Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4908 del 27/02/2017


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Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, (ud. 24/11/2016, dep.27/02/2017),  n. 4908

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15147-2012 proposto da:

BANCA CARIGE S.P.A., – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA (P.I.

(OMISSIS)), quale incorporante di BANCA C.P. S.P.A., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 11, presso l’avvocato

ANTONIO PACIFICO, che la rappresenta e difende unitamente agli

avvocati ANTONIO LISERRE, GUIDO LUIGI RINALDINI, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.R., M.C., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DARDANELLI 46, presso l’avvocato MARCO CALLORI, che li

rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

ALLIANZ S.P.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVUOR 17, presso

l’avvocato MICHELE ROMA, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato CARLO FRANCESCO GALANTINI, giusta procura a margine del

controricorso;

O.F., MA.DE.MA.RO., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso l’avvocato CLAUDIO

LUCISANO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati

LUIGI VASSALLO, ALESSANDRO FERRARI, giusta procura in calce al

controricorso;

OG.LI., B.C.P., in proprio e nella qualità di

eredi di B.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

CRESCENZIO 91, presso l’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO MENNA, giusta

procura sul retro della prima pagina del controricorso;

D.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 91,

presso l’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati LUIGI VASSALLO, PIER FRANCESCO MENEGHINI,

giusta procura in calce al controricorso;

P.S., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato SALVATORE ARMENIO, giusta procura a margine del

controricorso;

ASSOCIAZIONE CENTRO YOGA MANDIR, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 91,

presso l’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PIER FRANCESCO MENEGHINI, giusta procura in

calce al controricorso;

FR.MA.FR., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRESCENZIO 91, presso l’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato L.V., giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

contro

R.G., + ALTRI OMESSI

– intimati –

Nonchè da:

R.G. (c.f. (OMISSIS)), N.M. (c.f. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CASSIODORO 9, presso

l’avvocato MARIO NUZZO, rappresentati e difesi dall’avvocato MASSIMO

MARMONTI, giusta procura a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA (P.I.

(OMISSIS)), quale incorporante di BANCA C.P. S.P.A., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 11, presso l’avvocato

ANTONIO PACIFICO, che la rappresenta e difende unitamente agli

avvocati ANTONIO LISERRE, GUIDO LUIGI RINALDINI, giusta procura a

margine del controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

contro

ALLIANZ S.P.A., + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza n. 123/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 17/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato A. PACIFICO che ha chiesto

l’accoglimento del proprio ricorso;

udito, per la controricorrente ALLIANZ, l’Avvocato F. RAUSO, con

delega, che ha chiesto il rigetto;

udito, per i controricorrenti F. +l, l’Avvocato M. CALLORI che

ha chiesto il rigetto;

udito, per gli altri controricorrenti, l’Avvocato C. LUCISANO, anche

per avv. A. FERRARI e per OG., che ha chiesto il rigetto;

udito, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali R. G. +l,

l’Avvocato M. MARMONTI che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per il ricorso principale:

accoglimento per quanto di ragione; ricorso incidentale: rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 18 giugno 2003, R.G. e N.M. convenivano in giudizio la Banca C.P. s.p.a. e P.F. chiedendone la condanna in solido al rimborso della somma di 400.145,36 quale importo illecitamente sottratto dal predetto P. dal proprio conto corrente, acceso presso il nominato istituto di credito, mediante cinque prelevamenti la cui documentazione recava sottoscrizioni false. Gli attori domandavano altresì il risarcimento dei danni morali e materiali subiti in conseguenza del riferito illecito.

P., benchè ritualmente citato, non si costituiva ed era dichiarato contumace.

Si costituiva invece la banca, la quale rilevava la legittimità delle disposizioni di prelevamento effettuate sul conto corrente degli attori, contestando la falsità del sottoscrizioni e assumendo che gli importi prelevati erano stati girati ad altri, e cioè a F.R., + ALTRI OMESSI

Le chiamate in causa si costituivano tutte, ad eccezione di C.C., che era dichiarata contumace.

Il Tribunale di Milano, con sentenza depositata il 2 luglio 2009, condannava P. e la Banca C.P. al pagamento, in solido tra loro, dell’importo di Euro 108.605,45, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale; rigettava le domande proposte dalla banca nei confronti dei terzi chiamati e respingeva altresì le domande riconvenzionali proposte da F., + ALTRI OMESSI

La sentenza veniva impugnata – sia dagli attori R. e N. che dalla Banca C.P.. Appello, in via incidentale, veniva pure propostà, da F. e M..

La Corte di appello di Milano, con sentenza pubblicata in data 17 gennaio 2012, riformava la sentenza impugnata con esclusivo riguardo alla rivalutazione monetaria, disponendo che la banca dovesse corrispondere la somma oggetto della condanna resa in prime cure maggiorata non solo degli interessi, ma anche della detta rivalutazione.

La pronuncia della Corte di Milano è stata impugnata per cassazione da Banca Carige s.p.a. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, quale incorporante Banca C.P.: il ricorso è affidato a cinque motivi.

Con separati controricorsi resistono: R. e N., F. e M., D., l’ A.C.Y.M., P., F., Og. e B.C., entrambi anche quali eredi di B.A., O. e Ma. e infine Allianz, R. e N. hanno proposto un ricorso incidentale fondato su quattro motivi. La ricorrente in via principale, i ricorrenti in via incidentale, Og.Li., B.C. e Alianz hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Precede in rito l’esame dell’eccezione proposta da dei controricorrenti e incentrata sull’inammissibilità dell’appello incidentale proposto dalla banca.

Va chiarita la scansione processuale delle impugnazioni proposte nei confronti della sentenza del Tribunale.

Il 19 e il 20 novembre 2009 la Banca C.P. notificò il proprio appello, che riguardava soltanto le domande legate alla chiamata in causa di R.A.S. e in cui domandava la condanna della compagnia di assicurazione al rimborso delle somme che essa banca avrebbe dovuto corrispondere a R. e N. in forza della sentenza di primo grado.

Il 10 febbraio 2010, la stessa banca, nel procedimento di appello introdotto da R. e N. con citazione notificata alla medesima odierna ricorrente il 15 ottobre 2009, depositò comparsa con appello incidentale, in cui erano svolti motivi di impugnazione vertenti sulla responsabilità della banca ex art. 2049 c.c., sul concorso di colpa degli odierni controricorrenti, a norma dell’art. 1227 c.c., e sulla pretesa azionata nei confronti dei correntisti chiamati in causa.

Ciò posto, è senz’altro vero che la parte rimasta in tutto o in parte soccombente nell’esercitare il potere di impugnazione consuma la facoltà di critica della decisione che la pregiudica, non potendo in prosieguo proporre altri motivi o ripetere, specificare o precisare quelli già dedotti (Cass. 7 luglio 2009, n. 15895; Cass. 15 giugno 2007, n. 13062; per l’applicabilità del principio al ricorso per cassazione: Cass. S.U. 22 febbraio 2012, n. 2568; Cass. 16 maggio 2016, n. 9993).

E’ anche vero, però, che la Corte di merito non ha affrontato esplicitamente la questione e ha deciso nel merito entrambi i gravami: quello principale e quello incidentale. Ciò porta a ritenere che sulla questione dell’ammissibilità dell’appello incidentale della banca, che non è stata investita da ricorso incidentale, sia caduto il giudicato implicito. Infatti, in termini generali, la mancata impugnazione costituisce sintomo di un comportamento incompatibile con la volontà di far valere in sede di impugnazione la questione pregiudiziale (che dà luogo ad un capo autonomo della sentenza e non costituisce un mero passaggio interno della decisione di merito, come si desume dall’art. 279 c.p.c., comma 2, nn. 2 e 4), in tal modo verificandosi il fenomeno dell’acquiescenza per incompatibilità, con le conseguenti preclusioni sancite dall’art. 324 c.p.c. e art. 329 c.p.c., comma 2, in coerenza con i principi dell’economia processuale e della durata ragionevole del processo, di cui all’art. 111 Cost. (cfr. Cass. S.U. 26 gennaio 2011, n. 1764, in tema di proponibilità dell’azione di ingiustificato arricchimento). Il principio è stato del resto già espresso dalle Sezioni Unite con riferimento al giudicato implicito, e positivo, della giurisdizione, rilevandosi come tale giudicato possa formarsi tutte le volte che la causa sia stata decisa nel merito, con esclusione per le sole decisioni che non contengano statuizioni che implicano l’affermazione della giurisdizione, come nel caso in cui l’unico tema dibattuto sia stato quello relativo all’ammissibilità della domanda o quando dalla motivazione della sentenza risulti che l’evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione (come, ad esempio, per manifesta infondatezza della pretesa) ed abbia indotto il giudice a decidere il merito per saltum, non rispettando la progressione logica stabilita dal legislatore per la trattazione delle questioni di rito rispetto a quelle di merito (Cass. S.U. 9 ottobre 2008, n. 24883, richiamata dalla cit. Cass. S.U. 26 gennaio 2011, n. 1764). Il medesimo principio, risulta stato inoltre declinato da questa Corte con riferimento al tema della legittimazione ad agire (Cass. 4 dicembre 2009, n. 25573) e in 4ateria di valida costituzione del rapporto processuale (Cass. 17 maggio 2016, n. 10088; Cass. 2 febbraio 2011, n. 2427).

L’eccezione spiegata va dunque disattesa.

Il primo motivo di ricorso principale della banca denuncia omessa o insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi ai fini della declaratoria di responsabilità della stessa ex art. 2049 c.c. Assume la ricorrente che la motivazione resa sul punto dalla Corte di Milano risultava palesemente carente in ordine alle mansioni espletate dal dipendente, al nesso di causalità (tra le stesse, l’illecito e l’evento) e quanto all’assenza di controllo e vigilanza della banca sull’operato dei propri dipendenti, quale, appunto, Pi.; lamenta in sostanza l’istante che il giudice distrettuale abbia affermato la responsabilità di essa banca ex art. 2049 c.c.sulla scorta di un generico riferimento a “fatti non contestati”.

Il secondo motivo lamenta falsa applicazione dell’art. 2049 c.c., violazione dell’art. 2697 c.c., nonchè omessa motivazione sulla mancata ammissione della prova testimoniale dedotta nel giudizio di merito. Tale prova – è spiegato – era diretta a dimostrare che gli illeciti posti in essere da Pi. erano stati compiuti “non durante l’espletamento delle, incombenze demandategli e non al fine di adempiere ad esse, ma al di fuori di esse e per soddisfare un bisogno estraneo alle stesse”; viene inoltre rilevato che la prova predetta mirava a dar riscontro del fatto che i rapporti tra Pi. e gli attori in primo grado erano risalenti nel tempo. Osserva del resto la ricorrente che era a carico della controparte la prova circa la riconducibilità della condotta illecita del dipendente nel quadro delle mansioni svolte e circa la coerenza delle finalità perseguite attraverso la condotta illecita con le mansioni che erano state affidate al dipendente dal datore di lavoro.

I due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, vanno disattesi.

La Corte di appello ha spiegato che la responsabilità della banca ex art. 2049 c.c. e il fatto dannoso commesso dal dipendente postula l’esistenza di un rapporto di lavoro e di un collegamento tra il fatto dannoso del dipendente stesso e le mansioni da questi espletate, senza che sia all’uopo necessaria la prova di un vero e proprio nesso di causalità, essendo sufficiente che l’incombenza svolta abbia determinato una situazione tale da agevolare e rendere possibile il fatto illecito e l’evento dannoso: nulla pertanto avrebbero dovuto provare N. e R., in presenza dei fatti, non contestati, posti a fondamento della decisione di prime cure. Ha aggiunto che la responsabilità dell’odierna ricorrente era ancora di più facile individuazione in considerazione della particolare natura dell’attività di raccolta del risparmio e di esercizio del credito svolto dagli istituti bancari: attività che richiede un maggior controllo, data la particolare intensità dell’affidamento del cliente in ordine alla correttezza e lealtà dei comportamenti dei preposti alle singole funzioni. La Corte di merito ha pertanto concluso affermando che l’assenza di opportuni controlli, da parte della banca, sull’operato dei propri dipendenti integrava, anche in assenza di prova del nesso di causalità, i presupposti richiesti per l’accertamento della responsabilità.

Il vizio motivazionale denunciato, così come la lamentata violazione della disciplina in tema di onere della prova è insussistente.

Premesso, infatti, che come correttamente spiegato dalla Corte distrettuale – la responsabilità indiretta di cui all’art. 2049 c.c. per il fatto dannoso commesso dal dipendente postula l’esistenza di un nesso di “occasionalità necessaria” tra l’illecito e il rapporto di lavoro che vincola i due soggetti, nel senso che le mansioni affidate al dipendente abbiano reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno al terzo (per tutte: Cass. 15 ottobre 2015, n. 20924), spettava alla banca ricorrente dar conto di come i fatti posti a fondamento della decisione di primo grado – espressamente richiamati dalla sentenza di appello – fossero contestati o comunque inidonei, in considerazione delle loro connotazioni, a fondare la propria responsabilità ex art. 2049 c.c.. Sul punto, la Corte di Milano ha evidenziato che per il giudice di prime cure risultava pacifico il rapporto di subordinazione tra Pi. e la Banca C.P.; la stessa Corte del gravame ha inoltre osservato come, secondo il Tribunale, lo stesso Pi. avesse posto in essere i comportamenti per cui è causa nello svolgimento delle sue mansioni.

Non si vede, poi, come si possa configurare la violazione dell’art. 2697 c.c., visto che la Corte di merito non ha invertito l’onere della prova, ma si è limitata a valorizzare le circostanze già ritenute pacifiche dal Tribunale di Milano. E’ evidente, inoltre, che i capitoli di prova dedotti dalla banca – relativi ai rapporti tra i controrícorrenti e Pi. – non siano stati ammessi in quanto inidonei a superare un dato che la Corte distrettuale aveva ritenuto sussistente: quello per cui il fatto lesivo era stato quanto meno agevolato da un comportamento riconducibile all’attività lavorativa del dipendente, nell’ambito delle mansioni affidategli (a nulla rilevando, ovviamente, che questi avesse poi operato oltrepassando i limiti delle proprie competenze o agito all’insaputa del datore di lavoro).

Col terzo motivo si deduce “contraddittorietà della parte della motivazione che ha respinto l’appello incidentale dei sig.ri R. e N. in ragione della accertata autenticità della firma apposta dal sig. R. sui tre moduli di prelievo di complessive Lire 565.000.000 pari a Euro 291.798,15 con la parte della motivazione che ha escluso il concorso di colpa ex art. 1227 c.c. dei sig.ri R. e N. ritenendo che il danno loro causato era frutto della falsificazione della firma” sui due assegni. La ricorrente, al riguardo, pone a confronto l’affermazione secondo cui a R. e N. non sarebbe ascrivibile alcuna condotta negligente o superficiale con riguardo ai prelevamenti per i quali era stata accertata la falsificazione della loro firma con l’asserzione secondo cui, con riguardo ai prelievi operati attraverso il denunciato abuso di – foglio in bianco, il quadro risultava – essere “del tutto diverso”. Nel motivo ci si duole altresì della omessa e insufficiente motivazione sulla mancata ammissione della prova testimoniale dedotta in giudizio ai fini della declaratoria del concorso di responsabilità dei controricorrenti ex art. 1227 c.c.: prova vertente sull’invio degli estratti conto trimestrali relativi al rapporto di conto corrente. La ricorrente rileva che l’istanza di ammissione della prova, volta a dimostrare che gli attori erano stati tempestivamente posti nella condizione di controllare l’andamento del conto quindi di contestare alla banca eventuali operazioni anomale o non autorizzate e ad impedire altre simili successive operazioni era stata disattesa dal Tribunale e reiterata in fase di gravame; lamenta la banca che la Corte territoriale aveva mancato di rendere alcuna motivazione in ordine al rigetto della richiesta.

Il motivo non è fondato.

La censura, nella prima parte, è irrituale, in quanto confusa e tale da non consentire di comprendere in cosa consista il vizio denunciato. E infatti, la lamentata illogicità motivazionale non si coglie, visto che la vicenda in esame prospetta le diverse fattispecie della falsificazione e dell’abusivo riempimento, che la Corte di merito La mantenuto correttamente distinte. In termini generali va allora osservato che la censura, per come articolata, non considera che il motivo del ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero delle lamentate carenze di motivazione (Cass. 25 settembre 2009, n. 20652; Cass. 6 giugno 2006, n. 13259).

Per quel che concerne, invece, gli estratti conto, ha osservato la Corte di merito che l’inoltro di documentazione da parte della banca non era stato provato e che, comunque, tale documentazione avrebbe reso edotti i correntisti della loro situazione finanziaria attuale, ma non avrebbe potuto di certo spiegare effetti sull’evento dannoso già prodottosi per effetto della condotta illecita posta in essere da Pi.. La censura si limita a richiamare un diverso precedente della Corte di appello di Milano, ma non sviluppa alcuna deduzione che sia atta a contrastare il fondamento logico dell’affermazione formulata nella sentenza impugnata. E poichè tale ratio decidendi non è oggetto di appropriata censura – sicchè la sentenza vi resiste – gli istanti non hanno titolo a lamentarsi della mancata ammissione della prova sull’invio degli estratti conto (tema, questo, che non aveva senso trattenere una volta riconosciuto che il mancato esame della documentazione bancaria da parte del cliente non rivestiva efficacia causale rispetto al danno lamentato).

Con il quarto motivo viene lamentata l’omessa e insufficiente motivazione circa la carenza dei controlli interni da parte della banca sull’attività di Pi., profilo, questo, decisivo ai fini della operatività della garanzia della R.A.S.. E’ altresì prospettata l’omessa o insufficiente valutazione del D.M. 18 maggio 2004, contenente disposizioni rilevanti ai fini della decisione sull’estensione della garanzia assicurativa. Rileva la ricorrente che il rigetto della domanda di garanzia era stato disposto attraverso il generico riferimento alle condizioni particolari di polizza e senza alcun riferimento alle condotte poste in essere da Pi.; assume, altresì, che la Corte distrettuale non aveva in alcun modo specificato quali controlli sarebbero stati omessi dalla banca nei confronti del predetto dipendente: il dato assumeva rilievo in quanto l’assenza dell’attività di vigilanza costituiva elemento ostativo rispetto all’operatività della polizza. L’istante richiama l’omissione dei controlli per cui la banca era stata sanzionata dal Ministero dell’economia e osserva che i controlli – dei quali era stata constatata l’assenza erano quelli diretti a garantire il rispetto delle strategie aziendali ed il conseguimento dell’efficacia dei processi amministrativi, produttivi e distributivi dell’azienda. Tali controlli non avevano quindi nulla a che vedere con attività di vigilanza volte ad impedire la commissione di reati da parte del singolo dipendente infedele.

Il motivo è fondato.

Esso sconta, infatti, l’insufficienza motivazionale su di un duplice versante: quello dell’individuazione delle condotte dei collaboratori che a norma dell’art. 1 delle richiamate “condizioni particolari” di polizza – riferite alle “infedeltà dei dipendenti” avrebbero determinato l’inoperatività della garanzia assicurativa; quello della definizione delle omissioni concretamente poste in atto dalla banca nella vigilanza del proprio dipendente. Sul punto specifico, cruciale ai fini dell’affermazione della ritenuta inoperatività della polizza, si delinea, dunque, l’insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo.

Va aggiunto che non è concludente il richiamo al D.M. 18 maggio 2004: anche a voler prescindere dallo scrutinio circa lo – specifico oggetto del medesimo, non può di certo escludersi che la riscontrata carenza nei controlli interni”; idonea a giustificare l’irrogazione della sanzione, sia priva di effettiva rilevanza ai fini della concreta imputazione, alla banca, di quelle condotte omissive che valgono ad escludere l’operatività della polizza assicurativa. D’altro canto, la mancata identificazione di tali condotte omissive impedisce di ipotizzare alcuna correlazione tra le carenze accertate ai fini sanzionatori e quelle che rilevano sul piano del rapporto tra la banca e Allianz.

Il quinto motivo contiene una deduzione di falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c.. Ricorda l’istante che con riferimento al tema della manleva esperita dalla banca verso i terzi chiamati la Corte di merito aveva osservato che l’appello risultava carente di specifici motivi di impugnazione. Rileva al riguardo la banca ricorrente che la statuizione del Tribunale era stata invece censurata sia per l’insufficienza della motivazione, sia sotto il riflesso della omessa e insufficiente valutazione delle prove documentali offerte a sostegno della pretesa.

Il motivo non merita accoglimento.

La Corte di appello ha ritenuto che il gravame, con riferimento alla decisione resa sulla domanda di manleva spiegata dalla banca nei confronti del terzi chiamati cui sarebberò stati destinati i prelevamenti oggetto del presente giudizio fosse inammissibile per l’assenza di specifici motivi di impugnazione ex art. 342 c.p.c..

Tale decisione risulta essere corretta, dal momento che la banca, nel proprio atto di appello, non ebbe a definire le censure con riguardo ai terzi chiamati, identificando, così, le ragioni da porre a fondamento dell’accoglimento della domanda svolta nei confronti di ciascuno di essi: si limitò a richiamare – per quanto qui rileva – le distinte di prelievo e di versamento che aveva prodotto, senza indicare – però – cosa le medesime specificamente documentassero con riferimento alle singole posizioni individuali e quali conseguenze se ne dovessero trarre sul piano della decisione da assumere nei confronti dei terzi chiamati, intesi singolarmente.

Il primo motivo di ricorso incidentale di R.G. e N.M. è rubricato come violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., commi 1 e 2 per omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Lamentano i ricorrenti incidentali che la Corte di appello non aveva-ammesso le prove orali da loro richieste a conferma delle risultanze documentali consistenti nelle relazioni contenenti gli accertamenti svolti dalla Guardia di finanza. Richiamano in particolare due note della predetta Guardia di finanza da cui risultava che Pi. aveva generato i flussi finanziari oggetto di controversia precostituendosi la documentazione giustificativa mediante l’apposizione di firme false in calce alle singole contabili, o attraverso l’utilizzazione di documenti fatti firmare in bianco ai propri clienti. La Corte di merito nulla aveva motivato in ordine alle risultanze documentali richiamate nel corpo del motivo, che non erano mai state contestate dall’istituto bancario.

Il motivo non è fondato.

Esso è incentrato, con tutta evidenza, sul vizio di motivazione.

Ora, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e – la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011, n. 27197; Cass. 6 aprile 2011, n. 7921; Cass. 21 settembre 2006, n. 20455; Cass. 4 aprile 2006, n. 7846; Cass. 9 settembre 2004, n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004, n. 2357).

Nè il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009, n. 42; Cass. 17 luglio 2001, n. 9662). In particolare, ai fini dell’adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, artt. 115 e 116 c.p.c., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell’esito dell’esame di – tutte le prove prospettate o comunque acquisite (Cass. 4 marzo 2011, n. 5241).

In base a quanto osservato la censura non evidenzia il lamentato vizio motivazionale, ben potendo il giudice del merito orientare il proprio giudizio sulla scorta dei diversi elementi portati al suo esame e non essendo tenuto a dar conto delle risultanze probatorie non menzionate nel corpo della motivazione della pronuncia.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale R. e N. lamentano la violazione e la falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., commi 1 e 2 oltre che dell’art. 2730 c.c. e ss. in materia di confessione e l’omessa motivazione in ordine a un fatto controverso e decisivo al fine del giudizio. Sostengono gli istanti che la banca aveva affermato, nel corso del giudizio, che i prelievi si erano risolti in una sottrazione di denaro dal loro conto, sottrazione posta in atto da Pi.. In particolare, nella comparsa di risposta con appello incidentale, l’istituto di credito, con riguardo alla domanda di manleva spiegata nei confronti dei correntisti beneficiari dei versamenti, aveva osservato come le operazioni di prelievo dai conti di essi- attori e i successivi accreditamenti sui conti dei terzi chiamati erano stati effettuati la distanza di pochi secondi gli uni dagli altri, senza movimentazione di denaro, e che i terzi chiamati non si erano recati in banca per operare il versamento delle somme indicate nelle rispettive distinte. Tali affermazioni concretavano una confessione giudiziale o, comunque, una ammissione di fatti decisivi, di cui la Corte di appello non aveva tenuto conto.

Nemmeno tale motivo merita accoglimento.

Le dichiarazioni del difensore contenute nella comparsa di risposta aventi ad oggetto affermazioni relative a fatti sfavorevoli al proprio rappresentato e favorevoli all’altra parte possono soltanto fornire elementi indiziari qualora l’atto sia sottoscritto dal predetto soggetto e non dalla parte personalmente (Cass. 20 maggio 2009, n. 11720; Cass. 15 giugno 2006, n. 13804).

E’ evidente, dunque, che la Corte distrettuale non fosse tenuta ad attribuire alle dette dichiarazioni il contenuto di prova legale che gli odierni istanti, lamentando la violazione degli artt. 2730 c.c. e ss., vorrebbero conferirgli. Il giudice di appello aveva piuttosto la facoltà di apprezzare liberamente il valore delle suddette dichiarazioni, tanto più che esse erano state formulate nel quadro di una proposizione svolta dalla banca in via subordinata, quale era la domanda di manleva, spiegata per l’ipotesi in cui fosse stata “dimostrata e ritenuta la irregolarità delle operazioni di prelievo contestate dagli attori” (per il caso, cioè, in cui fosse stata disattesa la difesa di Banca Carige basata sull’opposta tesi della legittimità degli addebiti: e cioè su argomenti che risultavano contrari rispetto a quelli invocati dai ricorrenti incidentali). In conclusione, anche con riferimento al profilo in esame la sentenza si sottrae a censura, involgendo il motivo apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito.

Con il terzo motivo di ricorso incidentale la sentenza impugnata viene censurata sempre per violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., commi 1 e 2; è denunciata inoltre omessa valutazione e motivazione di un ulteriore circostanza controversa e decisiva per il giudizio. In particolare, la Corte distrettuale non avrebbe tenuto nella dovuta considerazione la sentenza penale del Tribunale di Milano n. 12441/2006, di applicazione della pena su richiesta, resa nei confronti di Pi.: sentenza pronunciata nel contraddittorio della Banca C.P., soggetto costituitosi quale parte civile nel procedimento penale. Osservano i ricorrenti che, la sentenza emessa in sede penale e il materiale probatorio acquisito nel corso del relativo procedimento possano costituire idonei elementi sui quali il giudice fondi il proprio convincimento; rilevano, altresì, che in presenza di una sentenza penale di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. il giudice civile abbia il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità e il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione.

Il motivo non è fondato.

Come si desume dalla sentenza impugnata, gli odierni ricorrenti in via incidentale avevano sottoposto all’esame della Corte di merito la sentenza del Tribunale di Milano n. 12441/2006, che era stata espressamente richiamata nelle loro conclusioni rassegnate in appello.

Se è vero, però, che la sentenza penale di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p. – pur non implicando un accertamento capace di fare stato nel giudizio civile – contiene pur sempre una ipotesi di responsabilità di cui il giudice di merito non può escludere il rilievo senza adeguatamente motivare (così, tra le tante: Cass. 18 aprile 2013, 9456; Cass. 6 dicembre 2011, n. 26263), è altrettanto vero che la sentenza citata dai ricorrenti, di cui riprodotta, all’interno del motivo (pag. 31 del ricorso), la parte che qui interessa, non fa menzione dell’abusivo riempimento di fogli in bianco: e cioè della modalità di confezionamento delle contabili bancarie di cui, secondo i ricorrenti, si sarebbe avvalso Pi. e di cui, di contro, la Corte di appello ha negato essere stata fornita prova. La pronuncia resa in sede penale fa infatti esclusivo riferimento a sottrazioni attuate “apponendo la firma falsa di R.G.”: fattispecie, questa, esaminata specificamente dai giudici di merito (che hanno accertato, con l’ausilio di consulenza tecnica, la natura apocrifa di alcune delle sottoscrizioni presenti sulle distinte di prelevamento) e che era estranea al motivo di appello (siccome incentrato sull’abusivo impiego di fogli firmati in bianco: cfr. pag. 14 della sentenza impugnata). In tal senso, la carenza motivazionale è priva di decisività. Infatti, per poter configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa` soluzione della vertenza (per tutte: Cass. 24 ottobre 2013, n. 24092; Cass. 28 giugno 2006, n. 14973).

Con il quarto motivo viene infine denunciata dai ricorrenti per incidente la violazione dell’art. 2697 c.c. e l’erronea motivazione in ordine alla richiesta, respinta, di ammissione di istruttoria orale a conferma di fatti decisivi ai fini della declaratoria di responsabilità della banca e della conseguente condanna della medesima. Rilevano gli istanti che, seppure in via subordinata, avevano chiesto di escutere, quale teste, il maggiore Pi.Ro. del Comando nucleo provinciale della polizia tributaria di Milano e di assumere, altresì, l’interrogatorio formale di Pi.Fa.. Il giudice distrettuale aveva ritenuto che le istanze istruttorie fossero irrilevanti, dal momento che nessuna di esse avrebbe portato all’accertamento delle modalità di utilizzazione dei fogli in bianco da parte dello stesso Pi. per l’effettuazione dei tre versamenti di cui non era stata accertata la falsità della sottoscrizione da parte del disponente. Rilevano, in proposito, che era necessario verificare, a conferma delle risultanze documentali acquisite agli atti, che le somme prelevate erano state accreditate sui conti di altri correntisti della banca senza alcun intervento da parte di essi istanti e senza alcuna causa.

Il motivo non può trovare accoglimento.

La mancata ammissione della prova per testimoni riferita alla produzione documentale è incensurabile in questa sede, dal momento che la Corte di merito non ha escluso che i documenti potessero essere esaminati in assenza di una deposizione che ne confermasse il contenuto, sicchè anche sul punto deve darsi atto della carenza di decisività del mezzo istruttorio.

Con riferimento al rigetto dell’istanza di interrogatorio formale di Pi. deve invece osservarsi che la prova richiesta, segnatamente il cap. 2 (pag. 32 del controricorso), verte sull’abusivo riempimento delle cinque contabili, attestanti disposizioni di prelevamento: sul punto, il giudice dell’impugnazione ha spiegato che la prova risulterebbe irrilevante, dal momento che essa non avrebbe portato all’accertamento della modalità di utilizzo di fogli in bianco.

Tale proposizione è da condividere.

Si rammenta, in proposito, che in tema di abusivo riempimento di foglio firmato in bianco, deve essere proposta la querela di falso, se si sostenga che nessun accordo per il riempimento sia stato raggiunto dalle parti, mentre va fornita la prova di un accordo dal contenuto diverso da quello del foglio sottoscritto, se si sostenga che l’accordo raggiunto fosse, appunto, diverso (per tutte: Cass. 16 dicembre 2010, n. 25445; Cass. 17 dicembre 2004, n. 23501). Non era pertanto sufficiente articolare la prova circa l’abusivo riempimento, giacchè quest’ultima evenienza non chiariva se tra Pi. e i ricorrenti per incidente fosse stato raggiunto un accordo avente ad oggetto la compilazione del documento: solo in presenza di siffatto accordo, infatti, si sarebbe potuto prescindere dalla querela di falso. Rettamente, pertanto, la Corte distrettuale ha disatteso la richiesta istruttoria: questa non riguardava l’accordo che Pi. avrebbe mancato di rispettare e, in conseguenza, non avrebbe potuto portare all’accertamento di un riempimento contra pacta.

Il motivo è, poi, carente di specificità per quel che concerne il capitolo di prova vertente sulla conferma di una dichiarazione confessoria del 30 marzo 2003: dichiarazione che non è trascritta, nè è chiarito in quale fase processuale sia stata acquisita agli atti.

In conclusione, va accolto il quarto motivo del ricorso principale; gli altri motivi del ricorso principale, al pari di quelli del ricorso incidentale, devono essere respinti.

Con riferimento al motivo accolto la causa deve essere cassata, con conseguente rinvio di essa alla Corte di appello di Milano che dovrà statuire sulle spese del presente grado di legittimità tra Banca Carige e Allianz.

La causa tra la banca e gli altri controricorrenti è dunque definita, sicchè deve statuirsi in punto di spese. Stante la reciproca soccombenza vanno allora compensate le spese di lite tra Banca Carige e i controricorrenti R. e N.. Tra la ricorrente e gli altri contro ricorrenti (i chiamati in causa), invece, le spese seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE

accoglie il quarto motivo del ricorso principale; rigetta gli altri motivi dello stesso ricorso; rigetta il ricorso incidentale di R.G. e N.M.; cassa con riferimento al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per la decisione in punto di spese tra Banca Carige e Allianz; compensa le spese di lite tra Banca Carige, R. e N.; condanna Banca Carige al pagamento delle spese processuali in favore degli altri controricorrenti, liquidandole, con riferimento alle posizioni assunte da ciascun controricorrente o gruppo di controricorrenti in ciascun controricorso, in Euro 5.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% e oneri di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2017

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