Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4910 del 23/02/2021

Cassazione civile sez. III, 23/02/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 23/02/2021), n.4910

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32305/2019 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato in Caltanissetta, corso

Sicilia, 105, presso l’avv. ANTONELLA MACALUSO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 171/2019 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 11/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/11/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente A.M. è cittadino (OMISSIS), della regione del Punjab, da cui ha raccontato di essere fuggito per evitare le minacce degli autori di un omicidio a cui aveva assistito, di ritorno a casa dal lavoro. Egli, infatti, subito dopo il fatto è stato rincorso dagli autori del crimine, che non sono riusciti a colpirlo, essendosi lui nascosto nella boscaglia dalla quale è uscito a pericolo scampato. Fatto ritorno a casa, ne ha parlato con il padre ed ha sporto denuncia, ma ha deciso di non testimoniare, incorrendo nella minaccia dei parenti dalla vittima.

E’ dunque fuggito fino in Italia, dove le sue richieste di protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria sono state respinte dalla Commissione territoriale che ha ritenuto inverosimile il suo racconto.

Anche il Tribunale e la Corte di Appello hanno confermato il giudizio di inverosimiglianza del racconto e rigettato la domanda. In particolare, la Corte di appello ha anche escluso, ai fini della protezione sussidiaria, che in Pakistan e nella regione del Punjab vi sia un conflitto armato generalizzato e che sussistano le condizioni per una protezione umanitaria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

p..- Il primo motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, artt. 5, 7, 8.

Ritiene il ricorrente che la corte è venuta meno all’obbligo di cooperazione istruttoria, ed in particolare che non ha tenuto conto della situazione in Pakistan al fine di meglio comprendere la vicenda da lui narrata e che, se lo avesse, fatto gli avrebbe dato credito, date le circostanze del fatto.

Il motivo è infondato.

Il giudizio di credibilità del ricorrente non è un accertamento di fatto che può essere impugnato in cassazione per difetto di motivazione o per violazione dei criteri di valutazione imposti dalla L. n. 251 del 2007, art. 5, che prevedono una valutazione della credibilità intrinseca ed estrinseca del racconto dello straniero (Cass. 14674/2020). La corte motiva le ragioni di inverosimiglianza intrinseca. Intanto, non è specifico il motivo nella denuncia della ratio in quanto non censura, per l’appunto, quale criterio di giudizio è stato violato dalla corte di merito nel momento in cui ha ritenuto inverosimile il racconto.

Se si intende che il ricorrente abbia fatto riferimento alla situazione del Pakistan, allora la censura non può ritenersi come valida contestazione della correttezza del procedimento di decisione, in quanto la situazione del Pakistan non toglie nè conferisce verità al racconto di una vicenda personale del ricorrente che è limitata ad un episodio singolo.

Peraltro, la corte ha ritenuto che, anche a ritenere credibile la vicenda, si tratta di una storia privata non tale da giustificare la protezione.

p..- Il secondo motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 14, oltre che omesso esame di un fatto rilevante e decisivo per il giudizio.

Secondo il ricorrente la corte avrebbe omesso di valutare una circostanza importante, quale la situazione oggettiva del paese di origine, o meglio, ne avrebbe fatto una valutazione viziata, facendo ricorso alla fonte EASO che è smentita da organizzazioni di immigrati e resa non imparziale dagli accordi stretti con Frontex.

Per contro non ha tenuto in considerazione i reports da lui indicati, che invece sono di segno contrario ed indicano una situazione di conflitto generalizzato.

Il motivo è infondato.

Intanto la contestazione di EASO è strumentale e comunque non significativa, in quanto i giudizi negativi (che peraltro non sono riportati) provengono da organizzazioni esse, si, di parte, vale a dire quelle degli immigrati; in secondo luogo, l’accordo con Frontex, organismo UE, lungi dal dimostrare inattendibilità, prova il contrario.

Comunque sia, il ricorrente dovrebbe offrire oltre alla contestazione della insufficienza delle fonti usate dalla corte, proprie indicazioni sui fonti, per contro, attendibili o più complete, e quelle che lui indica dimostrano episodi singoli di violenza, se pur terroristici, ma non l’esistenza di un conflitto armato generalizzato.

p..- Il terzo motivo denuncia violazione della L. n. 286 del 1998, artt. 6 e 19.

Eccepisce l’omessa comparazione da parte della corte di merito della sua integrazione in Italia, che egli ritiene dimostrata da certificati di lavoro ed altre attestazioni, con la situazione del paese di origine.

La corte si limita alla astratta affermazione secondo cui occorre comparare le due situazioni e ne trae la conclusione che il motivo di appello va rigettato: difetta chiaramente il medio termine, ossia la ragione del perchè vada rigettato, fatta la premessa che bisogna valutarlo attraverso la comparazione.

Si tratta dunque di una comparazione apparente, insufficiente ad un giudizio sulla vulnerabilità del ricorrente.

PQM

La corte accoglie il terzo motivo rigetta gli altri. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Caltanissetta anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021

 

 

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