Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4907 del 01/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4907 Anno 2018
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: POSITANO GABRIELE

ORDINANZA
sul ricorso 17647-2016 proposto da:
S.I.G-0.S. S.A.S. DI CATERERINA GALDO – C.F. e P.I.
02965240654, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
ANGELO DI PERNA;

– ricorrente contro
MEN1OLI VINCENZA vedova Iannone, in proprio ed in
rappresentanza, quale esercente della potestà genitoriale dei minori
Iannone Michela, Ia.nnone Raffaele, tutti eredi di Iannone Santo,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
COSTANTINO ANTONIO NIONTESANTO;

Data pubblicazione: 01/03/2018

- controrkorrente avverso la sentenza n. 694/2015 della CORTE D’APPELLO di
SALERNO, depositata il 13/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’ 1 1 /05/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE

POSITANO.

Ric. 2016 n. 17647 sez. M3 – ud. 11-05-2017
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Rilevato che:
con ricorso depositato il 10 ottobre 2007, Santo Iannone richiedeva la
condanna della s.a.s. SIGoS, di Caterina Galdo alla restituzione della cauzione
versata in occasione della locazione, per uso diverso, di un immobile sito in

inadempimento del locatore che avrebbe fornito locali non idonei all’uso
previsto. La società spiegava domanda riconvenzionale per la risoluzione del
contratto per inadempimento del conduttore e per la condanna di questi al
risarcimento dei danni pari ai cannoni di locazione dovuti, oltre al pagamento
dell’ulteriore somma corrispondente alla spesa sostenuta dalla società per i
lavori richiesti dal conduttore, come da specifica clausola contrattuale;
con sentenza n. 432 del 2011 il Tribunale di Salerno rigettava la domanda
del ricorrente e, in accoglimento della riconvenzionale della società, dichiarava
la risoluzione del contratto di locazione intercorso tra le parti per grave
inadempimento di Santo Iannone che condannava al pagamento, in favore
della società, della somma di euro 20.000, per lavori eseguiti a sua richiesta
per rendere l’immobile idoneo all’uso previsto, rigettando, invece, la domanda
di risarcimento danni spiegata dalla resistente, ad eccezione della somma
versata titolo di deposito cauzionale. Secondo il Tribunale il conduttore aveva
visionato l’immobile, ritenendolo idoneo all’uso che vi avrebbe conferito
(articolo 7), precisando che i vizi lamentati avrebbero potuto essere facilmente
eliminati con interventi mirati, mai richiesti dal conduttore e che (articolo 8) le
parti avevano stabilito che i lavori intrapresi dalla società erano richiesti dal
conduttore per rendere l’immobile idoneo all’uso richiesto da questi, e non per
eliminare eventuali vizi dello stabile;
avverso tale decisione proponeva appello la società SIGoS censurando la
sentenza solo nella parte in cui limitava la condanna risarcitoria del conduttore
alla somma di euro 20.000 e rigettava la domanda riconvenzionale per il
pagamento dei canoni dovuti per l’intera durata del rapporto contrattuale,
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Salerno oggetto del contratto delle 2 gennaio 2007, adducendo il grave

Santo Iannone spiegava appello incidentale condizionato, per avere il primo
giudice ritenuto lui responsabile del recesso anticipato e immotivato dal
contratto, per averlo condannato alla restituzione delle somme anticipate dal
locatore;
la Corte d’Appello di Salerno, con sentenza del 13 gennaio 2016, rigettava
l’appello principale proposto da SIGoS s.a.s. di Caterina Galdo & C. e

vedova di Iannone), rigettando la domanda riconvenzionale spiegata dalla
società, confermando nel resto la sentenza impugnata e compensando
interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;
avverso tale decisione propone ricorso per cassazione SIGoS s.a.s. di
Caterina Galdo & C. sulla base di tre motivi. Resiste in giudizio Vincenza
Memoli, in proprio e in rappresentanza dei minori Michela e Raffaele Iannone,
la quale deposita anche memorie difensive.
Considerato che:
la motivazione viene redatta in forma semplificata in adempimento di
quanto previsto dal decreto n. 136-2016 del Primo Presidente della Corte
Suprema di cassazione, non avendo il presente provvedimento alcun valore
nomofilattico;
con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 345 c.p.c.
rilevando che poiché il conduttore non aveva formulato alcuna contestazione
sulla validità del contratto e l’appello incidentale, incentrato sulla nullità del
patto restitutorio oggetto dell’articolo 8 del contratto, ai sensi dell’articolo 79
della legge n. 392 del 1978 ovvero per l’esistenza di una pretesa “priva di
causa”, costituiva profilo nuovo, non ammesso dall’articolo 345 del codice di
rito e non rilevato dalla Corte territoriale;
con il secondo motivo lamenta violazione di legge, con riferimento
all’articolo 1322 del codice civile, nonché omesso esame di un fatto decisivo
della controversia, ai sensi dell’articolo 360, n. 5, del codice di rito per avere la
Corte territoriale ignorato il contenuto degli artt. 7 e 8 del contratto. Le parti
avevano dichiarato che l’immobile era idoneo e avevano stabilito con un
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accoglieva l’appello incidentale di Vincenza Mennoli (nelle more divenuta

negozio accessorio (articolo 8) l’esecuzione di ulteriori lavori interni per
esigenze del conduttore, con anticipazione delle somme da parte del locatore
con la conseguenza che la causa dell’obbligazione restitutorio esisteva ed era
legittima. Inoltre, tali lavori erano stati eseguiti quando il conduttore aveva già
la detenzione dell’immobile;
con il terzo motivo deduce la violazione degli articoli 113 e 115 del codice

parte in cui la Corte territoriale rigetta la richiesta di risarcimento dei danni
derivanti dal mancato pagamento del canone di locazione, nonostante
l’acclarata morosità del conduttore, il formale rilascio nel mese di gennaio 2011
e l’esistenza di una proposta di locazione riferita al 30 marzo 2009. Pertanto
nessuna negligenza sarebbe ravvisabile in capo al locatore;
il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità, poiché parte
ricorrente formula le proprie censure sul presupposto che la Corte d’Appello
abbia dichiarato la nullità delle clausole che consentivano l’esecuzione dei
lavori, perché in contrasto con l’art. 79 della legge n. 392 del 1978 ovvero per
l’esistenza di una pretesa “priva di causa”. In realtà, il rigetto della pretesa è
fondato sull’argomento esaminato dal ricorrente con il secondo motivo, è cioè
per la non riferibilità dei lavori in concreto eseguiti, alle ipotesi disciplinate
dalle clausole contrattuali (adeguamento dell’immobile al’uso specifico stabilito
dal conduttore ex art. 8). La Corte territoriale, dopo avere motivato su tale
decisivo profilo, si limita a precisare, “a meno che” non si voglia prospettare
l’eventuale nullità ex art. 79; profilo sul quale, però, non adotta alcuna
statuizione;
il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità, poiché la
decisione della Corte territoriale prende in esame il dato letterale dell’art. 8 del
contratto di locazione ed esamina la tipologia delle opere eseguite dal locatore,
sulla base della documentazione in atti (opere “come sunteggiate nella fattura
di riepilogo n. 8/07” emessa a saldo del dovuto e confermata dai testi Pagano
e La Rocca) ritenuta dalla Corte riferita ad opere eseguite “prima della
consegna” e, in quanto tali, non riconducibili all’esigenza di rendere l’immobile,

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di rito, nonché degli articoli 1223, 1453, 1587 e 1591 del codice civile nella

idoneo ad un ulteriore uso specifico, ma riferibili ad una esigenza di rendere
agibile un immobile inadeguato ex art. 1575 c.c. Sotto altro profilo il motivo è
inammissibile per difetto di autosufficienza riguardo al profilo della prospettata
diversa decorrenza del contratto dalla consegna e non dalla data di
sottoscrizione e sul contenuto della fattura sopra indicata, al fine di contestare
l’argomentazione della Corte territoriale. Sotto tale profilo parte ricorrente

della citata fattura;
il terzo motivo è inammissibile per un duplice ordine di ragioni: la società
ricorrente lamenta il vizio di violazione di legge (artt.113 e 115 del codice di
rito, nonché degli articoli 1223, 1453, 1587 e 1591 c.c.) riguardo all’omesso
esame della richiesta di risarcimento dei danni per il ritardato rilascio
dell’immobile riferito alla mancata percezione dei canoni di locazione,
nonostante l’acclarata morosità del conduttore. La censura, pertanto, consiste
in una omessa pronuncia sulla richiesta di danni riferita a tutto il periodo
contrattuale (sei anni dal gennaio 2007 a gennaio 2013, indipendentemente
dall’avvenuto rilascio nel gennaio 2011). Rispetto a tale domanda, la Corte
(per quello che è dato intendere) sembra limitare l’esame della pretesa solo al
segmento 2011-2013, successivo al rilascio dell’immobile, rilevando una sorta
di acquiescenza della ricorrente rispetto al rigetto (in primo grado) della
domanda, come riferita al primo periodo (2007-2011) e valutando tale
comportamento come rilevante ai fini dell’art. 1227 c.c. Pertanto la parte
avrebbe dovuto dedurre un differente vizio, non riferito alle norme processuali
sul convincimento del giudice e sostanziali sul risarcimento in materia dì
locazione, ma ex art. 112 c.p.c. e 360 n. 4 c.p.c.;
sotto altro profilo il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza,
poiché la questione centrale riguarda il contenuto dell’originaria domanda di
danni (attesa la differente valutazione operata dalla Corte territoriale che non
ha preso in esame la richiesta complessiva, ma ha limitato la pretesa al
periodo successivo al rilascio dell’immobile) e la ricorrente avrebbe dovuto
trascrivere il contenuto della domanda originariamente formulata in primo
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omette di trascrivere o di allegare il contenuto del contratto e il tenore esatto

grado, dimostrando e documentando di avere impugnato specificamente tale
profilo in appello (trascrivendo l’atto di appello) al fine di provare che la
pretesa si riferiva all’intero periodo contrattuale, che non vi era stata
acquiescenza e per contrastare la dedotta novità della domanda, formulata
dalla controricorrente in questa sede;
ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese

dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei
presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,
introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando
l’impugnazione, anche incidentale, e’ respinta integralmente o e’ dichiarata
inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta e’ tenuta a versare un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la
stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il
giudice da’ atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al
periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito
dello stesso”.
P.T.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in C 2.800,00 per
compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi
liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso gfriCTO-à-Fej a norma del comma ibis dello stesso articolo
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Così deciso nella camera di Consiglio della Sesta Sezione della Corte
Suprema di Cassazione, in data 11 maggio 2017.
Il Presidente

del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in

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