Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4912 del 24/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/02/2020, (ud. 13/11/2019, dep. 24/02/2020), n.4912

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24596-2017 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARNO 38,

presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA MONCADA, rappresentata e

difesa dall’avvocato SALVATORE LO GIUDICE;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CANICATTI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3058/29/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 08/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CASTORINA

ROSARIA MARIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

Costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016 osserva;

Con sentenza n. 6519/25/2017, depositata il 12.7.2017, la CTR della Campania accoglieva l’appello di Publiservizi s.r.l. su controversia avente ad oggetto due avvisi di accertamento Tarsu sul presupposto che il contribuente avesse la disponibilità dell’immobile, allacciato alla rete elettrica e che il tributo era dovuto.

B.S. ricorre per la cassazione della sentenza affidando il suo mezzo a quattro motivi.

Publiservizi s.r.l. e il Comune di Caserta non hanno spiegato difese.

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e o falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16, 17 e 49, della L. n. 890 del 1992, artt. 7 e 8, artt. 149,170 e 330 c.p.c., artt. 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per inesistenza della notifica dell’atto di appello.

La censura è fondata. Non vi è prova agli atti della regolare notifica dell’atto di appello di Publiservizi s.r.l. non essendo stati versati in atti gli avvisi di ricevimento e non essendosi costituita parte intimata.

Il ricorso in appello doveva, pertanto, essere dichiarato inammissibile e la sentenza di primo grado non più censurabile. Il primo motivo di ricorso deve essere, pertanto accolto, assorbita la trattazione degli altri motivi e la sentenza cassata con dichiarazione di inammissibilità del’atto di appello.

Nulla sulle spese in considerazione della mancata costituzione di parte intimata.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e dichiara inammissibile il ricorso in appello di Publiservizi s.r.l..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020

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