Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4909 del 02/03/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 4909 Anno 2018
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: POSITANO GABRIELE

ORDINANZA

sul ricorso 25369-2014 proposto da:
SOCIETA’ ENNAS FRANCO A RL , in persona del legale
rappresentante p.t. LOREDANA ENNAS, considerata
domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato MARIO RIVIEZZO giusta procura in calce
al ricorso;
– ricorrente contro

2017
1564

GAVINO TEDDE DITTA , CONDOMINIO SERVIZI TECNICI
ARTIGIANI ;
– intimate –

Nonché da:

1

Data pubblicazione: 02/03/2018

GAVINO TEDDE , considerato domiciliato ex lege in
ROMA,

presso

la

DI

CORTE

DELLA

CANCELLERIA

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
FRANCESCO CUBEDDU unitamente all’avvocato VALERIA
PAOLA CUBEDDU giusta procura in calce al

– ricorrente incidentale contro

CONDOMINIO SERVIZI TECNICI ARTIGIANI, in persona del
suo Amministratore pro-tempore Sig.ra LAURA STARA,
considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato
e difeso dall’avvocato TONINO PIETRO PILO giusta
procura in calce al controricorso;
– controricorrente all’incidentale contro

SOCIETA’ ENNAS FRANCO A RL ;

intimati

avverso la sentenza n. 219/2014 della CORTE D’APPELLO
SEZ.DIST. DI di SASSARI, depositata il 30/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio

del

07/07/2017

dal

GABRIELE POSITANO;

2

Consigliere

Dott.

controricorso e ricorso incidentale;

Rilevato che

con atto di citazione del 22 novembre 2005, la ditta Ennas Franco S.r.l.
chiedeva a Gavino Tedde, titolare dell’omonima ditta individuale e alla
compagnia Aurora di Assicurazioni, il risarcimento dei danni cagionati da
Giovanni Sogos, dipendente della ditta Tedde in quanto questi, con una
manovra incauta, aveva danneggiato l’immobile di proprietà della ditta attrice.

causa il Condominio Servizi Tecnici Artigiani ritenuto diretto responsabile della
mancata segnalazione dell’esistenza di un ostacolo mediante idonei avvisi
orizzontali e verticali. Nei confronti del condominio proponeva autonoma
domanda di risarcimento del danno. Il Tribunale con sentenza del 30 marzo
2012 dichiarava improponibile, ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 990 del
1969, la domanda proposta da Franco Ennas e rigettava quella formulata da
Gavino Tedde nei confronti del condominio;
avverso tale decisione proponeva appello principale Franco Ennas e appello
incidentale Gavino Tedde. Integrato il contraddittorio nei confronti del
Condominio Servizi Tecnici Artigiani, la Corte d’Appello di Cagliari, con
sentenza depositata il 20 maggio 2014, respingeva l’appello principale e quello
incidentale con condanna al pagamento delle spese di lite;
contro tale decisione propone ricorso per cassazione la Srl Ennas Franco
sulla base di tre motivi. Resiste in giudizio con controricorso Gavino Tedde che
spiega ricorso incidentale sulla base di quattro motivi. Resiste con
controricorso il Condominio Servizi Tecnici Artigianali e deposita memorie
difensive la società Ennas Franco.
Considerato che

Con il primo motivo la società ricorrente deduce violazione e falsa
applicazione dell’articolo 42 quater dell’ordinamento giudiziario, in relazione
all’articolo 360, nn. 3 e 4 c.p.c. perché il giudice onorario che aveva vergato la
sentenza di primo grado era avvocato in Sassari, iscritto nel relativo albo
professionale, mentre la disposizione richiamata prevede un regime di
incompatibilità tra la funzione difensiva e quella giurisdizionale, che
3

Costituitasi in giudizio la Srl contestava la domanda e otteneva di chiamare in

necessariamente letta in modo bilaterale, proprio perché la ratio della norma
riguarda l’interesse della collettività a che l’attività giurisdizionale sia esercitata
in maniera scevra da interessi propri;
la censura non introduce alcun elemento ulteriore di novità rispetto alle
valutazioni già correttamente espressa dalla Corte territoriale. Pertanto, va
ribadito che l’articolo 42 quater dell’ordinamento giudiziario si limita a

abilitati al patrocinio, non possono esercitare la professione forense dinanzi agli
uffici giudiziari del circondario del Tribunale ove svolgono le funzioni di GOT.
L’interpretazione analogica prospettata dalla ricorrente, che presuppone una
estensione reciproca dei profili di incompatibilità, non trova alcun addentellato
normativo nel dato testuale e non presenta identità di ratio del bene tutelato;
con il secondo motivo deduce falsa applicazione e conseguente violazione
dell’articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, in riferimento all’articolo
360, n. 3 c.p.c. in quanto l’atto introduttivo del giudizio di primo grado
riguardava la richiesta di risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 2043 c.c,
come emerge dagli atti di causa e dal “contegno del primo giudice”, mentre
quello incaricato della decisione in primo grado aveva, successivamente,
ricondotto la fattispecie nell’ambito della legge n. 990 del 1969 e negli stessi
termini si è espressa la Corte territoriale. Al contrario dalla documentazione
fotografica satellitare, emerge che la strada in questione non costituisce un
collegamento tra quella comunale e la zona industriale, ma consente solo di
accedere ad un unico plesso ben individuato, con ciò escludendo l’applicazione
della disciplina in tema di circolazione stradale. In ogni caso, pur ritenendo la
strada aperta ad un numero indeterminato di persone, il tratto in questione dà
accesso ai soli cortili interni;
il secondo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza non avendo
parte ricorrente in alcun modo documentato che l’atto introduttivo del giudizio
di primo grado contenesse una richiesta di risarcimento del danno ai sensi
dell’articolo 2043 c.c. “e non ai sensi dell’articolo 2054 il codice civile, così
come desumibile … dal contegno del primo giudice (quello togato)”. La censura
4

prevedere che coloro i quali svolgono attività legale, avvocati e praticanti

è, altresì, inammissibile poiché consiste in una valutazione esclusivamente in
fatto, sottratta al sindacato di legittimità che pare riferirsi, peraltro, a
documentazione fotografica satellitare certamente non presa in esame dei
giudici di merito;
con il terzo motivo la società deduce falsa applicazione e violazione della
medesima disposizione oggetto del motivo precedente, nonché dell’articolo 345

articolo 22 della legge n. 990 del 1969 prevede solo un termine minimo per
esperire relazione di risarcimento, con ciò rendendo irrilevante il riferimento
contenuto nella decisione impugnata alla circostanza che la nota proveniente
dalla compagnia di assicurazione risultava inviata dopo oltre un anno dal
sinistro. Sotto altro profilo, dalle risultanze processuali emergeva che la
compagnia, attraverso il fax di risposta, aveva dimostrato di essere stata
comunque messa a conoscenza della questione. Infine, non sussisteva l’ipotesi
impeditiva disciplinata all’articolo 345 c.p.c., non trattandosi di nuova
produzione documentale, ma semplicemente di “produzione confermativa di
quanto è già in atti e quindi sarebbe perfettamente ammissibile”;
la doglianza, con riferimento alla lamentata violazione di legge è
inammissibile per difetto di specificità. La censura relativa all’esistenza di un
termine minimo e non massimo per esperire l’azione di risarcimento è
inconferente, poiché il riferimento della Corte territoriale alla comunicazione a
mezzo fax proveniente dalla compagnia di assicurazione “dopo ben un anno dal
sinistro” è operato ad altro fine. La censura è, altresì, inammissibile per difetto
di autosufficienza poiché parte ricorrente non allega o trascrive il contenuto del

c.p.c, con riferimento all’articolo 360, n. 5 c.p.c., evidenziando che il citato

fax di risposta della compagnia (che, da quello che si legge nel controricorso di
Tedde, non sarebbe mai stata prodotto in giudizio) al fine di consentire alla
Corte di legittimità di valutare il presunto raggiungimento dello scopo e la
conseguente tempestività della richiesta stragiudiziale. Il motivo, con
riferimento al secondo aspetto, è inammissibile in quanto i profili relativi alla
conoscenza acquisita

aliunde

da parte della compagnia di assicurazione

dell’esistenza del sinistro e della natura confermativa della produzione /,7z/

documentale sono oggetto di una “doppia conforme”, con conseguente
incensurabilità, ai sensi dell’articolo 360, n. 5 c.p.c., di tale profilo, ai sensi
dell’articolo 348 ter ultimo comma c.p.c. (applicabile nel caso di specie
trattandosi di sentenza di appello del 20 maggio 2014, impugnata con atto di
gravame notificato il 21 settembre 2012);
con il ricorso incidentale Gavino Tedde deduce, con la prima doglianza, la

all’articolo 360, n. 3, c.p.c. poiché la Corte territoriale, dopo aver riconosciuto
che ricorreva l’ipotesi di strada aperta al pubblico, in maniera contraddittoria
non faceva conseguire l’applicabilità delle norme sulla circolazione stradale
anche con riferimento all’obbligo di apposizione di segnaletica stradale
conforme alla relativa disciplina. Nel caso di specie l’unica segnalazione
esistente era quella posta nel corpo della passerella stessa, che non rispettava
la distanza di 80 m dall’ostacolo prevista dal codice della strada. In particolare,
pur prendendo atto che tra il punto di svolta e l’ostacolo, vi era una distanza
inferiore a 40 m, il giudice aveva espresso una valutazione sulla insufficienza
dello spazio, in contrasto con quella operata a monte dal legislatore. Sotto
altro profilo l’esistenza di una curva 90 0 costituiva un profilo di pericolosità
oggettiva. Infine, i segnali di pericolo avrebbero dovuto avere una colorazione
bianca e nera, con strisce oblique, mentre quelle raffigurate erano bianche e
rosse;
il motivo è inammissibile per difetto di specificità, poiché la motivazione
adottata dalla Corte territoriale è duplice, nel ritenere non esigibile
l’apposizione dei cartelli stradali richiesti dal controricorrente per insussistenza
delle distanze minime (80 m) in considerazione delle caratteristiche della
strada (distanza inferiore a 40 m tra il punto di svolta ed il segnale di pericolo)
e, comunque, sufficiente ed idonea la segnalazione apposta dal condominio. Il
primo profilo non viene censurato specificatamente dalla ricorrente incidentale,
che si limita a contestare la valutazione in ordine all’adeguatezza delle
segnalazioni ed alla pericolosità dell’ostacolo, demandando Corte di ;

6

violazione dell’art. 38, decimo comma, del Codice della Strada, con riferimento

legittimità, in maniera inammissibile, una valutazione che riguarda
esclusivamente il merito;
con il secondo motivo deduce la violazione dell’articolo 2051 c.c. con
conseguente presunzione di colpa a carico del Condominio quale custode per il
quale, per quanto detto precedentemente, sussisteva anche la violazione
dell’obbligo di apposizione di idonea segnaletica stradale;

ricorrente non ha documentato di avere fondato la propria pretesa sulla base
dell’articolo 2051 c.c. e ciò non è dato evincere, né dalla formulazione dello
specifico motivo, né dall’esposizione dei fatti di causa che deve precedere
l’illustrazione dei motivi (pagina 2 e 3 del controricorso e ricorso incidentale);
con il terzo motivo, ai sensi dell’articolo 360, n. 5 c.p.c. lamenta l’omessa
assunzione della prova relativa alla pregressa verificazione di episodi di
impatto tra autocarri e la citata passerella in cemento armato;
il motivo è inammissibile poiché la doglianza riguarda l’omessa assunzione
di una prova, mentre il vizio dedotto riguarda la mancata valutazione di un
fatto storico oggetto di discussione tra le parti e tale fatto non può consistere
in una prova. E’, altresì, inammissibile, per difetto di autosufficienza poiché il
ricorrente incidentale non allega o trascrive, neppure in parte, la motivazione
adottata dalla Corte territoriale nell’ordinanza citata con la quale disattende le
richieste istruttorie. Ciò non consente alla Corte di legittimità di valutare
l’esistenza e la correttezza stessa della motivazione; in ogni caso è
inammissibile, per quanto già detto ai sensi dell’articolo 348 ter c.p.c
applicabile al procedimento in esame;

il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché parte

con il quarto motivo, ai sensi della medesima disposizione (articolo 360, n.
5 c.p.c.) censura l’incoerenza della motivazione, in quanto il giudice avrebbe
dovuto valutare l’incidenza della colpa del custode, per poi determinare il grado
di responsabilità nella realizzazione del sinistro in considerazione proprio
dell’insufficienza della segnalazione apposta;
il quarto motivo è inammissibile sotto tre profili: innanzitutto la valutazione
di assenza di pericolosità e di idoneità della segnaletica opposta è oggetto di/,./(
7

una doppia conforme con conseguente incensurabilità ai sensi dell’articolo 360,
n. 5 c.p.c., di tale profilo, ai sensi dell’articolo 348 ter ultimo comma c.p.c.
(applicabile nel caso di specie trattandosi di atto di appello notificato il 21
settembre 2012). In secondo luogo, la doglianza riguarda esclusivamente una
rivalutazione del fatto, che esula dal sindacato di legittimità di questa Corte. In
terzo luogo, il motivo è strutturato con riferimento al precedente testo

motivazione, profili non più valutabili ai sensi del testo vigente;
ne consegue che il ricorso principale e quello incidentale devono essere
dichiarati inammissibili; in considerazione della reciproca soccombenza le spese
vanno compensate nei rapporti tra ricorrente principale e incidentale, che,
invece, vanno condannati al pagamento delle spese processuali – liquidate
nella misura indicata in dispositivo – in favore del condominio controricorrente
in virtù del principio della soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei
presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma

1 quater,

introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 riguardo alla posizione
del ricorrente principale e di quello incidentale.
P.T.M.

dichiara inammissibili il ricorso principale e quello incidentale; compensa
integralmente le spese di lite nei rapporti tra società Ennas Franco A.r.l. e
Gavino Tedde che condanna, in solido, al pagamento delle spese in favore del
condominio controricorrente, liquidandole in C 3.000,00 per compensi, oltre
alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro
200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente
principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato.
Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della Corte
Suprema di Cassazione in data 7 luglio vi 7
Il Prii-

dell’articolo 360, n. 5, c.p.c., quale valutazione sulla congruità e coerenza della

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