Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4907 del 24/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/02/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 24/02/2020), n.4907

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5316-2019 proposto da:

Z.W., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato LUCA SCHERA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 10820/2018 del TRIBUNALE di MILANO,

depositato il 19/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI

MARCO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafato decreto con il quale il Tribunale di Torino, attinto dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha confermato il diniego di protezione internazionale ed umanitaria pronunciato nei suoi confronti dalla Commissione territoriale e se ne chiede la cassazione “per manifesta illogicità e carenza di motivazione”, avendo il decidente rigettato il proposto gravame senza considerare la situazione attuale della ricorrente e l’evolversi dei conflitti armati in atto del paese di provenienza a mezzo di valutazioni infondate e poco approfondite. Non ha svolto attività difensiva l’amministrazione intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso, in disparte dalle contestazioni di merito, vanificate dall’esaustiva argomentazione in contrario del Tribunale, è pregiudizialmente infirmato da plurime ragioni di inammissibilità.

3. Esso non osserva il parametro dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, giacchè si astiene dal fornire una rappresentazione degli antefatti salienti della controversia e preclude alla Corte di avere, mediante la lettura del ricorso, una conoscenza chiara e completa dei fatti che hanno originato la lite e dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti e segnatamente alla sentenza impugnata (Cass., Sez. U, 18/05/2006, n. 11653).

Risulta, poi, privo di specificità, venendo meno, per la genericità delle contestazioni, al comando in ragione del quale, attesa la natura di giudizio a critica vincolata del giudizio di cassazione, l’illustrazione del motivo impone che in esso trovino espressione le ragioni del dissenso che la parte intende marcare nei riguardi della decisione impugnata, formulate in termini tali da soddisfare esigenze di specificità, di completezza e di riferibilità a quanto pronunciato proprie del mezzo azionato e, insieme, da costituire una critica precisa e puntuale e, dunque, pertinente delle ragioni che ne hanno indotto l’adozione (Cass., Sez. III, 5/06/2007, n. 13066).

Declina, ancora, una contestazione di ordine motivazionale che si sottrae al perimetro di attuale ricorribilità per cassazione del relativo vizio, non costituendo alla stregua del dettato dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la carenza della motivazione vizio rilevante, e non evidenzia per contro, stante l’ampiezza e l’esaustività delle argomentazioni sviluppate dal giudicante a conforto della decisione, la sussistenza di un vulnus apprezzabile nel quadro della riduzione al minimo costituzionale del controllo di legittimità sulla motivazione.

Sollecita, infine, una rimeditazione delle ragioni in fatto della decisione che non è compito di questa Corte, trattandosi di giudizio di esclusiva spettanza del giudice di merito a cui la Corte non può sovrapporre il proprio non essendo essa giudice del fatto sostanziale.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

5. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria.

Ove dovuto il raddoppio del contributo si applicherà il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 -quater.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020

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