Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4906 del 27/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 27/02/2017, (ud. 16/02/2017, dep.27/02/2017),  n. 4906

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17545-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.C. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato SERGIO VACIRCA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO LALLI giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5850/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/06/2010 R.G.N. 2960/2005.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 24 giugno 2010 la Corte di Appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Roma ed ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto intercorso tra la società p.a. Poste Italiane e P.C. nel periodo dal 9 luglio al 30 settembre 2002 condannando la società al risarcimento del danno quantificato nelle retribuzioni mensili spettanti dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio alla scadenza del triennio successivo alla data del 30 settembre 2002 oltre interessi dalle singole scadenze al saldo e rivalutazione monetaria fino alla data della sentenza;

che avverso tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso affidato a tre motivi ed ha chiesto con un quarto motivo, in via subordinata, l’applicazione della L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5 e 7, che P.C. si è difeso con controricorso tardivamente notificato ed ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

Che preliminarmente deve essere valutata l’ammissibilità della memoria depositata da P.C. in vista dell’adunanza per la decisione in camera di consiglio del ricorso.

Che al riguardo va sottolineato che il controricorso risulta essere stato notificato tardivamente.

Che la controversia viene trattata con il rito camerale previsto dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, art. 1 bis, di conversione del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, il quale, secondo quanto disposto dal comma 2 della citata norma, si applica sia ai ricorsi depositati dopo l’entrata in vigore della citata Legge di conversione n. 197 del 2016 (il 30 ottobre 2016) sia a quelli che, come quello oggi in esame, a quella data erano già stati depositati ma non era stata ancora fissata l’udienza o l’adunanza in camera di consiglio.

Che nel disciplinare il procedimento per la decisione in camera di consiglio dinnanzi alla sezione semplice, con l’art. 380 – bis c.p.c., comma 1, è stato previsto, per quel che qui interessa, che “(…) le parti possono depositare le loro memorie non oltre dieci giorni prima dell’adunanza in camera di consiglio” e che ” in camera di consiglio la Corte giudica senza l’intervento del pubblico ministero e delle parti”.

Che pertanto sono precluse alla parte irritualmente costituitasi quelle difese orali che, al contrario, erano assicurate nel vigore della disciplina antecedente la L. n. 197 del 2016, essendo prevista dall’art. 370 c.p.c., comma 1, la possibilità di partecipare alla discussione.

Che al di fuori del rito camerale, invece, alla parte che non si sia ritualmente costituita la difesa orale continua ad essere assicurata dall’art. 370 c.p.c., comma 1.

Che una interpretazione che consenta alla parte di presentare memorie scritte nei termini previsti dall’art. 380 – bis c.p.c., comma 1, appare conforme ai principi generali di rango costituzionale che regolano il processo, dettati dagli artt. 24 e 111 Cost..

Che in tal senso milita da un canto la necessità di tutelare l’affidamento della parte che al momento in cui era chiamata a predisporre le sue difese ed a provvedere alla notifica del controricorso poteva legittimamente confidare nella facoltà accordatagli dal citato art. 370 c.p.c., comma 1, di presenziare all’udienza di discussione orale.

Che tale affidamento è tuttora assicurato a quelle parti che, del pari rimaste intimate per la medesima ragione (tardiva notifica del controricorso), vedano assegnata la controversia alla trattazione in pubblica udienza. Ad esse continua ad essere assicurata, sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, più volte richiamato, la difesa orale nel corso della discussione.

Che, sempre nel regime transitorio di cui ci si occupa, tale soluzione appare preferibile rispetto alla diversa opzione di avviare alla pubblica udienza giudizi che non abbiano ad oggetto questioni di diritto di particolare rilevanza al solo fine di consentire alla parte di presentare le sue difese oralmente.

Che in tal modo, infatti, si pregiudicherebbe il conseguimento della finalità propria della disciplina novellata: di assicurare una ragionevole durata del processo per conseguire una tutela giurisdizionale effettiva in attuazione del principio costituzionale del “giusto processo” di cui all’art. 111 Cost. oltre che dell’art. 6 della CEDU.

Che per le ragioni esposte la memoria depositata dal P. deve essere considerata ammissibile e va esaminata.

Che con il ricorso è denunciata:

1. la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 1 e 2, dell’art. 12 delle preleggi, degli artt. 1362 e ss. c.c. e art. 1325 e ss. c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere ritenuto generica la causale giustificativa dell’apposizione del termine al contratto senza considerare il riferimento in essa contenuto agli accordi sindacali sulla mobilità dai quali era evincibile, per relationem, la ragione della delimitazione temporale del rapporto;

2. l’omessa e insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, consistito nella legittima compresenza nella causale di più ragioni giustificatrici dell’apposizione del termine. Inoltre la sentenza non spiegherebbe perchè il riferimento agli accordi in seno al contratto non costituirebbe una idonea specificazione delle esigenze sottese all’assunzione;

3. l’omessa e insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La Corte avrebbe omesso di valutare e di motivare sull’ammissibilità e rilevanza della prova chiesta per dimostrare i processi di riorganizzazione che avevano investito la società facendo nascere l’esigenza di assunzioni temporanee senza neppure chiarire perchè non erano stati esercitati i poteri d’ufficio;

Che è chiesta in via subordinata l’applicazione della L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5 e 6.

che i primi tre motivi di ricorso, infondati, devono essere rigettati mentre deve essere accolta la domanda di applicazione dello jus superveniens;

che, infatti, l’apposizione di un termine ai contratti di lavoro, consentita dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, e che ben possono risultare anche per relationem, impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa.

Che spetta al giudice di merito accertare – con valutazione che, se correttamente motivata ed esente da vizi giuridici, resta esente dal sindacato di legittimità – la sussistenza di tali presupposti, valutando ogni elemento, ritualmente acquisito al processo, idoneo a dar riscontro alle ragioni specificamente indicate con atto scritto ai fini dell’assunzione a termine, ivi compresi gli accordi collettivi intervenuti fra le parti sociali e richiamati nel contratto costitutivo del rapporto.

Che contrariamente a quanto asserito dalla società ricorrente, la Corte di merito ha correttamente applicato il suddetto principio allorquando ha accertato, con motivazione adeguata ed immune da rilievi di ordine logico – giuridico, l’illegittimità della clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro, avendo affermato che nella fattispecie non risultava essere stato assolto l’obbligo motivazionale di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, posto che la lettura del contratto di assunzione consentiva di rilevare che la causale in esso indicata riproduceva in modo ripetitivo la lettera della legge, nulla dicendo in ordine al nesso causale con le mansioni per il cui espletamento la lavoratrice era stata assunta.

Che inoltre gli accordi sindacali richiamati non erano di per sè idonei a giustificare la mancata specificazione dei motivi con inerenza alla singola assunzione e, in ogni caso, era mancata la prova sul punto di una specifica causale negoziale.(cfr. in termini recentemente Cass. 19/03/2016 n. 5451 e già Cass. 27/4/2010 n. 10033 oltre a molte altre).

Che è fondata la richiesta, subordinata, di applicazione dello jus supeveniens atteso che da un canto è pacifico che la sopravvenuta disciplina di cui alla L. n. 183 del 2011, art. 32, commi 5, 6 e 7, come interpretata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 303 del 2011, si applica anche in sede di legittimità (cfr. Cass. 29/02/2012 n. 3056 e moltissime altre successive) e dall’altro le disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove retroattive sono applicabili al rapporto, atteso che non è richiesto necessariamente un errore nell’applicazione della legge posto che ad oggetto del giudizio di legittimità non è l’operato del giudice ma la conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico (cfr. Cass. s.u. 27/10/2016 n. 22691).

che pertanto rigettati i primi tre motivi di ricorso e accolta la richiesta di applicazione dello jus superveniens con riguardo alle conseguenze economiche dell’accertata illegittimità del termine apposto al contratto la sentenza deve essere sul punto cassata e rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà a liquidare l’indennità risarcitoria prevista dalla L. n. 183 del 2010, art. 32 comma 5.

che la Corte in sede di rinvio provvederà a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, accoglie nei sensi di cui in motivazione il quarto motivo di ricorso, rigettati gli altri. Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA