Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4911 del 27/02/2017


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Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, (ud. 07/12/2016, dep.27/02/2017),  n. 4911

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12185-2012 proposto da:

F.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUIGIA CARLA GERMANI, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

DEUTSCHE BANK S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO

FONTANE 161, presso l’avvocato IOLANDA BOCCIA, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati FILIPPO DI PEIO, GIANCARLO SESSA,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 410/2011 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 04/08/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/12/2016 dal Consigliere Dott. SCALDAFERRI ANDREA;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato IOLANDA BOCCIA che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 17 giugno 2008, il Tribunale di Pordenone respingeva l’opposizione proposta da F.M. avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti per il pagamento in favore di Deutsche Bank s.p.a. della somma di Euro 7.082,22 a saldo di quanto erogatogli in base a una operazione di credito al consumo denominata “Finanziamento Prestitempo”, detratte le prime dodici rate mensili pagate. Il tribunale, ribadita l’inammissibilità della querela di falso in relazione all’abusivo riempimento, prospettato dall’opponente, del modulo contrattuale, e la non rilevanza delle prove dal medesimo articolate al fine di provare un riempimento del modulo in modo difforme dai patti, nel merito ravvisava l’insussistenza delle varie ipotesi di nullità del contratto di finanziamento dedotte dall’opponente, ivi compresa quella consistente nell’essere il finanziamento collegato non già con un contratto di consumo bensì con un contratto, concluso dal F. nell’ambito della sua attività di imprenditore, di franchising con l’impresa produttrice (Tucker) di economizzatori per caldaie.

2. Il gravame proposto dal F., resistito da Deutsche Bank, è stato rigettato dalla Corte d’appello di Trieste con sentenza depositata il 4 agosto 2011, nella quale ha confermato pienamente le statuizioni espresse nella sentenza di primo grado e le relative motivazioni, cui ha aggiunto alcune argomentazioni ulteriori, a fronte delle doglianze svolte dall’appellante, osservando sinteticamente: a)che non è ravvisabile alcun vizio di costituzione del giudice di primo grado nell’avere il decidente ribadito l’inammissibilità della querela di falso nella composizione monocratica anzichè in quella collegiale richiesta dall’art. 50 bis c.p.c., n. 1; b) che nella specie non può configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico tra il negozio di finanziamento e quello di acquisto; c) che il tasso di interesse pattuito non era superiore al tasso soglia applicabile ai crediti finalizzati all’acquisto rateale oltre Euro 5.000, quale quello concesso dalla D.B. al F., irrilevante essendo a tal riguardo la finalità imprenditoriale realmente perseguita da quest’ultimo; d)che il credito monitoriamente azionato dalla D.B. ha trovato rituale riscontro documentale.

3. Avverso la sentenza F.M. ha proposto ricorso per cassazione, cui resiste Deutsche Bank con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso si basa su quattro motivi.

1.1. Con il primo si lamenta che la corte distrettuale, in violazione degli artt. 50 bis e quater c.p.c. e dell’art. 225 c.p.c., non abbia dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per avere il tribunale, in composizione monocratica anzichè in quella collegiale prevista a pena di nullità, pronunciato nel merito sulla querela di falso presentata dall’odierno ricorrente.

1.2. Con il secondo ci si duole della omessa motivazione in ordine alla questione, riproposta in appello, della nullità del contratto di finanziamento per difetto nel modulo sottoscritto degli elementi essenziali di tale contratto, evidenziando che la modalità, adottata nella sentenza impugnata, di motivazione per relationem alle argomentazioni esposte nella sentenza di primo grado, sarebbe nella specie illegittima. 1.3. Con il terzo si lamenta che la corte distrettuale, nel rigettare l’eccezione, riproposta in appello, di mancanza di prova del credito della banca (con specifico riferimento alla prova della erogazione del finanziamento mediante accredito della somma in favore del fornitore Tucker s.p.a.), si sia limitata ad affermare l’esistenza di “rituale riscontro documentale” senza precisare quale sarebbe la documentazione che proverebbe H credito, nè considerare le contestazioni esposte al riguardo in atto di opposizione e in atto di appello. 1.4. Con il quarto motivo si deduce che la corte distrettuale avrebbe violato l’art. 121 del T.U.B. di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993 nel ritenere che non produce nullità del contratto in questione la mancanza di collegamento del finanziamento con un contratto di acquisto di un bene/servizio finalizzato al consumo.

2. Il primo motivo è infondato. Non risulta neppure dedotto che il giudice istruttore abbia autorizzato la presentazione della querela di falso a norma dell’art. 222 c.p.c.: al contrario, dalla sentenza di primo grado, trascritta in quella d’appello, si evince che il g.i. ha ritenuto la querela inammissibile, e che tale valutazione è stata “ribadita” dal decidente in sentenza. Ciò posto, va escluso il denunciato vizio di costituzione del giudice: l’art. 50 bis c.p.c., n. 1, prevede la decisione in composizione collegiale in collegamento con l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, e tale partecipazione si rende necessaria nella fase dell’accertamento della falsità, non in quella preliminare in cui il giudice istruttore valuta la rilevanza e l’ammissibilità della querela onde autorizzarne la presentazione, nè quindi per la conferma, da parte del decidente, della ordinanza istruttoria di inammissibilità (cfr. ex multis: Cass. n. 8705/2016; n. 1110/2010; n. 4236/1990; n. 1593/1984).

Nè può dirsi che nella specie il tribunale avrebbe pronunciato sul merito della querela: nella sentenza di primo grado invero non si rinvengono valutazioni sulla fondatezza della querela, bensì solo sulla inammissibilità della stessa per non avere il querelante prospettato un riempimento del modulo contrattuale al di fuori di ogni patto. Ciò che peraltro il giudice d’appello ha confermato e non risulta esser stato censurato specificamente in ricorso mediante indicazione degli elementi che non sarebbero stati considerati in tale interpretazione del contenuto della querela. Da cui discende per l’appunto l’inammissibilità della stessa, in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale che del pari non ha formato oggetto di specifica contestazione in ricorso, e che in ogni caso il Collegio condivide.

3. Parimenti infondato è il secondo motivo. La motivazione per relationem della sentenza pronunciata in sede di gravame è nella specie legittima perchè il giudice di appello, dopo aver trascritto (pagg. 13 – 14) le considerazioni del primo giudice in ordine alla infondatezza della eccezione di nullità del contratto di finanziamento per mancanza dei suoi elementi essenziali, ha dato atto (pag. 19), senza trovare smentita in ricorso, che le censure sul punto in atto di appello si limitavano a reiterare le originarie argomentazioni, alle quali ha ritenuto fosse stata data esaustiva e condivisibile risposta. La motivazione resa dalla corte distrettuale soddisfa dunque i requisiti delineati dalla giurisprudenza di questa corte di legittimità richiamata in ricorso (cfr. ex multis: Cass. n. 18625/10; n. 2196/2003), giacchè la sua sinteticità non impedisce di ritenere che alla affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di impugnazione.

4. Il terzo motivo è invece fondato. In primo luogo, il ricorso riporta il contenuto dello specifico motivo di appello con il quale l’odierno ricorrente lamentava essere state del tutto ignorate dal Tribunale di Pordenone le eccezioni da lui sollevate in ordine alla mancata prova del credito della D.B. In particolare, rilevava l’appellante, la D.B. non ha dimostrato di aver effettuato – come previsto dal contratto di finanziamento in questione – il bonifico alla fornitrice Tucker, dal momento che: a)l’estratto di saldaconto non solo non può identificarsi con l’ordinario estratto conto di cui all’art. 50 T.U.B., ma questa norma -peraltro valevole per i soli rapporti regolati in conto corrente, tale non essendo quello relativo al finanziamento in questione- attribuisce eccezionale valenza probatoria al suddetto documento solo nella fase monitoria, non anche nell’ordinario giudizio di opposizione, per il quale valgono le norme generali sulla prova; b) i documenti nn. 6 e 14 prodotti dalla D.B. non sono idonei – per le ragioni precisate nel motivo di appello – a dimostrare l’asserita erogazione del bonifico alla Tucker nell’interesse dell’appellante.

A fronte di tali articolate e puntuali censure, la corte d’appello si è limitata ad affermare che “il credito residuo monitoriamente azionato dalla banca ha trovato rituale riscontro documentale”, senza in alcun modo precisare quale sarebbe la documentazione che costituirebbe rituale riscontro del credito azionato, nè tantomeno le ragioni per le quali si perverrebbe a tale conclusione. La doglianza in tali termini illustrata, rubricata in relazione al vizio di violazione di norme di diritto ma più propriamente qualificabile in termini di vizio di motivazione, merita dunque accoglimento. 5. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione al motivo accolto, in tale pronuncia restando assorbito il quarto motivo di ricorso. La causa deve quindi essere rinviata alla Corte d’appello di Trieste perchè, in diversa composizione, proceda ad un nuovo esame, regolando anche le spese di questo giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo motivo, assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sezione prima civile della Corte di Cassazione, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2017

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