

P.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, Via NICOLA RICCIOTTI 9, presso lo studio dell’avvocato POVIA

MARIATERESA ELENA, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MARIO DI BIAGIO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE ROMA (OMISSIS), in persona del Sindaco On. A.

G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEMPIO DI GIOVE 21,

presso lo studio dell’avvocato AVENATI FABRIZIO, che lo rappresenta e

difende giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

L.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4809/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

SEZIONE PRIMA CIVILE, emessa il 24/01/2007, depositata il 19/11/2007

R.G.N. 10505/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/01/2011 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito l’Avvocato POVIA MARIATERESA ELENA (anche per delega dell’Avv.

DI BIAGIO MARIO);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso con il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 19 novembre 2007 la Corte di appello di Roma, decidendo sul gravame proposto da P.C. contro la omologa decisione del Tribunale di questa città del 5 ottobre 2001, confermava la sentenza di primo grado, estromettendo dal giudizio L.A. e A.P., che si erano costituiti in primo grado quali genitori esercenti la potestà sul figli L. P., erede dell’attore in primo grado, ovvero L.E..

In punto di fatto, e per quel che interessa in questa sede, S.C., aveva concesso in locazione al P. un immobile di sua proprietà e precisamente un terreno con sovrastante fabbricato adibito ad uso laboratorio artigiano di falegnameria con contratto del 30 maggio 1971.

Il figlio della S., L.E. convenne in giudizio il P., lamentando il suo inadempimento nel versamento del canone convenuto con la madre per l’importo complessivo di L. 9.200.000, per cui chiedeva al Tribunale dichiararsi la risoluzione del contratto e il rilascio dell’immobile.

L’attore precisava che l’immobile venne occupato in via d’urgenza dal Comune di Roma per la costruzione di un parco pubblico e lasciato in uso precario al conduttore, ma la procedura espropriativa non si perfezionò, per cui il Comune fu condannato al rilascio dello stesso, oggetto dell’occupazione.

Il Tribunale accolse la domanda, dichiarando la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del B., con conseguente condanna al rilascio dell’immobile stesso.

Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il P., affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso il Comune di Roma.

L’intimato L.P. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La questione centrale che si pone all’esame di questa Corte è quella concernente la individuazione dell’oggetto del contratto di locazione.

1.- Tuttavia, osserva il Collegio che, in ordine logico, va esaminato per primo il terzo motivo, con il quale il ricorrente si duole che il giudice dell’appello avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile il terzo motivo di appello per violazione dell’art. 345 c.p.c., allorchè ha ritenuto che fosse stata eccepita per la prima volta in appello la prescrizione del diritto dell’appellato-l’attore in primo grado-alla percezione dei canoni.

Nel pedissequo quesito il ricorrente chiede alla Corte di rispondere a questa domanda, ovvero “se l’espressione utilizzata nel comune frasario giuridico di “prescrizione del contratto” possa significare prescrizione di tutte le obbligazioni nascenti da contratto e, per l’effetto, nel caso in esame, possa o meno ritenersi configurata l’inammissibilità ai sensi dell’art. 345 c.p.c. del terzo motivo di appello” (p. 13 ricorso).

La risposta non può che essere negativa.

Come esattamente pone in rilievo il giudice dell’appello, la prescrizione del contratto è una ipotesi estranea al nostro ordinamento, per cui aver eccepito in appello la prescrizione del diritto dell’appellato alla percezione dei canoni è certamente domanda nuova, precisandosi ulteriormente che nella terminologia giuridica non è mai presente la frase”prescrizione del contratto”.

2.-Ciò posto, e passando al primo motivo, il ricorrente si duole che la Corte di appello avrebbe con scarna e laconica motivazione respinto il primo motivo di appello relativo alla violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto nella sentenza non avrebbe considerato che oggetto della domanda è proprio l’immobile oggetto del contratto di locazione che il giudice di primo grado avrebbe dovuto indicare e meglio specificare in sentenza proprio al fine di evitare equivoci e, quindi, si rinverrebbe un vizio di ultrapetizione.

Assume, infatti, il ricorrente che nel suo atto di appello aveva eccepito che il giudice di primo grado avrebbe dovuto indicare un locale uso magazzino individuato al civico n. (OMISSIS), e non, invece, la più ampia, generica, onmnicomprensiva e indeterminata formulazione di “terreno con sovrastante immobile” (p. 5-6 ricorso).

Ritiene il Collegio che al pedissequo quesito vada data risposta negativa.

E’ sufficiente leggere il passo della motivazione nella sentenza di appello per rendersi conto che il giudice del gravame, nell’esaminare la doglianza, ha avuto modo di precisare che le “due diverse espressioni utilizzate indicano lo stesso immobile e l’uso dell’uno ovvero dell’altra non determina alcun equivoco sull’individuazione dell’immobile e, conseguentemente non determinano la pronuncia ultrapetita censurata dall’appellante” (p. 6 sentenza impugnata).

E ciò, senza trascurare che a questo convincimento il giudice dell’appello approda dopo aver riportato quanto era evidente nella parte descrittiva della citazione e nel dispositivo della sentenza del Tribunale.

3.-Il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice dell’appello, il L. fosse carente di interesse ad agire e di legittimazione passiva di esso ricorrente, è infondato, anche così come formulato, in quanto il P., in sostanza, si duole che il giudice a quo, invece di valutare e condividere le prove da lui dedotte a tali fini, avrebbe ritenuto di “dare piena prova ai documenti prodotti in giudizio dai L. (esproprio 22 luglio 1981 e sentenza del 22 luglio 1996), così disattendendo l’efficacia probatoria del contratto di locazione del 1995 stipulato tra il P. e il terzo B., tra l’altro, mai chiamata in causa” (p. 8 ricorso).

In tal modo argomentando, il ricorrente mostra non già di censurare la sentenza per omessa o insufficiente motivazione, bensì nella parte in cui il giudice del merito nella sua piena discrezionalità, ancorata, però, a presa d’atto della incidenza del materiale prodotto dalle parti, ha potuto giungere a dichiarare che dagli atti non era emerso alcun elemento dal quale potersi desumere la proprietà o altro diritto reale o personale di godimento in favore della B. in relazione al locale sito al civico n. (OMISSIS) (v.p. 6 sentenza impugnata).

Trattasi di motivazione appagante sotto ogni profilo e, quindi, immune dal vizio denunciato Conclusivamente, il ricorso va respinto e le spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1000/00, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011

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