Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4911 del 28/02/2011

Cassazione civile sez. III, 28/02/2011, (ud. 18/01/2011, dep. 28/02/2011), n.4911

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1313-2009 proposto da:

A.A. (OMISSIS), B.G. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’Avv. NUZZACI FABIO giusta

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.A. (OMISSIS), R.M.C.

(OMISSIS), R.S. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI GRACCHI 187, presso lo

studio dell’avvocato MAGNANO DI SAN LIO GIOVANNI, che li rappresenta

e difende unitamente agli avvocati NICOSIA GIUSEPPE, NICOSIA CETTINA

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 994/2007 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 08/10/2007, depositata il

17/11/2007 R.G.N. 1451/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/01/2011 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito l’Avvocato NUZZACI FABIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso con il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Catania con sentenza del 17 novembre 2007 ha respinto, per quel che interessa in questa sede, il gravame proposto da B.G. e A.A. contro la omologa decisione del Tribunale di Catania-sezione distaccata di Mascalcia del 10 giugno 2004, con la quale il giudice di primo grado aveva dichiarato risolto per grave inadempimento del conduttore – il B., delle cui obbligazioni si era reso garante l’ A.,-il contratto di locazione di un immobile di proprietà di R.G..

Avverso siffatta decisione propongono ricorso per cassazione il B. e l’ A., con un unico articolato motivo.

Resistono con controricorso gli eredi di R.G. e precisamente i figli R.S. e R.M.C. nonchè la moglie S.A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva il Collegio che il ricorso va dichiarato inammissibile.

Se da un lato esso non è inammissibile, così come deducono i resistenti, ovvero per errata indicazione del ricorrente, della sentenza impugnata (trattandosi, all’evidenza, di errori materiali, che non inficiano la regolarità dell’impugnazione); per omessa indicazione degli atti processuali e dei documenti su cui il ricorso si fonda (su cui v. premessa del ricorso); per riformulazione del quesito di diritto, in quanto a loro avviso questa Corte si sarebbe già pronunciata; per carenza di interesse concreto, anche in caso di annullamento della impugnata sentenza, dall’altro va posto in rilievo che esso è formulato e redatto sotto i tre profili del vizio di motivazione, non già in via alternativa.

Testualmente l’unico motivo recita ” vizio di omessa, insufficiente ed errata motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5″ (p. 7 ricorso).

Al riguardo, questa Corte ha avuto modo di statuire che, qualora venga redatto in tal modo il ricorso, non si è in grado di poter giungere ad una valutazione del vero motivo di censura, in quanto il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dovendo incidere su di un fatto decisivo del giudizio legittima il ricorso unicamente per vizio di omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione e non per consentire alla Corte, quale il giudice di sola legittimità, di scegliere sulla base di criteri possibilistici e probabilistici tra due prospettazioni, ambedue logiche, ma nello stesso tempo alternative, (Cass. n. 261/09).

Peraltro, i ricorrenti si limitano ad enunciare in termini astratti e non collegati la loro doglianza.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la soccombenza nelle spese, che vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 600/00, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011

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