Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4912 del 02/03/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 4912 Anno 2018
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: POSITANO GABRIELE

ORDINANZA

sul ricorso 24435-2015 proposto da:
MANITOWOC CRANE GROUP ITALY SRL in persona del legale
rappresentante DIEGO BROGNA, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 19, presso lo
studio dell’avvocato UGO LECIS, che la rappresenta e
difende giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrentecontro

ALLIANZ (GIA’ RAS -RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA’
SPA) in persona dei Procuratori Dr.ssa ANNA GENOVESE
e Dr. ANDREA CERRETTI, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato

1

Data pubblicazione: 02/03/2018

GIORGIO SPADAFORA, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ANTONIO SPADAFORA giusta
procura speciale in calce al controricorso;
CEV SPA in persona del legale rappresentante VALERIO
VENDRAMIN, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GRIECO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato MARIO BATTISTELLA giusta procura
speciale in calce al controricorso;
GENERALI ITALIA SPA conferitaria del complesso
aziendale costituito dal protafoglio assicurativo
della

Direzione

per

l’Italia

di

ASSICURAZIONI

GENERALI SPA in favore di INA ASSITALIA,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO
28, presso lo studio dell’avvocato CILIBERTI GIUSEPPE
che la rappresenta e difende giusta procura speciale
in calce al controricorso;
– controricorrenti nonchè contro

MARTIGNONE SNC DI MARTIGNONE GIOVANNI & C. E DI
MARTIGNONE GIOVANNI;
– intimati –

avverso

la

sentenza

n.

2112/2014

della

CORTE

D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 17/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio

del

07/07/2017

dal

2

Consigliere

Dott.

PIEMONTE 39, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

GABRIELE POSITANO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero,
in persona del Sostituto Procuratore generale CARMELO
SGROI, che ha chiesto l’accoglimento, per quanto di
ragione, del ricorso, relativamente al motivo II,

con rinvio ad altra sezione di Corte d’appello di
Venezia;

3

assorbiti I, III, IV e V e rigettato il VI motivo;

Rilevato che
con atto di citazione notificato il 30 gennaio 2004, Giovanni Martignone, in
proprio e quale rappresentante della società Martignone di Giovanni
Martignone & C. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Treviso, la
società CEV S.p.A. per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti il
giorno 28 giugno 2002 a causa della caduta del braccio di una gru operante nel

ferimento dell’attore, perdita di merce e blocco dell’attività aziendale.
Costituitasi in giudizio la società otteneva di chiamare in causa la ditta
costruttrice della gru, Sri Potain Sud Europa (successivamente Manitowoc
Crane Group Italy). Le due società evocavano in giudizio i rispettivi
assicuratori, Generali s.p.a. per la società CEV e RAS Assicurazioni per Potain.
Il Tribunale di Treviso, con sentenza del 22 marzo 2010, riconosceva la
responsabilità solidale di Manitowoc Crane Group Italy s.r.l. e CEV con
condanna al risarcimento dei danni e condannava, Manitowoc Crane Group
Italy s.r.I., a manlevare CEV per la metà di quanto dovuto all’attrice;
condannava Assicurazioni Generali a rifondere a CEV quanto dovuto in favore
dell’attrice, salva la franchigia del 10%, nonché a rifondere all’assicurata le
spese di lite; rigettava la domanda svolta da Manitowoc nei confronti di RAS
Assicurazioni, con compensazione delle spese tra tali parti. Il Tribunale,
richiamando le risultanze delle indagini svolte dal consulente tecnico del
pubblico ministero, osservava che non era stato possibile individuare le cause
della caduta del braccio della gru e che, pertanto, la società CEV doveva
rispondere quale custode della gru, in assenza della prova del caso fortuito,
mentre la Manitowoc era responsabile per il carattere difettoso della macchina,
con presunzione paritaria di responsabilità. Rigettava la domanda di manleva
di Manitowoc Crane Group Italy s.r.l. nei confronti di Ras perché il sinistro era
estraneo alla copertura assicurativa, risalendo al 28 giugno 2002;
avverso tale decisione proponeva appello Manitowoc Crane Group Italy
s.r.l. per una pluralità di motivi; costituitasi l’appellata CEV spiegava appello
incidentale ritenendo responsabile esclusivo o prevalente la società Manitowoc
3

vicino cantiere della predetta società, con danneggiamento del capannone e

s.r.l. poiché il fatto era riferibile esclusivamente a difetti imputabili al
costruttore; la società Martignone e Giovanni Martignone spiegavano appello
incidentale per il parziale accoglimento delle pretese risarcitorie; anche la
compagnia di assicurazioni Generali proponeva appello incidentale lamentando
l’erronea statuizione sulla domanda di manleva proposta da CEV; Allianz
Assicurazioni, già Ras, si opponeva all’appello principale, riproponendo tutte le

con sentenza pubblicata il 17 settembre 2014 la Corte d’Appello di Venezia,
in parziale riforma della sentenza impugnata, rideterminava il risarcimento
dovuto da Manitowoc Crane Group Italy s.r.l. e CEV, in solido tra loro, in favore
della società Martignone e di quest’ultimo, nella minore somma di euro
592.332,51, oltre interessi, condannando questi ultimi a restituire gli importi
ricevuti in eccedenza e definendo il regime delle spese di lite. Per quello che
interessa in questa sede, la Corte territoriale riteneva corretta l’affermazione di
responsabilità della società produttrice Manitowoc Crane Group Italy s.r.l. e
quella solidale della società CEV, ai sensi degli articoli 2051 e 2050 c.c., in
misura paritaria ai sensi dell’articolo 2055, terzo comma c.c, considerando
infondata la domanda di manleva proposta da Manitowoc Crane Group Italy
s.r.l. nei confronti dell’assicuratore Ras, atteso il tenore della polizza n.
46859279 e la natura non vessatoria della clausola claims made riferita alla
polizza n. 36217044-9;
avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Manitowoc Crane
Group Italy s.r.l. sulla base di sei motivi. Resistono in giudizio, con separati
controricorsi, Allianz S.p.A, CEV S.p.a e Generali Italia s.p.a. Le parti
depositano memorie ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c. Il Procuratore generale
conclude per l’accoglimento del ricorso relativamente al secondo motivo,
assorbiti il primo, terzo, quarto e quinto motivo e rigetto del sesto motivo.
Considerato che:
con il primo motivo la società deduce violazione e falsa applicazione
dell’articolo 112 c.p.c., con riferimento all’articolo 360, n. 3 c.p.c, precisando
che con l’atto di chiamata del terzo Ras assicurazioni aveva chiesto al Tribunale
4

questioni già sollevate in primo grado;

di accertare la vigenza della polizza di assicurazione stipulata fra tutte quelle
prodotte, con specifico riferimento anche a quella n. 36217044-9,
indipendentemente se della stessa fosse stato allegato un mero estratto;
con il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’articolo
1322 c.c., con riferimento all’articolo 360, n. 3, riguardo alla valutazione di
meritevolezza della clausola claims made contenuta nella polizza n. 36217044-

clausola, senza considerare l’evidente limitazione di responsabilità che
prevede, omettendo di svolgere una analisi delle singole disposizioni contenute
del contratto al fine di verificare la meritevolezza della disposizione;
con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 1917
c.c. con riferimento alla medesima polizza e clausola oggetto della doglianza
precedente, rilevando che è una siffatta clausola si pone in contrasto con la
norma primaria e imperativa prevista dal codice civile (articolo 1917 c.c.) con
conseguenze nullità derivata della clausola;
con il quarto motivo lamenta la violazione dell’articolo 1341 c.c. con
riferimento alle medesime disposizioni e clausole oggetto dei due motivi
precedenti, ritenendo erronea la motivazione della Corte territoriale secondo
cui la clausola claims made sarebbe limitativa dell’oggetto che, però, identifica
il sinistro con la richiesta di risarcimento danni. Conseguentemente l’assicurato
risponde del sinistro al momento del suo verificarsi e la responsabilità
dell’assicuratore sorge con il fatto dannoso, ma, ai sensi dell’articolo 7 del
contratto, la clausola claims made collega la responsabilità dell’assicuratore al
diverso evento della denuncia da parte del terzo, e non al fatto dannoso;
con il quinto motivo deduce la violazione degli articoli 1895 e 1341 c.c.,
con riferimento all’articolo 360, n. 3 c.p.c., riguardo al tema della nullità o
vessatorietà della clausola loss occurrence contenuta nell’appendice di proroga
della polizza n. 46859279. Dal collegamento tra la polizza e l’appendice
emerge che le parti hanno inteso regolare, per periodi differenti, la limitazione
della garanzia: con clausola claims made, fino al 1 gennaio 2004 e con clausola
loss occurrence, da tale data sino al 30 settembre 2004, con conseguente

9. La Corte territoriale, con motivazione generica, ha ritenuto valida tale

sperequazione dell’equilibrio contrattuale poiché, alla data del 1 gennaio 2004,
l’assicuratore era già consapevole che il sinistro si era verificato avendo
ricevuto la richiesta di danni in data 23 giugno 2003. Non ricorrerebbe,
pertanto, l’ipotesi di rischio quale evento futuro ed incerto, ma l’ipotesi di
rischio già verificato, con conseguente nullità della clausola. In ogni caso
l’assicuratore, consapevole del fatto che il sinistro si era già verificato, si

responsabilità convenendo un premio di entità superiore alla polizza
precedente, retta dalla clausola claims made;
con il sesto motivo, relativo al tema della responsabilità del produttore,
lamenta la violazione degli articoli 117 e 118 del d.lgs n. 206 del 2005 e
dell’articolo 2055, terzo comma, c.c. In particolare, la responsabilità del
produttore non costituisce un’ipotesi di responsabilità oggettiva, non dovendo
dimostrare, ai fini della prova liberatoria, il caso fortuito, al contrario
dell’esercente l’attività pericolosa. È sufficiente dimostrare l’imprevedibilità del
danno: nel caso di specie le risultanze della consulenza tecnica di ufficio
evidenziavano un uso improprio e per cicli di lavoro eccessivi della gru.
Pertanto, l’affermazione di responsabilità contenuta nella decisione impugnata
è priva della valutazione della colpa, confinata nell’incompletezza di calcolo a
livello progettuale;
con riferimento al primo motivo va rilevata l’irrituale deduzione della
censura che la ricorrente riferisce all’ipotesi di violazione di legge ex art. 360 n.
3) c.p.c, mentre l’omessa pronuncia su domanda o questioni sollevate nel
giudizio da parte del giudice del merito integra violazione dell’art. 112 cod.
proc. civ., che deve essere fatta valere ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
4), dello stesso codice di rito. La doglianza va correttamente qualificata non
come questione di extrapetizione, ma quale censura in ordine alla valutazione
operata dalla Corte territoriale riguardo al titolo fatto valere in giudizio
deducendosi, infatti, “la nullità della decisione derivante dalla relativa
omissione” per cui la “sentenza impugnata dovrà essere cassata a tali fini
ritenendo per l’effetto titolo costitutivo della manleva invocata anche la polizza
6

avvaleva della clausola loss occurrence di sostanziale esclusione della propria

n. 36217044-9”. La censura, quindi, investe l’esatta individuazione del titolo
della pretesa e cioè una questione di interpretazione della domanda,
deducendo la ricorrente di avere posto a fondamento della propria pretesa tutti
i contratti stipulati con l’assicuratore Ras, e quindi anche la polizza 36217044,
operante nel periodo interessato dall’evento (anno 2002), ma caratterizzata
dalla clausola claims made e ciò diversamente da quanto ritenuto dalla Corte

n. 46859279 e relativa proroga, che si riferiva al periodo successivo all’evento
(cioè, rispettivamente, da gennaio 2003, la polizza e da gennaio 2004,
l’appendice), ma con lo schema classico della clausola loss occurence.

La

ricorrente censura in maniera puntuale la motivazione della Corte d’Appello
contenuta a pagina 32, nella parte in cui viene esclusa la rilevanza della polizza
n. 36217044 vigente all’epoca del sinistro, poiché la stessa “non era stata
nemmeno espressamente citata e dunque non poteva costituire il titolo della
copertura assicurativa”, rilevando, tra l’altro, di avere specificamente chiesto,
con l’atto di costituzione e risposta e chiamata del terzo, che fosse “in ogni
caso, accertata la vigenza della polizza di assicurazione stipulata con la Ras”;
fatta questa premessa, i motivi di ricorso da uno a cinque possono essere
trattati congiuntamente perché strettamente connessi attenendo al tema della
esclusione della garanzia assicurativa da parte di Ras Assicurazioni;
rilevano in questa sede le tematiche oggetto della decisione di questa Corte
a Sezioni Unite n. 9140 del 6 maggio 2016, dalla quale è possibile enucleare,
in estrema sintesi e per quello che rileva in questa sede, le seguenti ipotesi:
polizza che contenga clausole miste o impure (in cui rileva sia il tempo
dell’evento che quello della richiesta) che prevedono l’operatività della
copertura assicurativa solo quando, sia il fatto illecito, sia la richiesta
risarcitoria, intervengano nel periodo di vigenza del contratto, con eventuale
retrodatazione della garanzia riferita alle condotte poste in essere in epoca
anteriore;
polizza che contenga le clausole pure (in cui rileva solo il momento della
richiesta) destinate a coprire tutte le richieste risarcitorie formulate nei
7

territoriale, secondo cui la domanda di manleva trovava titolo solo nella polizza

confronti

dell’assicurato

nel

periodo

di

vigenza

della

polizza,

indipendentemente dalla data di commissione del fatto illecito;
polizza che contenga la formula loss occurrence (ad insorgenza del danno,
in cui rileva il tempo dell’evento), la quale copre i sinistri avvenuti durante la
vigenza del contratto anche se la richiesta risarcitoria venga formulata in un
tempo successivo, quando la polizza non era più vigente;

una clausola claims made e una successiva polizza strutturata sullo schema di
quella loss occurrence, poiché, quanto alla prima garanzia “l’assicurazione vale
per le richieste di risarcimento presentate all’assicurato per la prima volta
durante il periodo di efficacia dell’assicurazione stessa”, indipendentemente dal
momento in cui si verificarono, purché si concretizzino in richieste pervenute
nel periodo di efficacia della polizza stessa (pagina 33 della sentenza), che
richiama pagina 6 della polizza n. 46859279, che rinvia all’articolo 4 della II
Sez. del contratto, che fa coincidere il concetto di sinistro con il concetto di
richiesta di risarcimento;
con specifico riferimento alle censure oggetto del primo motivo, le stesse si
appalesano fondate in considerazione della rituale e precisa l’indicazione
contenuta nella citazione per la chiamata del garante da parte di Srl Potain Sud
Europa (successivamente Manitowoc Crane Group Italy) depositata il 1°
ottobre 2004 che opera uno specifico riferimento ad entrambe le polizze:
quella iniziale, con efficacia dal gennaio 2000 e prorogata sino al 1° gennaio
2003, e quella annuale, con decorrenza 1° gennaio 2003 e prorogata sino a
settembre 2004. Documentazione allegata all’atto di costituzione e contestuale
atto di chiamata in causa del terzo (indicata come all.1);
sulla base di tali elementi appare evidente che la ricorrente ha posto a
fondamento della propria pretesa tutti i contratti stipulati con l’assicuratore
Ras, e quindi anche la polizza n. 36217044, operante nel periodo interessato
dall’evento (anno 2002) e richiamata espressamente in comparsa di risposta,
caratterizzata dalla presenza della citata clausola

claims made

e ciò

diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’Appello, secondo cui la domanda
8

la fattispecie in esame prevede l’avvicendamento di una polizza conterile

di manleva trovava titolo solo nella seconda polizza, la n. 46859279 e relativa
proroga, che si riferivano al periodo successivo all’evento;
la questione attiene alla verifica di meritevolezza complessiva della
garanzia con riferimento all’avvicendamento tra una polizza in cui la
retroattività della copertura assicurativa è limitata (la n. 36217044) e quella,
con la formula loss occurrence (ad insorgenza del danno), la quale copre i

risarcitoria venga formulata in un tempo successivo. E’ evidente che la prima
polizza, subordinando la copertura assicurativa al fatto che il sinistro venga
denunciato durante la vigenza della stessa, determina uno spostamento del
rischio dall’evento di danno, alla denuncia dello stesso;
all’esito della decisione delle Sezioni Unite n. 9140 del 2016 non presenta
profili di invalidità la polizza che contenga una clausola pura, ossia con
richiesta in corso di validità, ma a copertura di rischi pregressi, anche se non
conosciuti dal contraente. Al contrario per quella impura è necessaria una
verifica in termini di meritevolezza negoziale nella prospettiva dell’articolo
1322 c.c. perché esiste, come rilevato, uno sbilanciamento tra premio e
indennizzo ed un rischio di esclusione della copertura assicurativa, non
eliminabile dal soggetto che dovrebbe essere garantito;
come evidenziato da questa Corte (Cass. sez 3 n. 10506 del 28 aprile
2017) non sono meritevoli di tutela le clausole che attribuiscono ad una parte
un vantaggio sproporzionato rispetto all’altra, pongono una parte contraente in
condizione di soggezione rispetto all’altra, determinano un contrasto con i
doveri di solidarietà conseguenza del fatto che restano escluse dalla copertura
le richieste cadenti oltre il termine di validità contrattuale, anche se riferite a
sinistri verificatosi durante il periodo di copertura assicurativa. Ciò determina,
richiamando le Sezioni Unite, una frattura tra il momento in cui è stipulata
l’assicurazione e viene pagato il premio e quello in cui il rischio assicurato può
verificarsi, con conseguenze giuridicamente irragionevoli;
nel caso di specie, sul presupposto della successione delle due polizze, la
prima polizza n. 36217044-9 contenente la clausola claims made non consente
9

sinistri avvenuti durante la vigenza del contratto, anche se la richiesta

di ottenere l’indennizzo, perché la richiesta del terzo è intervenuta dopo il
periodo di efficacia, con riferimento ad un evento verificatosi il 28 giugno 2002,
mentre sulla base della seconda polizza, n. 46859279, contenente la appendice
n. 49788999 e clausola ordinaria loss occurrence, il rischio egualmente non è
coperto, perché il fatto storico dell’incidente è precedente all’inizio dell’efficacia
della seconda polizza (riferita al periodo gennaio 2003/gennaio 2004, la polizza

l’appendice);
alla luce di quanto precede deve rilevarsi che la Corte territoriale ha errato
nella corretta individuazione del titolo della pretesa avanzata dall’odierna
ricorrente, che ha dedotto e dimostrato di avere posto a fondamento della
propria pretesa tutti i contratti stipulati con l’assicuratore Ras, e quindi anche
la polizza n. 36217044, operante nel periodo interessato dall’evento (giugno
2002). La Corte territoriale, al contrario, avendo affermato che la domanda di
manleva trovava titolo solo nella polizza n. 46859279 e relativa proroga, che si
riferivano al periodo successivo all’evento, escludendo la rilevanza della polizza
n. 36217044 vigente all’epoca del sinistro, non ha preso in esame i profili di
meritevolezza relativi anche al collegamento tra le due polizze e la circostanza
che, dalla successione dei contratti emerge un “buco di copertura” (come
evidenziato dal Procuratore generale), al fine di verificare la sussistenza di
profili di irragionevolezza di tali modalità negoziali rispetto alla finalità di
copertura del rischio associativo. E ciò indipendentemente dall’approvazione
specifica ex art. 1341 c.c., anche in considerazione dell’ulteriore circostanza
(ben delineata con il quinto motivo) che, al momento della conclusione della
seconda polizza e relativa proroga, il soggetto danneggiato aveva già inviato la
richiesta di danno (23 giugno 2003), profilandosi l’ipotesi di assicurazione per
un rischio verificatosi e già noto prima della conclusione del (secondo)
contratto e compatibile con la finalità di garanzia solo nel caso in cui ciò non
abbia comportato la sostanziale cessazione del rischio assicurato;
le considerazioni che precedono risultano assorbenti rispetto alle deduzioni
poste a sostegno del sesto motivo;
10

ed al periodo successivo, dal 1° gennaio 2004 al 30 settembre 2004,

ne consegue che il ricorso per cassazione deve essere accolto per quanto di
ragione; la sentenza va cassata con rinvio, atteso che, in forza dell’errata
individuazione del titolo della pretesa avanzata dalla odierna ricorrente, la
Corte territoriale non ha esaminato le tematiche sopra evidenziate, che
dovranno essere risolte in sede di rinvio.
P.T.M.

cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa,
anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di
Venezia, in diversa composizione.
Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della Corte
Suprema di Cassazione in data 7 luglio 2

7

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;

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