Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4910 del 28/02/2011
Cassazione civile sez. III, 28/02/2011, (ud. 18/01/2011, dep. 28/02/2011), n.4910
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FILADORO Camillo – Presidente –
Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. CARLUCCIO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 320-2006 proposto da:
M.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA PAVIA 2, presso lo studio dell’avvocato GIGLIUCCI FRANCO,
rappresentato e difeso dall’avvocato NUNZIATA ALDO giusta delega in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
P.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA TACITO 23, presso lo studio dell’avvocato DEL BUFALO LAURA,
che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del
controricorso;
– controricorrente –
e contro
R.G.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1244/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
SEZIONE PRIMA CIVILE, emessa il 04/05/2005, depositata il 14/05/2005
r.g.n. 784/2003; udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/01/2011 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso con l’improcedibilità
del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 14 maggio 2005 la Corte di appello di Milano rigettava l’appello principale di M.P. e accoglieva parzialmente l’appello incidentale di R.G. e P. G. contro la sentenza del Tribunale di Monza del 6 settembre 2002, condannando il M. al risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale, oltre che per le voci di danno da ritardata consegna, liquidato in via equitativa e per l’importo pagato dagli appellati a titolo di spese processuali per l’espletato A.T.P..
Il giudice di primo grado, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso a favore del M. dal Pretore di Monza il 26 ottobre 1998, instaurato dal R. e dalla P., aveva accolto l’opposizione e aveva condannato il M. a restituire agli opponenti la somma di Euro 25.306,39 da essi versati oltre interessi dal versamento al saldo oltre spese di lite.
Avverso la decisione di appello insorge il M. con il presente ricorso, affidandosi a cinque motivi.
Resiste con controricorso la P.G., che ha depositato memoria, rilevando che controparte non ha adempiuto all’onere di notificare agli eredi del R., deceduto il (OMISSIS), il ricorso, così come deciso da questa Corte con ordinanza del 16 marzo 2010.
Il Collegio, preso atto che l’incombente non risulta espletato, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.200/00, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011